17/04/2025 - OVS S.p.A.: Relazione Illustrativa punto 1 Odg Straordinaria (ovs relazione illustrativa punto 1 straordinaria def)

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Relazione illustrativa punto 1 odg straordinaria (ovs relazione illustrativa punto 1 straordinaria def)

OVS S.p.A.

Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio, n. 17 - capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale e partita IVA 04240010274 - REA n° VE - 378007 Sito internet istituzionale: www.ovscorporate.it

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A.

sul primo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea in parte straordinaria convocata per il 30

maggio 2025, in unica convocazione.

1. PROPOSTA DI MODIFICA AGLI ARTICOLI 8, 13, 15, 19 E 24 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. ("OVS" o la "Società ") vi ha convocati in Assemblea in sede straordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di modifica degli articoli 8, 13, 15, 19 e 24 dello Statuto sociale di OVS (lo "Statuto"), al fine di (i) apportare alcune precisazioni in merito alle modalità di intervento e partecipazione in Assemblea dei soggetti legittimati, alla durata in carica degli Amministratori nominati, alla quota minima per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e alle modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; e (ii) adeguare lo Statuto alla recente normativa in tema di sostenibilità.

La presente relazione relativa al primo (e unico) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea - parte straordinaria - è redatta ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") e in conformità agli articoli 72 e 84-ter, nonché all'Allegato 3A, schema n. 3 del Regolamento Consob n. 11971/1999 al fine di illustrare le motivazioni alla base delle prospettate modifiche statutarie.

1. Motivazioni ed illustrazione delle proposte di modifica: Modifiche all'articolo 8, comma 4, dello Statuto

Al fine di garantire una migliore flessibilità ed efficienza organizzativa delle riunioni dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'art. 8 dello Statuto in modo tale da prevedere che, anche ove l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato dalla Società , la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, Notaio, Rappresentante Designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire, ove previsto e/o consentito dalla normativa pro tempore vigente, anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Prospetto di raffronto

Si riporta di seguito il testo di raffronto tra il testo vigente dell'art. 8, comma 4, ed il testo del nuovo comma 4, con le modifiche statutarie proposte, con le integrazioni indicate in carattere grassetto:

Testo vigente

Testo proposto

Articolo 8

8.4 L'assemblea può svolgersi, a condizione che

8.4 L'assemblea, ivi inclusi i casi in cui la

ciò sia consentito dalle disposizioni di legge e

Società preveda che l'intervento e l'esercizio

regolamentari pro-tempore vigenti, anche

esclusivamente videoconferenza o teleconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soggetti legittimati ad intervenire. In tal caso deve essere assicurato:

  1. al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
  3. agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.

del diritto di voto dei soggetti legittimati avvenga esclusivamente mediante ricorso al rappresentante designato ai sensi del successivo art. 10.3, può svolgersi, a

condizione che ciò sia consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari pro- tempore vigenti e qualora l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, anche o esclusivamente in video-conferenza o teleconferenza con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soggetti legittimati ad intervenire. In tal caso deve essere assicurato:

  1. al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
  3. agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla vota-zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.

Modifiche all'art. 13, commi 2 e 3, dello Statuto

Si propone di modificare l'art. 13 commi 2 e 3, dello Statuto al fine di:

  • meglio precisare che gli amministratori nominati scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica stabilito all'atto della nomina;
  • prevedere che possano presentare le liste per la nomina del Consiglio soltanto gli azionisti in possesso della quota minima di partecipazione al capitale stabilita, volta per volta, da Consob,

eliminando il riferimento statutario alla soglia del 2,5% (che, nell'attuale formulazione, viene comunque sostituita, se diversa, dalla soglia stabilita da Consob).

Prospetto di raffronto

Si riporta di seguito il testo di raffronto tra il testo vigente dell'art. 13, commi 2 e 3, ed il nuovo testo con le modifiche statutarie proposte, con le integrazioni indicate in carattere grassetto:

Testo vigente

Testo proposto

Articolo 13

13.2 Gli amministratori sono nominati per un 13.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo, periodo di tre esercizi, ovvero per il periodo,

comunque non superiore a tre esercizi, stabilito

comunque non superiore a tre esercizi, stabilito

all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

all'atto della nomina; scadono alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo all'ultimo esercizio della

loro carica stabilito all'atto della nomina,e

sono rieleggibili.

13.3 […] Hanno diritto di presentare le liste: il

13.3 […] Hanno diritto di presentare le liste: il

Consiglio di Amministrazione uscente nonché

Consiglio di Amministrazione uscente nonché

quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri

quegli azionisti che, da soli o insieme ad altri

azionisti, risultano titolari di azioni

azionisti, risultano titolari di azioni

rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola

rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola

cinque per cento) del capitale o della diversa

cinque per cento) del capitale odella diversa

quota di partecipazione al capitale sociale

quota minima di partecipazione al capitale

stabilita dalla normativa di legge e

sociale stabilita dalla Consob con regolamento

regolamentare di tempo in tempo vigente.

normativa di legge e regolamentare di tempo in

In ogni caso, in deroga a quanto previsto dalla

tempo vigente.

normativa di legge e regolamentare di tempo in

In ogni caso, in deroga a quanto previsto dalla

tempo vigente, per il primo rinnovo successivo

normativa di legge e regolamentare di tempo in

alla medesima all'ammissione a quotazione

tempo vigente, per il primo rinnovo successivo

delle azioni ordinarie della Società, la quota di

alla medesima all'ammissione a quotazione

partecipazione richiesta per la presentazione

delle azioni ordinarie della Società, la quota di

delle liste di candidati per l'elezione del

partecipazione richiesta per la presentazione

consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.

delle liste di candidati per l'elezione del

147-ter del Testo unico, sarà pari ad una

consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.

percentuale non superiore al 2,5% (due virgola

147-ter del Testo unico, sarà pari ad una

cinque per cento) del capitale.

percentuale non superiore al 2,5% (due virgola

cinque per cento) del capitale.

Modifiche all'articolo 15, comma 2, dello Statuto

Si propone di modificare l'art. 15, comma 2, dello Statuto al solo fine di meglio precisare le modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Prospetto di raffronto

Si riporta di seguito il testo di raffronto tra il testo vigente dell'art. 15, comma 2, ed il nuovo testo con le modifiche statutarie proposte, con le integrazioni indicate in carattere grassetto:

Testo vigente

Articolo 15

Testo proposto

15.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi 15.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi ove consentito dalla normativa applicabile ove consentito dalla normativa applicabile anche esclusivamente mediante mezzi di anche esclusivamente mediante mezzi di

telecomunicazione

e,

eventualmente,

senza

telecomunicazione

e, eventualmente,

in tal caso

indicazione nel relativo avviso di un luogo

senza indicazione nel relativo avviso di un

fisico di convocazione, a condizione che tutti i

luogo fisico di convocazione, a condizione che

partecipanti possano essere identificati e di tale

tutti i partecipanti possano essere identificati e

identificazione si dia atto nel relativo verbale e

di tale identificazione si dia atto nel relativo

sia loro consentito di seguire la discussione e di

verbale e sia loro consentito di seguire la

intervenire in tempo reale alla trattazione degli

discussione e di intervenire in tempo reale e in

argomenti affrontati, scambiando se del caso

condizioni di parità informativa alla

documentazione.

Sussistendo le predette

trattazione degli argomenti all'ordine del

condizioni e qualora sia previsto un luogo fisico

giorno

affrontati, scambiando se del caso

di

convocazione,

il

consiglio

di

documentazione. Sussistendo le predette

amministrazione si considera tenuto nel luogo

condizioni e qQualora sia previsto anche un

indicato nell'avviso di convocazione, presso il

luogo fisico di convocazione, ferma restando la

quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante.

sussistenza delle predette condizioni nel caso

Resta inteso che il presidente e il soggetto

in cui uno o più partecipanti intervengano

verbalizzante possono trovarsi in luoghi

mediante mezzi di telecomunicazione, il

diversi.

consiglio di amministrazione si considera

tenuto nel luogo indicato nell'avviso di

convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il

soggetto verbalizzante. Resta inteso che il

presidente e il soggetto verbalizzante possono

trovarsi in luoghi diversi.

Modifiche all'articolo 19 dello Statuto

Si propone di aggiungere il comma 5 all'art. 19 dello Statuto al fine di dare corretta attuazione ed adempiere agli obblighi derivanti dalla recente normativa in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità introdotta con il D. Lgs. 6 settembre 2024 n. 125 in attuazione della direttiva

2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE, con il quale è stato introdotto, in particolare, il comma 5-ter all'art. 154-bis TUF.

Prospetto di raffronto

Si riporta di seguito il testo di raffronto tra il testo vigente dell'art. 19 ed il testo del nuovo comma 5, con le modifiche statutarie proposte, con le integrazioni indicate in carattere grassetto:

Testo vigente

Testo proposto

Articolo 19

19.5 Non presente

19.5 Il Consiglio di Amministrazione può

altresì nominare e revocare un dirigente

incaricato

dell'attestazione

riguardante

la

rendicontazione di sostenibilità (anche

diverso dal dirigente preposto alla redazione

dei documenti contabili societari, di cui al

comma precedente) previo parere obbligatorio

ma non vincolante del collegio sindacale,

determinarne la durata e conferendo allo

stesso adeguati poteri e mezzi per l'esercizio

delle funzioni. In tal caso, il dirigente

incaricato

dell'attestazione

riguardante

la

rendicontazione di sostenibilità è nominato

tra soggetti in possesso di una significativa

esperienza professionale in materia di

rendicontazione di sostenibilità.

Modifiche all'articolo 24 dello Statuto

Si propone di modificare l'art. 24, commi 2 e 4, dello Statuto al solo fine di:

  • prevedere che possano presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale soltanto gli azionisti in possesso della quota minima di partecipazione al capitale stabilita, volta per volta, da Consob, eliminando il riferimento statutario alla soglia del 2,5% (che, nell'attuale formulazione, viene comunque sostituita, se diversa, dalla soglia stabilita da Consob);
  • meglio precisare le modalità di svolgimento delle riunioni del Collegio Sindacale.

Prospetto di raffronto

Si riporta di seguito il testo di raffronto tra il testo vigente dell'art. 24, commi 2 e 4, ed il nuovo testo con le modifiche statutarie proposte, con le integrazioni indicate in carattere grassetto:

Testo vigente

Testo proposto

Articolo 24

24.2 […] Hanno diritto di presentare le liste

24.2 […] Hanno diritto di presentare le liste

soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad

soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad

altri azionisti, risultano titolari di azioni

altri azionisti, risultano titolari di azioni

rappresentanti almeno il 2,5% del capitale o

rappresentanti almeno il 2,5% del capitale o

della diversa quota di partecipazione al capitale

della diversaquota minima di partecipazione al

sociale stabilita dalle norme di legge e di

capitale sociale stabilita dalla Consob con

regolamento vigenti. Ogni azionista ha diritto

regolamento

dalle norme di legge e di

di presentare o concorrere alla presentazione di

regolamento vigenti. Ogni azionista ha diritto

una sola lista e ciascun candidato può

di presentare o concorrere alla presentazione di

presentarsi in una sola lista a pena di

una sola lista e ciascun candidato può

ineleggibilità.

presentarsi in una sola lista a pena di

ineleggibilità.

24.4 Le riunioni del collegio sindacale possono

24.4 Le riunioni del collegio sindacale possono

tenersi ove consentito dalla normativa

tenersi ove consentito dalla normativa

applicabile

anche

esclusivamente

mediante

applicabile anche esclusivamente mediante

mezzi di telecomunicazione e, eventualmente,

mezzi di telecomunicazione

e, eventualmente

,

senza indicazione nel relativo avviso di un

in tal caso senza indicazione nel relativo avviso

luogo fisico di convocazione, a condizione che

di un luogo fisico di convocazione, a condizione

tutti i partecipanti possano essere identificati e

che tutti i partecipanti possano essere

di tale identificazione si dia atto nel relativo

identificati e di tale identificazione si dia atto

verbale e sia loro consentito di seguire la

nel relativo verbale e sia loro consentito di

discussione e di intervenire in tempo reale alla

seguire la discussione e di intervenire in tempo

trattazione

degli

argomenti

affrontati,

reale e in condizioni di parità informativa alla

scambiando se del caso documentazione.

trattazione degli argomenti all'ordine del

Sussistendo le predette condizioni e qualora sia

giorno

affrontati, scambiando se del caso

previsto un luogo fisico di convocazione, il

documentazione. Sussistendo le predette

collegio sindacale si considera tenuto nel luogo

condizioni e qQualora sia previsto anche un

indicato nell'avviso di convocazione, presso il

luogo fisico di convocazione, ferma restando la

quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante.

sussistenza delle predette condizioni nel caso

Resta inteso che il presidente e il soggetto

in cui uno o più partecipanti intervengano

verbalizzante possono trovarsi in luoghi

mediante mezzi di telecomunicazione, il

diversi.

collegio sindacale si considera tenuto nel luogo

indicato nell'avviso di convocazione, presso il

quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante.

Resta inteso che il presidente e il soggetto

verbalizzante possono trovarsi in luoghi

diversi.

2. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche agli articoli 8, 13, 15, 19 e 24 dello Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

* * *

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare la seguente proposta di delibera:

"Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, l'Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A., parte straordinaria:

  • esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

  1. di approvare le modifiche agli articoli 8, 13, 15, 19 e 24 dello Statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;
  2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di sub-delega, tutti i poteri occorrenti per (a) provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede; (b) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile; e (c) apportare alla medesima delibera e allo statuto sociale tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune."
    • * * * *

Venezia-Mestre, 17 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Franco Moscetti

Disclaimer

OVS S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 17 aprile 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 17 aprile 2025 alle 08:52 UTC.

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