PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING
DI OVS S.P.A.
Procedura adottata, con efficacia dal 3 luglio 2016, in forza di delibera del Consiglio di
Amministrazione del 10 dicembre 2015 e integrata e modificata con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 30 gennaio 2020, del 31 gennaio 2023 e del 23 luglio 2024.
Le modificazioni del 23 luglio 2024 sono immediatamente efficaci.
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Prem ssa |
|||||||||||||||||||||||
La presente procedura (la "Procedura") applicabile a OVS S.p.A. (di seguito "OVS" o la "Società ") è |
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adottata1dal Consiglio 2di Amministrazione della Società ai sensi della, ed in conformità alla, disciplina |
|||||||||||||||||||||||
europea |
e nazionale , in materia di operazioni effettuate da persone che esercitano |
funzioni di |
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amministrazione, di controllo o di direzione (c.d. |
) e abusi di mercato (la " |
||||||||||||||||||||||
"). In particolare, la Procedura è diretta a disciplinare gli obblighi informativi e le |
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inte nal dealing |
Normativa |
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condotte che dovranno essere osservate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate |
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Internal Dealing |
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(come di seguito definiti) e dalla Società al fine di assicurare specifica, puntuale e corretta trasparenza |
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informativa in merito alle Operazioni dai medesimi effettuate (come di seguito definite) nei confronti |
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del pubblico e delle autorità competenti. |
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1. |
ARTICOLO 1 |
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SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE AI SOGGETTI RILEVANTI |
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1.1 |
Ai fini della Procedura e della Normativa |
Internal Dealing |
sono definiti |
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" |
Soggetti Ril vanti |
": |
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a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di OVS; |
|||||||||||||||||||||||
b) i |
dirigenti che abbiano regolare |
accesso |
a |
Informazioni |
Privilegiate concernenti |
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direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di |
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gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società, come |
|||||||||||||||||||||||
" |
di volta individuati dal Consiglio di Amministrazione. |
||||||||||||||||||||||
Informazioni Privilegiate |
": le informazioni aventi le caratteristiche indicate nell'art. 7 della |
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" |
Persone |
partner |
" ai Soggetti Rilevanti: |
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MAR. |
Str ttamente Associate |
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a) |
un coniuge o un |
equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; |
|||||||||||||||||||||
b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale; |
|||||||||||||||||||||||
c) |
un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno dalla data |
||||||||||||||||||||||
d) |
dell'Operazione (come di seguito definita); |
t ust |
, in cui le responsabilità di direzione |
||||||||||||||||||||
una persona giuridica, una società di persone o un |
|||||||||||||||||||||||
siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) |
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Si vedano: (i) la Direttiva 2014/57/UE |
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali |
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in caso di abusi di mercato (la " |
"); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e |
||||||||||||||||||||||
del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o e le direttive 2003/124/CE, |
|||||||||||||||||||||||
1 |
Dire tiva Abusi di Mercato |
" o " |
") e, in particolare, l'art. 19; (iii) il Regolamento |
||||||||||||||||||||
2003/125/CE e 2004/72/CE (il " |
dicembre |
||||||||||||||||||||||
Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 |
2015 che integra la MAR per quanto riguarda, |
, il |
|||||||||||||||||||||
Regolame |
to sugli Abusi |
Mercato |
MAR |
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permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di |
|||||||||||||||||||||||
amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (il " |
inter alia |
||||||||||||||||||||||
"); (iv) il Regolamento di |
|||||||||||||||||||||||
esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto |
|||||||||||||||||||||||
Regolame to 522/2016 |
|||||||||||||||||||||||
riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che |
|||||||||||||||||||||||
esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in conformità alla MAR (il " |
"); e |
||||||||||||||||||||||
(v) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti. |
TUF |
Regolamento 523/2016 |
|||||||||||||||||||||
2 |
Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (il " |
") e la normativa regolamentare |
|||||||||||||||||||||
di attuazione principalmente contenuta nel regolamento in materia di emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 |
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del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (il " |
"). |
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Regolamento Emittenti |
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o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo |
||||||||||||
beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta |
||||||||||||
1.2 |
persona; |
|||||||||||
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha facoltà di individuare, mediante modifica della |
||||||||||||
presente Procedura, ulteriori Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Associate rispetto a |
||||||||||||
1.3 |
quelli già indicati nella Procedura. |
Elenco |
||||||||||
La Società redige e tiene costantemente aggiornato un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle |
||||||||||||
Persone Strettamente Associate (l'" |
"). |
|||||||||||
2. |
ARTICOLO 2 |
|||||||||||
FATTISPECIE OGGETTO DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE |
||||||||||||
2.1 |
La presente Procedura si applica a tutte le operazioni ("Operazioni") di seguito individuate, , ivi |
|||||||||||
incluse quelle riportate nell'Allegato 1, aventi ad oggetto: |
||||||||||||
Azioni |
||||||||||||
a) le azioni ammesse alla quotazione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e |
||||||||||||
gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le " |
"); o |
|||||||||||
b) gli strumenti finanziari di debito emessi dalla Società; o |
||||||||||||
c) gli strumenti |
finanziari derivati o |
Strumenti Finanziari |
||||||||||
altri strumenti finanziari collegati alle Azioni o agli |
||||||||||||
strumenti finanziari di debito emessi dalla Società (gli " |
"); |
|||||||||||
effettuate: |
||||||||||||
1. direttamente o indirettamente, dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Associate |
||||||||||||
ad essi; |
||||||||||||
2. da persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale o per conto dei |
||||||||||||
Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Associate ad essi, anche quando è esercitata |
||||||||||||
discrezionalità; |
(i) |
il contraente sia un Soggetto Rilevante o |
||||||||||
(ii) |
||||||||||||
3. nell'ambito di un'assicurazione sulla vita in cui: |
||||||||||||
(iii) |
il rischio dell'investimento è a carico del |
|||||||||||
una Persona Strettamente Associata ad essi; |
||||||||||||
contraente; e |
il contraente ha il potere o la discrezionalità di rendere decisioni di |
|||||||||||
investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita o di |
||||||||||||
eseguire operazioni riguardanti strumenti specifici di tale assicurazione. |
||||||||||||
2.2 |
Non sono comunicate le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 |
|||||||||||
(ventimila), nell'arco di un anno solare, calcolato sommando, senza compensazione, tutte le |
Operazioni compiute direttamente o indirettamente dal medesimo Soggetto Rilevante o dalla medesima Persona Strettamente Associata ad esso. Ai fini del raggiungimento della predetta soglia, le Operazioni effettuate dal Soggetto Rilevante e da una sua Persona Strettamente Associata, non sono aggregate, pertanto, laddove le Operazioni complessivamente effettuate singolarmente da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Associata non raggiungano la soglia, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Associata non deve comunicare le Operazioni su base individuale dal medesimo effettuate..
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3. ARTICOLO 3
OBBLIGHI INFORMATIVI - TERMINI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
3.1 Termini e modalità di comunicazione e pubblicazione delle Operazioni
3.1.1 Comunicazionea) I Soggetti Rilevantialla Società e le Persone Strettamente Associate ad essi comunicano alla Società le Operazioni di cui all'Articolo 2.1 che precede da essi effettuate entro e non oltre il
-
alla data dell'Operazione. Per data dell'Operazione si intende,giornoagli effettilavorativodella succpresentessivoProcedura, con riferimento alle Operazioni effettuate in una sede di negoziazione, la data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che in caso di Operazioni sottoposte a condizione, l'obbligo di notifica sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.
-
Nell'ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni riferibili allo stesso Soggetto Rilevante (o Persona Strettamente Associata allo stesso), questo dovrà effettuare un'unica comunicazione contenente il riepilogo di tutte le Operazioni effettuate. Nel caso di più Operazioni della stessa natura, relative allo stesso Strumento Finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa sede di negoziazione, o al di fuori di una sede di negoziazione, dovrà altresì essere indicato nella comunicazione il volume aggregato di tutte le predette Operazioni costituito dalla somma aritmetica di ciascuna Operazione. Dovrà essere inoltre indicato il corrispondente prezzo medio ponderato delle predette Operazioni aggregate. Le operazioni di diversa natura, quali ad esempio gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.
La comunicazione di cui al punto a) o al punto b) che precedono è effettuata attraverso l'invio al Soggetto Preposto (come di seguito definito) di tutte le informazioni contenute nel
modello di notifica qui unito Allegato 3 (il "") via e-mail all'indirizzo
comunicazioni.id@ovs.it. subModello MAR
La Società nel comunicare la presente Procedura al Soggetto Rilevante indicherà eventuali altri indirizzi di posta elettronica interni da utilizzare per l'invio delle comunicazioni e i numeri telefonici da contattare per preavvertire dell'invio.
3.1.2 |
Comunicazione |
Consob |
||
a) |
I Soggetti |
Rilevanti |
e le Persone Strettamente Associate ad essi, salvo delega preventivamente |
|
conferita alla Società ai sensi del successivo punto , comunicano a Consob le Operazioni di cui |
||||
all'Articolo 2.1 che precede da essi compiute entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data |
||||
dell'Operazione. |
c) |
|||
b) |
||||
La comunicazione di cui al punto a) che precede è effettuata attraverso l'invio a Consob del |
||||
Modello MAR, debitamente compilato dal dichiarante secondo le istruzioni ivi contenute, con le |
||||
seguenti modalità: |
||||
• |
messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (se la |
|||
persona che effettua la notifica è soggetta all'obbligo di avere la PEC); oppure |
||||
• |
messaggio di posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, avente ad oggetto |
|||
"MAR |
" e destinatario finale (da riportare neltesto del messaggio) |
|||
"Ufficio Informazione Mercati"; oppure |
||||
Internal Dealing |
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• con le altre modalità di tempo in tempo indicate da Consob o previste dalla |
||||||||||||||
c) |
normativa vigente e applicabile. |
|||||||||||||
I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate ad essi possono avvalersi della Società |
||||||||||||||
per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob relative alle Operazioni di cui al precedente |
||||||||||||||
Articolo 2.1, conferendo apposito mandato conforme al modello qui unito come Allegato 2, |
||||||||||||||
completo di tutte le informazioni nello stesso specificate. In tale ipotesi, i Soggetti Rilevanti e le |
||||||||||||||
Persone Strettamente Associate ad essi, all'atto della comunicazione alla Società di cui al |
||||||||||||||
precedente Articolo 3.1.1, dovranno richiedere che la comunicazione alla Consob venga |
||||||||||||||
effettuata dalla Società. Ricevute le informazioni dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone |
||||||||||||||
Strettamente Associate ad essi, la Società, in persona del Soggetto Preposto, provvederà ad |
||||||||||||||
effettuare la comunicazione alla Consob e al pubblico non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data |
||||||||||||||
d) |
dell'operazione. |
|||||||||||||
Laddove una o più delle condizioni di cui al precedente punto c) non si sia verificata, l'obbligo di |
||||||||||||||
comunicazione a Consob di cui al precedente punto a) grava unicamente sul Soggetto Rilevante |
||||||||||||||
e/o sulla Persona Strettamente Associata e la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo |
||||||||||||||
responsabile per la mancata o ritardata comunicazione a Consob. In particolare, in caso di |
||||||||||||||
ritardo nella comunicazione alla Società da parte del Soggetto Rilevante o della Persona |
||||||||||||||
Strettamente Associata, in violazione di quanto previsto dal precedente Articolo 3.1.1, lettere |
||||||||||||||
e , la Società provvederà a notificare la relativa Operazione a Consob, sulla base delle |
||||||||||||||
a) |
||||||||||||||
informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante o dalla Persona Strettamente Associata ad esso, nel |
||||||||||||||
b) |
||||||||||||||
più breve tempo possibile, ma non potrà in alcun modo essere considerata responsabile per |
||||||||||||||
l'eventuale mancato rispetto del termine per la notifica a Consob di cui al precedente punto c) |
||||||||||||||
3.1.3 |
posto a carico del Soggetto Rilevante o della Persona Strettamente Associata dalla Normativa |
|||||||||||||
Comunicazionevigente. |
||||||||||||||
Internal Dealing |
||||||||||||||
al pubblico |
||||||||||||||
a) La Società, in persona del Soggetto Preposto, comunica al pubblico con le modalità previste |
||||||||||||||
dalla Normativa |
di tempo in tempo vigente le informazioni ricevute dai |
|||||||||||||
Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Associate ad essi, tempestivamente e non |
||||||||||||||
Intern |
Dealing |
|||||||||||||
oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'operazione. |
||||||||||||||
b) La Società pubblica sul proprio sito |
in una apposita sezione dedicata accessibile |
|||||||||||||
dalla sezione |
, le comunicazioni previste dal presente Articolo 3.1 |
|||||||||||||
della Procedura. |
int rnet, |
|||||||||||||
"Corporate Governance" |
||||||||||||||
4. |
ARTICOLO 4 |
|||||||||||||
FUNZIONI DEL SOGGETTO PREPOSTO |
||||||||||||||
4.1 |
Il Responsabile della Segreteria degli Affari Societari della Società è individuato quale soggetto |
|||||||||||||
preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni previste |
||||||||||||||
dalla Procedura e dalla Normativa |
(il " |
"). Il |
Soggetto |
|||||||||||
Preposto per tale attività può avvalersi di propri collaboratori o di primari |
di servizi |
|||||||||||||
4.2 |
Inte nal |
Dealing |
Soggetto Preposto |
|||||||||||
esterni, i quali sono sottoposti a vincoli di riservatezza. |
provider |
|||||||||||||
Il Soggetto Preposto redige e aggiorna l'Elenco e conserva tutte le comunicazioni ricevute dai |
||||||||||||||
4.3 |
Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate ed effettuate alla Consob e al pubblico. |
|||||||||||||
Il Soggetto Preposto (anche per il tramite dei suoi collaboratori e/o incaricati) provvede alla |
||||||||||||||
consegna, con un mezzo che la garantisca, di copia, su supporto cartaceo o altro supporto |
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durevole, della presente Procedura ai Soggetti Rilevanti e notifica loro per iscritto l'iscrizione |
||||||||||||||
nell'Elenco e i conseguenti obblighi gravanti su di essi ai sensi della Normativa |
, |
|||||||||||||
ivi |
incluso l'obbligo |
di fornire informativa alle Persone Strettamente Associate della loro |
||||||||||||
identificazione e degli obblighi a loro carico. |
Internal Dea ing |
|||||||||||||
4.4 |
||||||||||||||
Il Soggetto Preposto conserva copia della sopra indicata notifica ed è investito del ricevimento, |
||||||||||||||
della gestione e della diffusione al pubblico e alla Consob delle informazioni previste dalla |
||||||||||||||
Normativa |
. Inoltre, egli conserva in apposito archivio - anche elettronico - copia |
|||||||||||||
di tutte le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate |
||||||||||||||
Internal Dealing |
||||||||||||||
4.5 |
e di quelle effettuate alla Consob e al mercato. |
|||||||||||||
Il Soggetto Preposto fornisce ai soggetti interessati chiarimenti sull'interpretazione e sulle |
||||||||||||||
modalità di applicazione della Procedura e ne monitora la corretta e puntuale applicazione. |
||||||||||||||
4.6 |
Il Soggetto Preposto può sottoporre al Consiglio di Amministrazione, formulandole |
|||||||||||||
preventivamente all'Amministratore Delegato, o direttamente a quest'ultimo, nelle ipotesi |
||||||||||||||
previste dall'Articolo 8.2 della Procedura, le proposte di modificazione o integrazione della |
||||||||||||||
Procedura di tempo in tempo ritenute necessarie od opportune. |
||||||||||||||
5. |
ARTICOLO 5 |
|||||||||||||
ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI |
||||||||||||||
ALLA SOCIETÀ |
||||||||||||||
5.1 |
Ciascun Soggetto Rilevante deve: |
|||||||||||||
(a) |
trasmettere tempestivamente, con un mezzo che garantisca l'avvenuta consegna o a mani o |
|||||||||||||
(b) |
mediante messaggio posta elettronica, la dichiarazione di cui all'Allegato 4; |
|||||||||||||
comunicare tempestivamente al Soggetto Preposto, per iscritto, l'elenco delle Persone |
||||||||||||||
Strettamente Associate ad esso e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo |
||||||||||||||
aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati; |
(i) |
gli |
||||||||||||
(c) notificare tempestivamente per iscritto alle rispettive Persone Strettamente Associate |
||||||||||||||
obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi della presente Procedura e della Normativa |
||||||||||||||
di tempo in tempo vigente, nonché ( |
) la sussistenza delle condizioni in |
|||||||||||||
base alle quali esse sono tenute a tali obblighi ai sensi della presente Procedura e della |
||||||||||||||
Internal Dealing |
ii |
|||||||||||||
Normativa |
, informandole anche della facoltà di delega di cui al precedente |
|||||||||||||
Articolo 3.1.2, punto (c). I Soggetti Rilevanti sono tenuti a conservare copia di tale notifica, |
||||||||||||||
Int rnal Dealing |
||||||||||||||
esibendola a semplice richiesta scritta della Società e delle autorità competenti. |
||||||||||||||
6. |
ARTICOLO 6 |
|||||||||||||
CLOSED PERIODS |
||||||||||||||
È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le Operazioni per proprio conto o per conto di |
||||||||||||||
6.1 |
terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 (trenta) giorni di calendario (i " |
") |
||||||||||||
precedenti la comunicazione al pubblico dei bilanci e delle relazioni finanziarie intermedie che |
||||||||||||||
la Società è tenuta a rendere pubblici (le " |
Closed P riods |
|||||||||||||
6.2 |
Relazioni Finanziarie Obbligatorie |
"). |
||||||||||||
Il |
non si applica invece ai resoconti intermedi di gestione (ovvero delle altre |
|||||||||||||
situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società pubblichi su base volontaria |
||||||||||||||
Closed Period |
||||||||||||||
e non in forza di una disposizione normativa, anche solo regolamentare. |
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6.3 |
Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data |
||||||||||||||||||||
della riunione del Consiglio |
di Amministrazione |
stabilita per |
l'approvazione di |
ciascuna |
|||||||||||||||||
Closed Period |
|||||||||||||||||||||
Relazione Finanziaria Obbligatoria, secondo il calendario finanziario della Società, o comunque |
|||||||||||||||||||||
fissata, e il |
termina solo successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato |
||||||||||||||||||||
6.4 |
stampa relativo all'approvazione della suddetta Relazione Finanziaria Obbligatoria. |
||||||||||||||||||||
Ai fini di quanto precede, i Soggetti Rilevanti vengono tempestivamente informati, a cura del |
|||||||||||||||||||||
Closed |
|||||||||||||||||||||
Soggetto Preposto, a mezzo posta elettronica, circa le date previste per l'approvazione e |
|||||||||||||||||||||
Periods |
Closed Per od |
||||||||||||||||||||
l'annuncio delle Relazioni Finanziarie Obbligatorie e del conseguente avvio dei relativi |
|||||||||||||||||||||
6.5 |
oltre che degli altri eventuali casi in cui debba essere rispettato un |
. |
|||||||||||||||||||
È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di |
urgenza, |
||||||||||||||||||||
dell'Amministratore Delegato, di individuare ulteriori periodi e/o circostanze in cui |
|||||||||||||||||||||
l'effettuazione di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o divieti, qualora |
|||||||||||||||||||||
ciò si renda necessario od opportuno ai fini di scongiurare il rischio che si verifichino abusi di |
|||||||||||||||||||||
informazioni privilegiate. Nell'evenienza di tali decisioni, dovrà essere data immediata |
|||||||||||||||||||||
comunicazione al Soggetto Preposto, il quale provvederà a informare tempestivamente i Soggetti |
|||||||||||||||||||||
6.6 |
Rilevanti, con le modalità indicate nel precedente Articolo 4.3. |
||||||||||||||||||||
È fatta altresì salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, |
|||||||||||||||||||||
Closed Periods (i) |
|||||||||||||||||||||
dell'Amministratore Delegato, di consentire ad un Soggetto Rilevante di negoziare per proprio |
|||||||||||||||||||||
conto o per conto di terzi durante i |
(ii) |
, |
in base a una valutazione effettuata caso |
||||||||||||||||||
per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la |
|||||||||||||||||||||
vendita immediata delle Azioni; ovvero |
in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel |
||||||||||||||||||||
caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione |
|||||||||||||||||||||
azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora |
|||||||||||||||||||||
(iii) |
|||||||||||||||||||||
operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; e |
|||||||||||||||||||||
comunque |
a condizione che il Soggetto Rilevante che intende effettuare l'Operazione sia in |
||||||||||||||||||||
Clos P riod; |
|||||||||||||||||||||
grado di dimostrare che la specifica Operazione non può essere effettuata in un altro momento |
|||||||||||||||||||||
Internal Dealing |
in ogni cas3o nei limiti e con le modalità prescritte dalla Normativa |
||||||||||||||||||||
se non durante il descritte |
|||||||||||||||||||||
6.7 |
tempo per tempo vigenti. |
nell'Allegato 5 |
e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari |
||||||||||||||||||
Closed Period |
|||||||||||||||||||||
Ai fini di cui al precedente Articolo 6.4, i Soggetti Rilevanti, prima di qualsiasi negoziazione |
|||||||||||||||||||||
durante il |
chiedono, tramite richiesta scritta motivata, mediante messaggio di |
||||||||||||||||||||
Closed Period |
|||||||||||||||||||||
posta elettronica al Soggetto Preposto, il quale curerà la trasmissione della stessa al Consiglio di |
|||||||||||||||||||||
Amministrazione, l'autorizzazione a realizzare l'Operazione durante un |
; tale |
||||||||||||||||||||
richiesta scritta deve contenere una descrizione dell'Operazione considerata e una spiegazione |
|||||||||||||||||||||
del motivo per cui detta operazione è l'unico modo ragionevole per ottenere le risorse |
|||||||||||||||||||||
finanziarie necessarie. Nell'esaminare se le circostanze addotte sono eccezionali, ossia si tratti |
|||||||||||||||||||||
di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto |
|||||||||||||||||||||
Rilevante ed esulano dal suo controllo, il Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore |
|||||||||||||||||||||
(i) |
|||||||||||||||||||||
Delegato, a seconda dei casi) valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto |
|||||||||||||||||||||
Rilevante: |
(ii) |
||||||||||||||||||||
al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo |
|||||||||||||||||||||
C osed Peri d |
deve adempiere o si trova in |
||||||||||||||||||||
finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; |
|||||||||||||||||||||
una situazione creatasi prima dell'inizio del |
che richiede il pagamento di un |
||||||||||||||||||||
importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale SoggettoRilevante non può ragionevolmente |
|||||||||||||||||||||
farvi fronte se non dando corso all'operazione. |
3 Si vedano gli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento n. 522/2016.
Versione efficace dal 23 luglio 2024, approvata dal CdA del 23 luglio 2024 |
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7. |
ARTICOLO 7 |
||
OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI E SANZIONI |
|||
L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura comporta le |
|||
7.1 |
responsabilità di cui alla Normativa |
e alle altre disposizioni normative di tempo |
|
7.2 |
in tempo vigenti. |
Internal Dealing |
|
La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che |
|||
possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone |
|||
Strettamente Associate ad essi, in violazione della presente Procedura. |
8. |
ARTICOLO 8 |
||
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA PROCEDURA |
|||
8.1 |
La Procedura potrà essere modificata o integrata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di |
||
8.2 |
modificazioni normative o regolamentari ovvero in base all'esperienza applicativa maturata al |
||
fine di migliorare gli |
standard |
di trasparenza nei confronti del pubblico. |
|
Fermo quanto precede, l'Amministratore Delegato è autorizzato ad apportare alla presente |
|||
Procedura modifiche e integrazioni di carattere meramente formale, che si rendessero |
|||
necessarie in esito a provvedimenti normativi e/o regolamentari o a modifiche organizzative |
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della Società, ed è tenuto ad informarne il Consiglio di Amministrazione della Società nel corso |
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8.3 |
della prima riunione successiva dello stesso. |
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Il Soggetto Preposto provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le |
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modificazioni e le integrazioni della Procedura di cui al presente articolo e dovrà attivarsi al fine |
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di ottenere l'accettazione della Procedura come modificata in conformità al precedente Articolo |
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8.1, nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 5. |
9. |
ARTICOLO 9 |
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI |
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9.1 |
I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate saranno oggetto di |
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comunicazione e trattamento in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia |
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9.2 |
di protezione dei dati personali di tempo in tempo vigente e ai fini dell'assolvimento degli |
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obblighi previsti dalla Procedura e della Normativa |
Internal Dealing |
. |
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Con la consegna al Soggetto Preposto della dichiarazione di cui all'Articolo 5.1 da parte del |
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Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini della |
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9.3 |
normativa italiana ed europea applicabile. |
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Il conferimento di tali dati da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate |
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9.4 |
è obbligatorio al fine di consentire l'adempimento degli obblighi previsti dalla Procedura e dalla |
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Normativa |
I ternal De |
ing |
. |
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I dati personali di cui al presente Articolo sono conservati per il periodo necessario agli scopi |
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per i quali sono stati ricevuti. |
Versione efficace dal 23 luglio 2024, approvata dal CdA del 23 luglio 2024 |
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ALLEGATO 1 |
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Internal Dealing |
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Le Operazioni oggetto della presente Procedura e degli obblighi informativi previsti dalla normativa |
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a) |
ricomprendono: |
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l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; |
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b) |
l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a |
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Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di |
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c) |
quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione; |
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l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; |
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d) |
le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in |
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e) |
contanti; |
put |
call |
warrant |
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l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario; |
, e di |
; |
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f) |
l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni |
e opzioni |
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g) |
la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di strumenti di debito; |
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h) |
credit |
efault swap |
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le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a uno strumento di debito, |
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i) |
compresi i |
; |
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le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle |
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j) |
operazioni; |
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la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento |
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k) |
finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni; |
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le elargizioni e donazioni, fatte o ricevute, e le eredità ricevute; |
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l) |
le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto |
||||||||
m) |
dall'articolo 19 della MAR; |
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le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento |
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alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del |
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n) |
Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 della MAR; |
||||||||
le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona |
|||||||||
o) |
Strettamente Associata se così previsto dall'articolo 19 della MAR; |
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le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un |
|||||||||
portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona |
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p) |
Strettamente Associata; |
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l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o strumenti di debito o strumenti derivati o altri |
|||||||||
q) |
strumenti finanziari a essi collegati; |
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la cessione in garanzia o in prestito o la costituzione di altri diritti reali di garanzia (es. pegno) |
|||||||||
aventi ad oggetto azioni o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati (ad |
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eccezione della cessione in garanzia o in prestito o della costituzione di altri diritti reali di garanzia |
connessi con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia in prestito o altra costituzione di garanzia reale sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia).
Con riferimento alle lettere da a , non è necessario notificare le operazioni relative agli Strumenti
Finanziari se, al momento dellal)transazione,n) è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
Versione efficace dal 23 luglio 2024, approvata dal CdA del 23 luglio 2024 |
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- lo Strumento Finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- lo Strumento Finanziario oggetto dell'operazione fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- lo Strumento Finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ad esso non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle Azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le Azioni o gli strumenti di debito superino le soglie di cui alla lettera (i) o (ii).
Versione efficace dal 23 luglio 2024, approvata dal CdA del 23 luglio 2024 |
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Allegati
Disclaimer
OVS S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 24 luglio 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 24 luglio 2024 15:25:15 UTC.