24/07/2024 - OVS S.p.A.: PROCEDURA INTERNAL DEALING 2024 07 23

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Procedura internal dealing 2024 07 23

PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

DI OVS S.P.A.

Procedura adottata, con efficacia dal 3 luglio 2016, in forza di delibera del Consiglio di

Amministrazione del 10 dicembre 2015 e integrata e modificata con delibera del Consiglio di

Amministrazione del 30 gennaio 2020, del 31 gennaio 2023 e del 23 luglio 2024.

Le modificazioni del 23 luglio 2024 sono immediatamente efficaci.

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Prem ssa

La presente procedura (la "Procedura") applicabile a OVS S.p.A. (di seguito "OVS" o la "Società ") è

adottata1dal Consiglio 2di Amministrazione della Società ai sensi della, ed in conformità alla, disciplina

europea

e nazionale , in materia di operazioni effettuate da persone che esercitano

funzioni di

amministrazione, di controllo o di direzione (c.d.

) e abusi di mercato (la "

"). In particolare, la Procedura è diretta a disciplinare gli obblighi informativi e le

inte nal dealing

Normativa

condotte che dovranno essere osservate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate

Internal Dealing

(come di seguito definiti) e dalla Società al fine di assicurare specifica, puntuale e corretta trasparenza

informativa in merito alle Operazioni dai medesimi effettuate (come di seguito definite) nei confronti

del pubblico e delle autorità competenti.

1.

ARTICOLO 1

SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE AI SOGGETTI RILEVANTI

1.1

Ai fini della Procedura e della Normativa

Internal Dealing

sono definiti

"

Soggetti Ril vanti

":

a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di OVS;

b) i

dirigenti che abbiano regolare

accesso

a

Informazioni

Privilegiate concernenti

direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di

gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società, come

"

di volta individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Informazioni Privilegiate

": le informazioni aventi le caratteristiche indicate nell'art. 7 della

"

Persone

partner

" ai Soggetti Rilevanti:

MAR.

Str ttamente Associate

a)

un coniuge o un

equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;

b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;

c)

un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno dalla data

d)

dell'Operazione (come di seguito definita);

t ust

, in cui le responsabilità di direzione

una persona giuridica, una società di persone o un

siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b)

Si vedano: (i) la Direttiva 2014/57/UE

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali

in caso di abusi di mercato (la "

"); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e

del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o e le direttive 2003/124/CE,

1

Dire tiva Abusi di Mercato

" o "

") e, in particolare, l'art. 19; (iii) il Regolamento

2003/125/CE e 2004/72/CE (il "

dicembre

Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17

2015 che integra la MAR per quanto riguarda,

, il

Regolame

to sugli Abusi

Mercato

MAR

permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di

amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (il "

inter alia

"); (iv) il Regolamento di

esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto

Regolame to 522/2016

riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che

esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in conformità alla MAR (il "

"); e

(v) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.

TUF

Regolamento 523/2016

2

Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (il "

") e la normativa regolamentare

di attuazione principalmente contenuta nel regolamento in materia di emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971

del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (il "

").

Regolamento Emittenti

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o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo

beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta

1.2

persona;

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha facoltà di individuare, mediante modifica della

presente Procedura, ulteriori Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Associate rispetto a

1.3

quelli già indicati nella Procedura.

Elenco

La Società redige e tiene costantemente aggiornato un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle

Persone Strettamente Associate (l'"

").

2.

ARTICOLO 2

FATTISPECIE OGGETTO DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

2.1

La presente Procedura si applica a tutte le operazioni ("Operazioni") di seguito individuate, , ivi

incluse quelle riportate nell'Allegato 1, aventi ad oggetto:

Azioni

a) le azioni ammesse alla quotazione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e

gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le "

"); o

b) gli strumenti finanziari di debito emessi dalla Società; o

c) gli strumenti

finanziari derivati o

Strumenti Finanziari

altri strumenti finanziari collegati alle Azioni o agli

strumenti finanziari di debito emessi dalla Società (gli "

");

effettuate:

1. direttamente o indirettamente, dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Associate

ad essi;

2. da persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale o per conto dei

Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Associate ad essi, anche quando è esercitata

discrezionalità;

(i)

il contraente sia un Soggetto Rilevante o

(ii)

3. nell'ambito di un'assicurazione sulla vita in cui:

(iii)

il rischio dell'investimento è a carico del

una Persona Strettamente Associata ad essi;

contraente; e

il contraente ha il potere o la discrezionalità di rendere decisioni di

investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita o di

eseguire operazioni riguardanti strumenti specifici di tale assicurazione.

2.2

Non sono comunicate le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00

(ventimila), nell'arco di un anno solare, calcolato sommando, senza compensazione, tutte le

Operazioni compiute direttamente o indirettamente dal medesimo Soggetto Rilevante o dalla medesima Persona Strettamente Associata ad esso. Ai fini del raggiungimento della predetta soglia, le Operazioni effettuate dal Soggetto Rilevante e da una sua Persona Strettamente Associata, non sono aggregate, pertanto, laddove le Operazioni complessivamente effettuate singolarmente da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Associata non raggiungano la soglia, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Associata non deve comunicare le Operazioni su base individuale dal medesimo effettuate..

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3. ARTICOLO 3

OBBLIGHI INFORMATIVI - TERMINI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO

3.1 Termini e modalità di comunicazione e pubblicazione delle Operazioni

3.1.1 Comunicazionea) I Soggetti Rilevantialla Società e le Persone Strettamente Associate ad essi comunicano alla Società le Operazioni di cui all'Articolo 2.1 che precede da essi effettuate entro e non oltre il

  1. alla data dell'Operazione. Per data dell'Operazione si intende,giornoagli effettilavorativodella succpresentessivoProcedura, con riferimento alle Operazioni effettuate in una sede di negoziazione, la data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che in caso di Operazioni sottoposte a condizione, l'obbligo di notifica sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.

  2. Nell'ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni riferibili allo stesso Soggetto Rilevante (o Persona Strettamente Associata allo stesso), questo dovrà effettuare un'unica comunicazione contenente il riepilogo di tutte le Operazioni effettuate. Nel caso di più Operazioni della stessa natura, relative allo stesso Strumento Finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa sede di negoziazione, o al di fuori di una sede di negoziazione, dovrà altresì essere indicato nella comunicazione il volume aggregato di tutte le predette Operazioni costituito dalla somma aritmetica di ciascuna Operazione. Dovrà essere inoltre indicato il corrispondente prezzo medio ponderato delle predette Operazioni aggregate. Le operazioni di diversa natura, quali ad esempio gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.
    La comunicazione di cui al punto a) o al punto b) che precedono è effettuata attraverso l'invio al Soggetto Preposto (come di seguito definito) di tutte le informazioni contenute nel
    modello di notifica qui unito Allegato 3 (il "") via e-mail all'indirizzo
    comunicazioni.id@ovs.it. subModello MAR
    La Società nel comunicare la presente Procedura al Soggetto Rilevante indicherà eventuali altri indirizzi di posta elettronica interni da utilizzare per l'invio delle comunicazioni e i numeri telefonici da contattare per preavvertire dell'invio.

3.1.2

Comunicazione

Consob

a)

I Soggetti

Rilevanti

e le Persone Strettamente Associate ad essi, salvo delega preventivamente

conferita alla Società ai sensi del successivo punto , comunicano a Consob le Operazioni di cui

all'Articolo 2.1 che precede da essi compiute entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data

dell'Operazione.

c)

b)

La comunicazione di cui al punto a) che precede è effettuata attraverso l'invio a Consob del

Modello MAR, debitamente compilato dal dichiarante secondo le istruzioni ivi contenute, con le

seguenti modalità:

messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it (se la

persona che effettua la notifica è soggetta all'obbligo di avere la PEC); oppure

messaggio di posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, avente ad oggetto

"MAR

" e destinatario finale (da riportare neltesto del messaggio)

"Ufficio Informazione Mercati"; oppure

Internal Dealing

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con le altre modalità di tempo in tempo indicate da Consob o previste dalla

c)

normativa vigente e applicabile.

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate ad essi possono avvalersi della Società

per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob relative alle Operazioni di cui al precedente

Articolo 2.1, conferendo apposito mandato conforme al modello qui unito come Allegato 2,

completo di tutte le informazioni nello stesso specificate. In tale ipotesi, i Soggetti Rilevanti e le

Persone Strettamente Associate ad essi, all'atto della comunicazione alla Società di cui al

precedente Articolo 3.1.1, dovranno richiedere che la comunicazione alla Consob venga

effettuata dalla Società. Ricevute le informazioni dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone

Strettamente Associate ad essi, la Società, in persona del Soggetto Preposto, provvederà ad

effettuare la comunicazione alla Consob e al pubblico non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data

d)

dell'operazione.

Laddove una o più delle condizioni di cui al precedente punto c) non si sia verificata, l'obbligo di

comunicazione a Consob di cui al precedente punto a) grava unicamente sul Soggetto Rilevante

e/o sulla Persona Strettamente Associata e la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo

responsabile per la mancata o ritardata comunicazione a Consob. In particolare, in caso di

ritardo nella comunicazione alla Società da parte del Soggetto Rilevante o della Persona

Strettamente Associata, in violazione di quanto previsto dal precedente Articolo 3.1.1, lettere

e , la Società provvederà a notificare la relativa Operazione a Consob, sulla base delle

a)

informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante o dalla Persona Strettamente Associata ad esso, nel

b)

più breve tempo possibile, ma non potrà in alcun modo essere considerata responsabile per

l'eventuale mancato rispetto del termine per la notifica a Consob di cui al precedente punto c)

3.1.3

posto a carico del Soggetto Rilevante o della Persona Strettamente Associata dalla Normativa

Comunicazionevigente.

Internal Dealing

al pubblico

a) La Società, in persona del Soggetto Preposto, comunica al pubblico con le modalità previste

dalla Normativa

di tempo in tempo vigente le informazioni ricevute dai

Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Associate ad essi, tempestivamente e non

Intern

Dealing

oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'operazione.

b) La Società pubblica sul proprio sito

in una apposita sezione dedicata accessibile

dalla sezione

, le comunicazioni previste dal presente Articolo 3.1

della Procedura.

int rnet,

"Corporate Governance"

4.

ARTICOLO 4

FUNZIONI DEL SOGGETTO PREPOSTO

4.1

Il Responsabile della Segreteria degli Affari Societari della Società è individuato quale soggetto

preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni previste

dalla Procedura e dalla Normativa

(il "

"). Il

Soggetto

Preposto per tale attività può avvalersi di propri collaboratori o di primari

di servizi

4.2

Inte nal

Dealing

Soggetto Preposto

esterni, i quali sono sottoposti a vincoli di riservatezza.

provider

Il Soggetto Preposto redige e aggiorna l'Elenco e conserva tutte le comunicazioni ricevute dai

4.3

Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate ed effettuate alla Consob e al pubblico.

Il Soggetto Preposto (anche per il tramite dei suoi collaboratori e/o incaricati) provvede alla

consegna, con un mezzo che la garantisca, di copia, su supporto cartaceo o altro supporto

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durevole, della presente Procedura ai Soggetti Rilevanti e notifica loro per iscritto l'iscrizione

nell'Elenco e i conseguenti obblighi gravanti su di essi ai sensi della Normativa

,

ivi

incluso l'obbligo

di fornire informativa alle Persone Strettamente Associate della loro

identificazione e degli obblighi a loro carico.

Internal Dea ing

4.4

Il Soggetto Preposto conserva copia della sopra indicata notifica ed è investito del ricevimento,

della gestione e della diffusione al pubblico e alla Consob delle informazioni previste dalla

Normativa

. Inoltre, egli conserva in apposito archivio - anche elettronico - copia

di tutte le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate

Internal Dealing

4.5

e di quelle effettuate alla Consob e al mercato.

Il Soggetto Preposto fornisce ai soggetti interessati chiarimenti sull'interpretazione e sulle

modalità di applicazione della Procedura e ne monitora la corretta e puntuale applicazione.

4.6

Il Soggetto Preposto può sottoporre al Consiglio di Amministrazione, formulandole

preventivamente all'Amministratore Delegato, o direttamente a quest'ultimo, nelle ipotesi

previste dall'Articolo 8.2 della Procedura, le proposte di modificazione o integrazione della

Procedura di tempo in tempo ritenute necessarie od opportune.

5.

ARTICOLO 5

ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI

ALLA SOCIETÀ

5.1

Ciascun Soggetto Rilevante deve:

(a)

trasmettere tempestivamente, con un mezzo che garantisca l'avvenuta consegna o a mani o

(b)

mediante messaggio posta elettronica, la dichiarazione di cui all'Allegato 4;

comunicare tempestivamente al Soggetto Preposto, per iscritto, l'elenco delle Persone

Strettamente Associate ad esso e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo

aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati;

(i)

gli

(c) notificare tempestivamente per iscritto alle rispettive Persone Strettamente Associate

obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi della presente Procedura e della Normativa

di tempo in tempo vigente, nonché (

) la sussistenza delle condizioni in

base alle quali esse sono tenute a tali obblighi ai sensi della presente Procedura e della

Internal Dealing

ii

Normativa

, informandole anche della facoltà di delega di cui al precedente

Articolo 3.1.2, punto (c). I Soggetti Rilevanti sono tenuti a conservare copia di tale notifica,

Int rnal Dealing

esibendola a semplice richiesta scritta della Società e delle autorità competenti.

6.

ARTICOLO 6

CLOSED PERIODS

È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le Operazioni per proprio conto o per conto di

6.1

terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 (trenta) giorni di calendario (i "

")

precedenti la comunicazione al pubblico dei bilanci e delle relazioni finanziarie intermedie che

la Società è tenuta a rendere pubblici (le "

Closed P riods

6.2

Relazioni Finanziarie Obbligatorie

").

Il

non si applica invece ai resoconti intermedi di gestione (ovvero delle altre

situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società pubblichi su base volontaria

Closed Period

e non in forza di una disposizione normativa, anche solo regolamentare.

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6.3

Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data

della riunione del Consiglio

di Amministrazione

stabilita per

l'approvazione di

ciascuna

Closed Period

Relazione Finanziaria Obbligatoria, secondo il calendario finanziario della Società, o comunque

fissata, e il

termina solo successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato

6.4

stampa relativo all'approvazione della suddetta Relazione Finanziaria Obbligatoria.

Ai fini di quanto precede, i Soggetti Rilevanti vengono tempestivamente informati, a cura del

Closed

Soggetto Preposto, a mezzo posta elettronica, circa le date previste per l'approvazione e

Periods

Closed Per od

l'annuncio delle Relazioni Finanziarie Obbligatorie e del conseguente avvio dei relativi

6.5

oltre che degli altri eventuali casi in cui debba essere rispettato un

.

È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di

urgenza,

dell'Amministratore Delegato, di individuare ulteriori periodi e/o circostanze in cui

l'effettuazione di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o divieti, qualora

ciò si renda necessario od opportuno ai fini di scongiurare il rischio che si verifichino abusi di

informazioni privilegiate. Nell'evenienza di tali decisioni, dovrà essere data immediata

comunicazione al Soggetto Preposto, il quale provvederà a informare tempestivamente i Soggetti

6.6

Rilevanti, con le modalità indicate nel precedente Articolo 4.3.

È fatta altresì salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza,

Closed Periods (i)

dell'Amministratore Delegato, di consentire ad un Soggetto Rilevante di negoziare per proprio

conto o per conto di terzi durante i

(ii)

,

in base a una valutazione effettuata caso

per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la

vendita immediata delle Azioni; ovvero

in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel

caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione

azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora

(iii)

operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; e

comunque

a condizione che il Soggetto Rilevante che intende effettuare l'Operazione sia in

Clos P riod;

grado di dimostrare che la specifica Operazione non può essere effettuata in un altro momento

Internal Dealing

in ogni cas3o nei limiti e con le modalità prescritte dalla Normativa

se non durante il descritte

6.7

tempo per tempo vigenti.

nell'Allegato 5

e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari

Closed Period

Ai fini di cui al precedente Articolo 6.4, i Soggetti Rilevanti, prima di qualsiasi negoziazione

durante il

chiedono, tramite richiesta scritta motivata, mediante messaggio di

Closed Period

posta elettronica al Soggetto Preposto, il quale curerà la trasmissione della stessa al Consiglio di

Amministrazione, l'autorizzazione a realizzare l'Operazione durante un

; tale

richiesta scritta deve contenere una descrizione dell'Operazione considerata e una spiegazione

del motivo per cui detta operazione è l'unico modo ragionevole per ottenere le risorse

finanziarie necessarie. Nell'esaminare se le circostanze addotte sono eccezionali, ossia si tratti

di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto

Rilevante ed esulano dal suo controllo, il Consiglio di Amministrazione (o l'Amministratore

(i)

Delegato, a seconda dei casi) valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto

Rilevante:

(ii)

al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo

C osed Peri d

deve adempiere o si trova in

finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

una situazione creatasi prima dell'inizio del

che richiede il pagamento di un

importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale SoggettoRilevante non può ragionevolmente

farvi fronte se non dando corso all'operazione.

3 Si vedano gli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento n. 522/2016.

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7.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI E SANZIONI

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura comporta le

7.1

responsabilità di cui alla Normativa

e alle altre disposizioni normative di tempo

7.2

in tempo vigenti.

Internal Dealing

La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che

possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone

Strettamente Associate ad essi, in violazione della presente Procedura.

8.

ARTICOLO 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA PROCEDURA

8.1

La Procedura potrà essere modificata o integrata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di

8.2

modificazioni normative o regolamentari ovvero in base all'esperienza applicativa maturata al

fine di migliorare gli

standard

di trasparenza nei confronti del pubblico.

Fermo quanto precede, l'Amministratore Delegato è autorizzato ad apportare alla presente

Procedura modifiche e integrazioni di carattere meramente formale, che si rendessero

necessarie in esito a provvedimenti normativi e/o regolamentari o a modifiche organizzative

della Società, ed è tenuto ad informarne il Consiglio di Amministrazione della Società nel corso

8.3

della prima riunione successiva dello stesso.

Il Soggetto Preposto provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le

modificazioni e le integrazioni della Procedura di cui al presente articolo e dovrà attivarsi al fine

di ottenere l'accettazione della Procedura come modificata in conformità al precedente Articolo

8.1, nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 5.

9.

ARTICOLO 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

9.1

I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate saranno oggetto di

comunicazione e trattamento in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia

9.2

di protezione dei dati personali di tempo in tempo vigente e ai fini dell'assolvimento degli

obblighi previsti dalla Procedura e della Normativa

Internal Dealing

.

Con la consegna al Soggetto Preposto della dichiarazione di cui all'Articolo 5.1 da parte del

Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini della

9.3

normativa italiana ed europea applicabile.

Il conferimento di tali dati da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate

9.4

è obbligatorio al fine di consentire l'adempimento degli obblighi previsti dalla Procedura e dalla

Normativa

I ternal De

ing

.

I dati personali di cui al presente Articolo sono conservati per il periodo necessario agli scopi

per i quali sono stati ricevuti.

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ALLEGATO 1

Internal Dealing

Le Operazioni oggetto della presente Procedura e degli obblighi informativi previsti dalla normativa

a)

ricomprendono:

l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;

b)

l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a

Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di

c)

quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;

l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;

d)

le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in

e)

contanti;

put

call

warrant

l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario;

, e di

;

f)

l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni

e opzioni

g)

la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di strumenti di debito;

h)

credit

efault swap

le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a uno strumento di debito,

i)

compresi i

;

le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle

j)

operazioni;

la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento

k)

finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

le elargizioni e donazioni, fatte o ricevute, e le eredità ricevute;

l)

le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto

m)

dall'articolo 19 della MAR;

le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento

alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del

n)

Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 della MAR;

le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona

o)

Strettamente Associata se così previsto dall'articolo 19 della MAR;

le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un

portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona

p)

Strettamente Associata;

l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o strumenti di debito o strumenti derivati o altri

q)

strumenti finanziari a essi collegati;

la cessione in garanzia o in prestito o la costituzione di altri diritti reali di garanzia (es. pegno)

aventi ad oggetto azioni o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati (ad

eccezione della cessione in garanzia o in prestito o della costituzione di altri diritti reali di garanzia

connessi con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia in prestito o altra costituzione di garanzia reale sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia).

Con riferimento alle lettere da a , non è necessario notificare le operazioni relative agli Strumenti

Finanziari se, al momento dellal)transazione,n) è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

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  1. lo Strumento Finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
  2. lo Strumento Finanziario oggetto dell'operazione fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
  3. lo Strumento Finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ad esso non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle Azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le Azioni o gli strumenti di debito superino le soglie di cui alla lettera (i) o (ii).

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Disclaimer

OVS S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 24 luglio 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 24 luglio 2024 15:25:15 UTC.

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