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31/01/2022 - Olidata S.p.A.: Dichiarazione atto di notorietà Consiglieri Indipendenti Cooptazione

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Dichiarazione atto di notorietà consiglieri indipendenti cooptazione

Dichiarazione (aggiuntiva) per il candidato amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e delle Istruzioni di Borsa Italiana

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscrittoa Emanuela Donetti nata a Como, il 01/12/1973, codice fiscale DNTMNL73T41C933S, residente in Cernobbio, via Alessandro Volta, n. 4/B

PREMESSO CHE

  1. Il Consiglio di Amministrazione di Olidata SpA in conformità a quanto previsto dalla Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia, che prevede che, ai fini delle nomine o della cooptazione dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione (i) identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi di corretto assolvimento delle proprie funzioni, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini e (ii) verifichi successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina
  2. il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di OLIDATA S.p.A (la "Società ") e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

  • di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di OLIDATA S.p.A.;.
  • che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

di possedere, all'atto della presente dichiarazione:

  • i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
  • i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  • di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
  • di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dichiarazione (aggiuntiva) per il candidato amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e delle Istruzioni di Borsa Italiana

_Cernobbio, 29/11/2021__

(Luogo e data)

In fede

__

__________

Dichiarazione (aggiuntiva) per il candidato amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e delle Istruzioni di Borsa Italiana

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Requisiti di indipendenza

Art. 147-ter, comma 3 e 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
  2. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

  1. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice

civile;

  1. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  2. coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

  1. se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso

Dichiarazione (aggiuntiva) per il candidato amministratore indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e delle Istruzioni di Borsa Italiana

un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

  1. se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  2. se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    • con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    • con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

  1. se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
  2. se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  3. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  4. se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
  5. se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Art. 3.C.2 del Codice di Autodisciplina

Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Disclaimer

Olidata S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 gennaio 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 gennaio 2022 08:31:03 UTC.

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