10/06/2021 - Monrif S.p.A.: Statuto da sottoporre all'approvazione

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Statuto da sottoporre all'approvazione

STATUTO

della "POLIGRAFICI PRINTING S.p.A."

Denominazione

ART. 1

E' costituita una Società per Azioni denominata "POLIGRAFICI PRINTING S.p.A.".

Sede Sociale e Domicilio dei Soci

ART. 2

La Società ha sede legale nel Comune di Bologna all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

In caso di successiva variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, l'Organo amministrativo depositerà appo- sita comunicazione presso il competente Registro delle Impre- se.

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di istituire, modificare o trasferire altrove, in Italia ed all'estero, succursali, agenzie, filiali, sedi secondarie e rappresentanze e di sopprimerle.

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro Soci, salva di- versa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo; è onere dei soci comunicare alla Società il cambiamento del proprio domicilio.

Oggetto Sociale

ART. 3

La società ha per oggetto ogni attività e operazione anche fi- nanziaria, in campo grafico e tipografico e più in generale l'esercizio di tutte le attività industriali, commerciali o gestionali, direttamente o indirettamente attinenti all'atti- vità grafica e tipografica in proprio o per conto terzi.

La società può partecipare in altre società o imprese, ma non nei confronti del pubblico e comunque nei limiti previsti dal- le leggi vigenti in materia.

La società può inoltre, nei limiti consentiti dalle applicabi- li disposizioni di legge, compiere attività di studio e di ri- cerca, operazioni commerciali, industriali, finanziarie, indu- striali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Organo Ammini- strativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto e dell'attività sociale, con esclusione di quelle operazioni relative alla raccolta del risparmio, ed assumere mutui e fi- nanziamenti, anche ipotecari.

La società potrà assumere finanziamenti dai propri soci, come pure da Società loro controllanti, controllate o collegate o da controllate da una loro stessa controllante, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 385/93 e della deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1993 e loro successive modifiche e/o integrazioni, e detti finanziamenti, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, non produrranno interessi salvo diversa delibera dell'assemblea.

Durata della Società - Recesso

ART. 4

La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delladelledelibere aventi ad oggetto proroghe della durata della società ovvero l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circola- zione dei titoli azionari non compete il diritto di recesso.

Capitale Sociale ed azioni

ART. 5

Il capitale sociale è di Euro 18.403.064 (diciottomilioniquat- trocentotremilasessantaquattro) diviso in numero 30.490.881 (trentamilioniquattrocentonovantamilaottocentoottantauno) azioni prive del valore nominale.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 28 ss. del D. Lgs. 213/1998,eimmesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 ss. D. Lgs. 58/1998ai sensi della norma- tiva vigente.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla nego- ziazione su sistemi multilaterali di negoziazione e, in parti- colare, sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia", il cui regolamento è qui di seguito definito quale "Regolamento AIM Italia").

Nel caso in cui la Società sia equiparata a un emittente con azioni quotate in mercati regolamentati, troveranno altresì applicazione le norme di legge e regolamentari applicabili nei confronti delle società con azioni quotate in mercati regola- mentati. In tale ultima circostanzaIn caso di aumento di capi- tale a pagamento, fino a quando le azioni della società saran- no quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, a condi- zione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mer- cato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione contabi- le.

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivi- sibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni privedi risparmiodi- ritto di voto, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant"

  1. "warrants", ove constino le condizioni previste dalla norma- tiva vigente.
    La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari parte- cipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza

all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fatta salva la competenza inde- rogabile dell'Assemblea straordinaria dei Soci in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 c.c.. Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli stru- menti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversio- ne di altre categorie di azioni.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura.

La società può emettere obbligazioni e obbligazioni converti- bili.

Identificazione degli azionisti

Art.6

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità pre- viste dalle norme legislative e regolamentari di volta in vol- ta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentanti, da solo o in- sieme ad altri azionisti, almeno il 2,5% (due virgola cinque

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Disclaimer

Poligrafici Printing S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 09 giugno 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 10 giugno 2021 14:54:08 UTC.

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