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27/09/2024 - Frendy Energy S.p.A.: PROCEDURA PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL’EURONEXT GROWTH ADVISOR

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Procedura per l’adempimento degli obblighi di comunicazione all’euronext growth advisor

FRENDY ENERGY S.P.A.

PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT GROWTH ADVISOR

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 26 settembre 2024

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1. PREMESSA

1.1 La presente procedura riassume gli obblighi informativi nei confronti dell'Advisor ("Euronext Growth Advisor") nominato da Frendy Energy S.p.A. (la "Società ") secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM (come di seguito definito) legati all'ammissione degli Strumenti Finanziari (come definiti di seguito) della Società sul sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") denominato "Euronext Growth Milan" ("Euronext Growth Milan" o "EGM"); essa è adottata dalla Società in applicazione dell'art. 31 del Regolamento Emittenti EGM.

  1. DEFINIZIONI
    Borsa Italiana: Borsa Italiana S.p.A.
    Collegio Sindacale: il collegio sindacale della Società.
    Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione della Società.
    Euronext Growth Advisor: l'Advisor nominato dalla Società secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM.
    Euronext Growth Milan o EGM: il sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato "Euronext Growth Milan".
    Organi Delegati: ciascun consigliere di amministrazione della Società munito di deleghe.
    Regolamento Emittenti EGM: il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come successivamente modificato e integrato.
    Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan.
  2. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

3.1 La presente procedura è destinata agli Organi Delegati al fine di garantire un puntuale ed efficace adempimento degli obblighi della Società assunti, anche in sede contrattuale, nei confronti dell'Euronext Growth Advisor.

4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT GROWTH ADVISOR

4.1 La Società provvede alla tempestiva comunicazione all'Euronext Growth Advisor delle informazioni di seguito elencate:

  1. qualsiasi iniziativa o variazione significativa della situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società o delle sue controllate, ovvero qualsiasi evento interno e/o esterno rilevante ai fini dell'incarico rilasciato all'Euronext Growth Advisor, ivi inclusi ogni programmata attività concernente la modifica del capitale sociale, le modifiche

statutarie, l'assunzione di impegni di spesa significativi, l'investimento o il disinvestimento in altre società o i finanziamenti infragruppo. Tali informazioni

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rilevanti si intenderanno tempestivamente comunicate all'Euronext Growth Advisor con l'inoltro della convocazione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad assumere le relative decisioni/valutazioni e, ove l'Euronext Growth Advisor non fosse presente alla riunione, con il successivo inoltro della bozza del verbale della stessa, a richiesta dell'Euronext Growth Advisor, entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data della richiesta ovvero quando tali informazioni siano state comunicate al pubblico ai sensi della normativa applicabile. Resta inteso che, a fronte di richiesta dell'Euronext Growth Advisor quest'ultimo potrà partecipare alla relativa riunione del Consiglio di Amministrazione; in ogni caso, potrà essere richiesto all'Euronext Growth Advisor di non partecipare alla discussione di punti all'ordine del giorno ove ritenuto opportuno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che sarà fornita all'Euronext Growth Advisor un'informativa anche in merito alla discussione di tali punti all'ordine del giorno;

  1. qualsiasi modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione proposta all'Assemblea o al Consiglio di Amministrazione;
  2. qualsiasi provvedimento pervenuto dalle Autorità regolamentari competenti e/o dall'Autorità giudiziaria che possa avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società o delle sue controllate; la Società provvederà all'inoltro all'Euronext Growth Advisor - entro il 5° (quinto) giorno successivo alla ricezione di dette richieste, in formato digitalizzato, quale allegato di messaggio di posta elettronica. L'impegno di cui al presente punto sarà adempiuto nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa primaria e regolamentare applicabile;
  3. la preventiva richiesta di assenso alla comunicazione di informazioni price sensitive compresi i comunicati stampa e le informazioni la cui diffusione è prevista dal Regolamento Emittenti EGM o dalle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili alle società con strumenti finanziari negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione. Tale adempimento si intenderà sempre tempestivamente effettuato allorquando intervenga il giorno antecedente la comunicazione al mercato o, in via eccezionale, nell'arco del giorno che coincide con il termine ultimo determinato dalle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili. Resta inteso che: (i) il dissenso dell'Euronext Growth Advisor non avrà effetti qualora pregiudichi alla Società l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o regolamentari applicabili alle società quotate sui sistemi multilaterali di negoziazione e (ii) in ogni caso il consenso dell'Euronext Growth Advisor si intenderà prestato qualora non pervenga alla Società una comunicazione di dissenso entro il termine previsto dalla normativa applicabile per rendere pubblica la relativa informazione;
  4. la preventiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, con l'ordine del giorno della riunione e il relativo materiale: l'inoltro sarà tempestivo qualora inviato in pari data rispetto all'invio ai membri dell'organo amministrativo della Società. In caso di riunione del Consiglio di Amministrazione in forma totalitaria l'Euronext Growth Advisor potrà essere informato con preavviso di 3 (tre) ore e, ove lo richieda, sarà

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messo in grado di partecipare mediante mezzi di telecomunicazione alla riunione;

  1. ogni altra informazione richiesta dall'Euronext Growth Advisor ove dovuta in base agli obblighi assunti dalla Società nei confronti dello stesso. Il rilascio delle informazioni di cui al presente punto sarà ritenuto tempestivo se non è stato indicato un termine specifico di riscontro da parte dell'Euronext Growth Advisor nella propria richiesta o negli accordi intercorsi con lo stesso.

4.2 Ogni comunicazione dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica agli indirizzi indicati dall'Euronext Growth Advisor.

5. INADEMPIMENTI ALLA PRESENTE PROCEDURA E RELATIVE VERIFICHE

  1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede sistematicamente, in apertura ai lavori delle riunioni dell'organo amministrativo, alla preventiva verifica delle intervenute comunicazioni obbligatorie definite nella presente procedura in relazione alla relativa riunione.
  2. L'Euronext Growth Advisor, accertato l'eventuale inadempimento della presente procedura, informerà il Collegio Sindacale che sarà tenuto a rilevare in sede di Consiglio di Amministrazione il suddetto inadempimento per le necessarie operazioni correttive.

6. VALIDITÀ E MODIFICHE DELLA PRESENTE PROCEDURA

  1. La Procedura è entrata in vigore con effetto dalla data di inizio delle negoziazioni degli Strumenti Finanziari della Società su Euronext Growth Milan ed è di tempo in tempo aggiornata.
  2. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta degli Organi Delegati.

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Disclaimer

Frendy Energy S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 27 settembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 27 settembre 2024 10:56:14 UTC.

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