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LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS – SECONDA PARTE
Scritto il 22.02.2020Dopo il mio precedente articolo di qualche settimana fa circa la possibile protezione del patrimonio finanziario in periodi di forte incertezza come quelli attuali, alcuni lettori mi hanno chiesto informazioni più specifiche a cui vorrei rispondere oggi. In particolare, ho parlato di utilizzo di strumenti short anche a leva con finalità di protezione del patrimonio azionario. Desidero però chiarire che queste metodologie, realizzabili presso qualsiasi banca e intermediario tramite acquisti di strumenti quotati, costituiscono di fatto un secondo livello di protezione per tutti gli investitori che, come i miei clienti, abbiano impostato una corretta pianificazione diversificando anche in base al loro profilo di rischio, tramite strumenti di diversa tipologia riferiti a obbligazioni, titoli di Stato, azioni, materie prime, valute ed eventualmente strategie alternative. I modelli e le idee che più stanno dimostrando di funzionare, quale ad esempio l’”All-Seasons Portfolio” di Ray Dalio (perfezionato e adattato per l’investitore italiano) sono la base di pianificazione e costruzione del portafogli dei miei clienti da molti anni e se non ne ho mai parlato finora in questa sede è semplicemente perché, forse sbagliando, davo per scontato che si trattasse di argomenti molto conosciuti dalla maggioranza degli investitori. I ragionamenti eccessivamente prudenziali che hanno portato molti risparmiatori a scegliere di non investire o a privilegiare negli ultimi anni soluzioni a rendimento definito (come ad esempio certificati di deposito o buoni postali), non si sono finora dimostrati utili dal momento in cui, operando con una corretta pianificazione a medio-lungo termine, nell’ultimo anno si è potuto realizzare un rendimento di circa il 10% lordo con volatilità a 3,15% senza dover ricorrere a elevate percentuali investite sui mercati azionari, quindi con una impostazione sostanzialmente prudente. Questo tipo di risultato è stato possibile grazie a opportune combinazioni di obbligazioni societarie, titoli di Stato, certificati, materie prime e azioni; in molti casi utilizzando ETF riferiti a queste tipologie di strumenti, quindi con notevole aumento della diversificazione. Il 2019 è stato certamente un anno favorevole, dato che raramente mi è capitato di avere portafogli di clienti strutturati su 40-50 diversi strumenti, tutti con segno positivo. Se quindi per qualche cliente può essere utile - anche a livello psicologico - “difendere“ la componente azionaria, che potrebbe maggiormente essere soggetta a diminuzioni in questa fase di incertezza, l’utilizzo di strumenti short, opportunamente selezionati e calibrati, costituisce di fatto una seconda possibilità di protezione a breve termine, in pratica una sorta di rafforzamento della strategia di medio-lungo termine che costituisce le fondamenta della costruzione complessiva. Considerando poi la maggior efficienza fiscale di alcuni strumenti rispetto ad altri, potremmo anche ipotizzare come risultato collaterale di poter in seguito evitare il pagamento di tasse non dovute (sovente pagate da investitori poco informati), decidendo quindi di volta in volta delle operatività di “fine tuning” con possibili risvolti positivi sul rendimento del patrimonio. Fatta questa doverosa precisazione, vorrei ricordare che l’utilizzo di strumenti di copertura può rivelarsi particolarmente utile laddove l’investitore, per vari motivi, si ritrovi con portafogli eccessivamente complessi sui quali la razionalizzazione andrebbe fatta progressivamente nel tempo per non causare danni ulteriori. In questi casi diventerebbe oneroso e complicato disinvestire contemporaneamente un numero elevato di strumenti e quindi l’utilizzo di strumenti di protezione di breve termine potrebbe consentire una più corretta successiva riallocazione del patrimonio. Desidero ricordare che il consulente finanziario autonomo, potendo selezionare gli strumenti senza conflitti di interesse e senza necessità di far cambiare banca al cliente, è in grado di selezionare e combinare opportunamente le operazioni a protezione, ritenute di volta in volta più opportune. Anche in questo caso, soprattutto con nuovi clienti che hanno distribuito il loro patrimonio su diverse banche, può risultare maggiormente utile la particolare operatività del consulente finanziario autonomo, che non è obbligato a far confluire tutta l’operatività su un’unica banca (non avendo per legge nessuna mandante come invece accade nel caso del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede che è obbligato ad operare per conto di una unica banca o SIM). Quindi non sarà necessario vendere obbligatoriamente determinati strumenti per ricomprare qualcos’altro presso un’altra banca, ma sarà invece possibile costruire una pianificazione coerente che consideri ogni specifica operatività presso ciascuna banca all’interno di un unico progetto. Una operatività di questo tipo permetterà anche di avere un quadro più chiaro al cliente, potendo disporre di una rendicontazione periodica che integra e coordina la rendicontazione delle singole banche utilizzate, evidenziando risultati, andamenti, metriche di analisi e rendiconto dei costi a livello complessivo. Poter verificare, con un unico rendiconto, la composizione del proprio patrimonio complessivo, e sapere, ad esempio, quanto rispetto al totale sia investito sui mercati azionari e come anche a fronte di notizie preoccupanti il bilanciamento realizzato risulti coerente con le proprie aspettative, costituisce un ulteriore elemento per dormire sonni tranquilli senza perdere peraltro possibili risultati di guadagno.
Continua a leggereHAI PERSO DENARO E AUMENTATO LE MINUSVALENZE: COSA FARE PER NON PERDERE DI PIU’?
Scritto il 19.02.2020Hai fatto degli investimenti perdendo soldi oppure hai in corso investimenti di cui non sei soddisfatto ma non ti decidi a venderli perché porterebbero ad una perdita, perdendo quindi la possibilità di realizzare operazioni migliorative? In entrambi i casi potresti ritrovarti con perdite maggiori e il tuo intermediario potrebbe non essere quello più idoneo per evitare queste perdite. Nel caso in cui le perdite si siano già realizzate, potresti non conoscere la normativa che ti consente di compensare nei quattro anni successivi le minusvalenze (cioè le perdite già realizzate) con i guadagni derivanti da successivi investimenti: se non conosci queste regole e chi ti consiglia non te lo spiega in modo adeguato, rischi di perdere le minusvalenze pagando comunque la tassazione sulle operazioni vendute in guadagno. Se invece hai investimenti in corso che non ti soddisfano ma non ti decidi a sostituirli con altri perché andresti incontro ad una perdita, sarai più propenso a prendere una decisione in tal senso sapendo di poter evitare una tassazione non dovuta che di fatto si tradurrebbe in una ulteriore perdita. Nei precedenti articoli ho fatto degli esempi concreti a riguardo. In estrema sintesi, se ho già perso 100.000 euro e investo il denaro rimasto in altre operazioni su cui pagherò 26.000 euro di tasse vendendole in guadagno la perdita sarà di 100.000 euro ma se riesco a compensare le minusvalenze, evitando di pagare in seguito 26.000 euro di tasse, avrò in ogni caso 26.000 euro in più in tasca, ma ho solo 4 anni di tempo a disposizione dal momento in cui ho realizzato le perdite. Se le minusvalenze sono state contabilizzate dalla banca nello zainetto fiscale nel corso del 2016, allora ho tempo fino al 31 dicembre 2020 per recuperarle, mentre se sono state realizzate nel corso del 2020 ho tempo fino al 31 dicembre 2024. Se le perdite sono state realizzate con vendita di fondi comuni, comparti sicav e ETF, ho un problema maggiore e per la compensazione non posso far conto di vendite in guadagno su fondi comuni, comparti sicav o ETF sui quali vengo tassato comunque ma devo rivolgermi ad altre categorie di strumenti finanziari. Se ho perso soldi con una polizza vita non posso compensare e le perdite sono definitive. Se ti sei reso conto del tuo problema e intendi procedere con delle scelte che ti consentano di compensare le minusvalenze senza quindi perdere altri soldi in tasse non dovute, le scelte operative sono oggi estremamente limitate: la possibilità di vendere con plusvalenza in conto capitale una obbligazione o un titolo di Stato è oggi molto difficile da realizzare rispetto a qualche tempo fa e il rischio di fare danni maggiori sottoscrivendo titoli obbligazionari è decisamente aumentato. Diventa quindi fondamentale impostare una strategia corretta in cui possono avere largo utilizzo i certificati di investimento, selezionati sul mercato secondario in base alle specifiche caratteristiche di ciascuno, che vanno analizzate considerando le dinamiche delle opzioni esotiche su cui sono stati costruiti che a loro volta dipendono dagli andamenti dei titoli sottostanti. Una particolare caratteristica dei certificati è quella di consentire la compensazione delle minusvalenze anche attraverso le cedole periodiche. Soltanto alcune banche consentono una piena operatività in tal senso e diventa obbligatorio conoscere le modalità con cui le cedole dei certificati vengono considerate dalla propria banca. Diventa quindi importantissimo agire per tempo, per riuscire a recuperare le minusvalenze pregresse, possibilmente senza aggiungerne altre, per non trovarsi in prossimità della scadenza definitiva dei quattro anni. Una consulenza realizzata da un consulente finanziario autonomo permetterà di conoscere non solo le modalità operative e gli strumenti idonei per realizzare questa strategia, ma anche come operare in base alle diverse banche o Sim presso le quali sono caricate le minusvalenze. Da questo punto di vista, i consigli dell’operatore bancario potrebbero non essere la soluzione migliore per il cliente, qualora l’operatività della specifica banca non consenta di effettuare le scelte migliori in assoluto. Anche in questo caso, come in molti altri, la libertà e l’autonomia del consulente finanziario autonomo - definita in modo chiaro dalla recente normativa che obbliga il consulente a realizzare tutto quanto necessario nel miglior interesse del cliente - permettono di consigliare strategie senza i vincoli che possono esserci per altri operatori (dipendenti o agenti con mandato).
Continua a leggereI SOLDI PERSI COI FONDI COMUNI CHE GLI ITALIANI NON SANNO DI AVER PERSO - E CHE POTEVANO FACILMENTE EVITARE DI PERDERE
Scritto il 15.02.2020Sono veramente tantissimi soldi che gli investitori italiani hanno perso in questi decenni investendo in fondi comuni e che potevano facilmente evitare di perdere. Pochi giorni fa, a margine di un corso professionale a cui ho partecipato, ho avuto l’opportunità di rispondere ai dubbi di un collega che lavora per una banca: pensavo che fosse una questione risolta da tempo ma evidentemente non è così e con questo mio articolo mi auguro di far luce su una procedura che ha portato moltissimi investitori italiani a perdere soldi con i fondi comuni senza nemmeno rendersene conto. La soluzione esiste ma ovviamente per cercarla è necessario rendersi conto di avere un grosso problema. Nel corso degli ultimi trent’anni moltissimi investitori italiani hanno sottoscritto fondi comuni di investimento, sia di diritto italiano sia di diritto estero. Molte operazioni su fondi comuni vengono chiuse in perdita per i seguenti motivi: • l’investitore ha bisogno di soldi per esigenze personali; • investitore vede una discesa delle quotazioni e vende in perdita temendo che le cose possano peggiorare; • il consulente o l’operatore della banca suggerisce al cliente di vendere un fondo in perdita per passare ad un altro fondo o altro strumento che potrebbe andare meglio; • il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede cambia società mandante e per ottenere il bonus di ingaggio (cioè un premio una tantum concordato con la nuova mandante) si ritrova a dover consigliare in breve tempo a tutti i precedenti clienti di vendere anche in perdita le operazioni nella vecchia banca per sottoscrivere i prodotti offerti dalla nuova società/banca per cui opera: questa è una situazione che, in alcuni casi, ha portato a risultati drammatici nelle tasche dei clienti. Ogni volta che un cliente vende un fondo comune con una perdita, anche se questa operazione deriva da uno switch (cioè un passaggio interno da un comparto ad un altro senza effettivo ritorno dei soldi sul conto del cliente), si forma una cosiddetta “ minusvalenza “. La normativa italiana prevede che le minusvalenze generate dalla vendita di strumenti finanziari, compresi quindi i fondi comuni, possano essere compensate nei quattro anni successivi con i guadagni derivanti dalla vendita di determinate categorie di operazioni, quelle che determinano “redditi diversi”. Vediamo un esempio concreto. Il signor Mario Rossi è cliente del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede Giovanni Bianchi che opera con un mandato della banca Giuseppe Verdi. Il portafoglio di investimenti del signor Mario Rossi è costituito da 10 diversi fondi di investimento che sono stati più volte modificati nel corso degli anni, anche in funzione ai nuovi accordi di distribuzione e ai nuovi strumenti messi a disposizione dalla banca Giuseppe verdi. Il signor Mario Rossi si trova oggi con un portafoglio complessivo pari a 1 milione di euro costituito da: • 6 fondi per un totale di 600.000 € a fronte di un investimento iniziale pari a 500.000 €, quindi con una plusvalenza pari a 100.000; • 4 fondi per un totale di 400.000 € a fronte di un investimento iniziale pari a 500.000 €, quindi con una minusvalenza pari a 100.000 €. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede Giovanni Bianchi, nei confronti del quale il signor Mario Rossi nutre un rapporto di particolare fiducia, informa il suo cliente di aver dato le dimissioni dalla banca Giuseppe verdi e di aver iniziato ad operare per conto della Sim Alfabeta. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede Giovanni Bianchi propone quindi al signor Mario Rossi di vendere i 10 fondi detenuti presso la banca Giuseppe verdi per sottoscrivere altri 10 fondi diversi distribuiti dalla Sim Alfabeta, perché, a suo parere, potrebbero andare meglio nel tempo. Tra il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede Giovanni Bianchi e la Sim Alfabeta esiste un accordo che prevede il pagamento di un bonus in denaro qualora, nel corso del primo anno di attività, il consulente Bianchi raggiunga un determinato importo complessivo di investimenti dei suoi clienti. Questo bonus viene chiamato ingaggio e in passato in alcuni casi è arrivato ad importi percentuali elevati. Normalmente questo accordo prevede che il bonus non venga pagato, o pagato in misura ridotta, in base a quanto il consulente riesce a portare in investimenti dei clienti presso la nuova mandante in un breve arco di tempo, uno o due anni. Se i 10 fondi posseduti dal signor Mario Rossi non sono distribuiti dalla Sim Alfabeta, il consulente abilitato all’offerta fuori sede Giovanni Bianchi dovrà necessariamente consigliare il signor Rossi di vendere tutta la posizione presso la banca Verdi per acquistare altri fondi distribuiti dalla Sim Alfabeta: se il bonus fosse pari al 3% e il signor Rossi restasse con la banca precedente, il consulente finanziario abilitato all’aperta fuori sede Bianchi perderebbe 30.000 € di bonus provvigioni e correrebbe il rischio di non raggiungere il target prefissato con la Sim Alfabeta (magari il 3% su 30 milioni, sono 900.000 euro di bonus che il consulente rischierebbe di non incassare). Dato che il signor Mario Rossi non viene informato di questo aspetto e si fida del consulente Bianchi, aderisce al consiglio dando disposizione di vendita di tutta la posizione di 10 fondi presso la banca Verdi e successivamente con la liquidità ottenuta dalla vendita sottoscrive altri 10 diversi fondi presso la Sim Alfabeta. Dal punto di vista fiscale, ciò che accade è questo: dalla vendita dei sei fondi che portano ad una plusvalenza complessiva di 100.000 €, il signor Rossi ottiene 574.000 € netti (ipotizzando che tutti i sei fondi vengano tassati alla aliquota massima pari al 26%); dalla vendita dei quattro fondi rimanenti il signor Rossi ottiene l’importo netto di 400.000 € ed una minusvalenza complessivamente pari a 100.000 € ripartita sui quattro diversi fondi. Il signor Rossi si ritrova quindi con 974.000 € in conto che utilizza per acquistare altri 10 fondi presso la Sim Alfabeta. Il bonus che il consulente finanziario abilitato all’aperta fuori sede Bianchi ha concordato con la Sim Alfabeta è legato al collocamento di fondi comuni e quindi da parte sua ci sarà poco interesse a consigliare tipologie di strumenti, quali ad esempio i certificati o le obbligazioni, che potrebbero consentire una compensazione delle minusvalenze maturate presso la banca Verdi nei successivi quattro anni. Dopo altri quattro anni con la Sim Alfabeta il signor Mario Rossi decide di vendere i 10 fondi con i seguenti risultati: vendendo sei fondi su cui aveva investito 600.000 €, con un risultato pari al 20% e quindi ad una plusvalenza pari a 120.000 €, subisce una tassazione di 31.200 € ritrovandosi con un importo netto pari a 688.800 €; vendendo gli altri quattro fondi su cui aveva investito 374.000 €, ritrovandosi con una perdita pari a 120.000 €, ottiene un importo netto di 254.000 €. Il risultato netto complessivo sarà pari a 942.800 €, quindi meno dell’importo complessivo investito tramite la Sim Alfabeta quattro anni prima e molto meno di quanto investito inizialmente con la banca Verdi. L’aspetto singolare di una operatività di questo tipo è che il signor Mario Rossi ha comunque pagato 57.200 € di tassazione sui guadagni ma si trova con un importo molto più basso di quanto ha investito. In realtà il signor Mario Rossi anche accumulato 220.000 € complessivi di minusvalenze. Se il signor Mario Rossi fosse stato ben consigliato, avrebbe potuto, nella migliore ipotesi, ritrovarsi con 120.000 € in più, oltre a minusvalenze ancora in parte da recuperare. Ho volutamente fatto questo tipo di esempio perché si tratta di un caso certamente accaduto molte volte negli anni passati. Da un lato, le modalità di retribuzione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, inducono a consigliare determinati strumenti rispetto ad altri (la pratica dell’ingaggio costringe il consulente ad operare in tempi brevi raramente a vantaggio del cliente). Dall’altro, la maggior parte degli operatori - banche e Sim - non sono strutturate in modo tale da consentire una facile e automatica attribuzione delle minusvalenze derivanti dalla vendita di fondi comuni in carico allo zainetto fiscale del cliente. È un sacrosanto diritto dell’investitore di vedersi correttamente caricate nel proprio zainetto fiscale le minusvalenze derivanti dalla vendita di fondi comuni in modo tale da consentire nei successivi quattro anni una compensazione, come permette la normativa fiscale italiana, tramite la successiva vendita con plusvalenza di tipologie di strumenti quali: obbligazioni, titoli di Stato, certificati, ETC e ETN. Ovviamente se l’obiettivo è quello di collocare fondi comuni, la cui plusvalenza generata una tipologia di reddito che non permette la compensazione con le minusvalenze pregresse (cioè già accumulate in precedenza), difficilmente ci sarà un impegno e una consulenza seria nel permettere facilmente la compensazione, evitando quindi legalmente il pagamento di tasse (su alcune operazioni) anche a fronte di perdite complessive. Da questo punto di vista purtroppo molti operatori sono assolutamente disinformati. Un investitore dovrebbe quindi per prima cosa rendersi conto di trovarsi un problema serio da affrontare e una possibile soluzione potrebbe essere maggiormente individuata da un consulente finanziario autonomo che può suggerire una miglior operatività in tal senso, anche in considerazione del diverso trattamento fiscale di alcuni specifici strumenti atti a compensare le minusvalenze pregresse, in base all’intermediario del cliente. Come misura estrema, a fronte di minusvalenze pregresse che stanno per essere perse in via definitiva, potrebbe essere necessario chiudere il conto con una determinata banca e aprirlo con un’altra che permette una diversa operatività in tal senso. Soltanto il consulente finanziario autonomo potrà suggerire una operatività di questo tipo, a tutto vantaggio del cliente. Il consulente finanziario abilitato all’aperta fuori sede con mandato di una banca che opera secondo determinate modalità, non potrà ovviamente consigliare al proprio cliente di chiudere il conto. Purtroppo, molte società, rendendosi conto della cosiddetta “ inefficienza fiscale “ dei fondi comuni, piuttosto che operare al meglio consigliando i clienti in modo efficace ed economico, hanno preferito utilizzare queste considerazioni per proporre strumenti decisamente più costosi che evitano certo il problema della compensazione delle minusvalenze sui fondi comuni ma sostanzialmente comportano costi annui complessivi decisamente più elevati assolutamente non giustificati laddove non si dovessero formare tali minusvalenze. Quindi se vi sono state proposte gestioni patrimoniali in fondi o polizze vita unit-linked in fondi, con l’argomentazione che in tal modo la compensazione fiscale viene migliorata, sappiate che in realtà esistono altre modalità molto più efficaci e soprattutto economiche. Se investite in una polizza unit-linked, pensando in tal modo di compensare eventuali minusvalenze dei fondi, potreste ritrovarvi nella situazione di non avere negli anni successivi minusvalenze da fondi pagando però una commissione aggiuntiva molto elevata in ogni caso: spesso è peggiore la soluzione del problema (proposta da banche e sim) piuttosto che il problema stesso. Se vi dicono che la gestione patrimoniale in fondi o la polizza unit-linked in fondi consente di evitare il problema della compensazione fiscale, dovreste considerare che tale problema esiste solo dopo che si è formato, e le soluzioni per risolverlo ci sono presso tutte le banche (o quasi). Se però pagate il 2% in più su 1.000.000 ogni anno dentro una gestione o polizza, buttate via 20.000 euro di commissioni per ogni anno in cui non si formano le minusvalenze sui fondi contenuti e se per caso vi va bene (come accaduto negli ultimi 11 anni) di trovare mercati sempre in crescita ed era quasi impossibile perdere con i fondi, avrete in ogni caso buttato via oltre 200.000 Euro in commissioni che potevate evitare di pagare operando in altro modo, anche presso la stessa banca. Affidandovi ai consigli di un consulente finanziario autonomo, avrete la maggior tutela offerta da un professionista autorizzato che è obbligato dalla legge e dall’etica professionale ad operare senza conflitti di interesse. Anche senza cambiare banca.
Continua a leggereLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
Scritto il 02.02.2020LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS Durante la scorsa settimana la maggior parte dell’attenzione pubblica mondiale è stata rivolta alle notizie circa la diffusione del coronavirus. A volte, purtroppo, la finanza rivela un lato cinico e le considerazioni a riguardo sono prevalentemente collegate ai possibili effetti a breve e a medio termine della malattia sull’economia cinese, asiatica e mondiale. Mi sono capitati tra le mani articoli in cui vengono suggeriti investimenti speculativi su società che potrebbero beneficiare della diffusione della malattia: è il tipo di suggerimenti che eviterò assolutamente di fornire ai clienti in questa situazione e in situazioni simili, qualora si verificassero in futuro. Il problema principale è, oggi, legato alla impossibilità di conoscere con sufficiente precisione l’evoluzione del coronavirus e le conseguenze sull’economia, sia a livello locale sia a livello globale: indubbiamente un blocco dell’attività economica in Cina per un periodo indefinito porterebbe ad una contrazione non solo dell’economia cinese ma anche di quelle dei paesi limitrofi e, probabilmente, in misura più o meno rilevante, anche dell’economia mondiale. La risposta prevalente ai dubbi degli investitori è sempre la stessa: le correzioni dei prezzi delle azioni sono inevitabili, occorre farsene una ragione e sopportare le discese in quanto la situazione si risolverà, dal momento in cui nel medio-lungo termine è sempre stato così. In queste situazioni, la maggior parte degli operatori e dei consulenti ricorre a grafici dell’indice azionario mondiale riferiti a periodi molto lunghi, addirittura c’è chi propone grafici che contemplano gli ultimi 200 anni di storia economica. Questa spiegazione, plausibile per certi aspetti, in realtà è l’unica possibile per tutti i consulenti che ricevono una provvigione periodica collegata al fatto che i loro clienti mantengano gli investimenti in corso: se anche il consiglio corretto fosse di vendere le posizioni e mantenere i soldi sul conto corrente per tutto il tempo necessario a comprendere quale sarà l’impatto della situazione in corso sull’economia, in realtà un consiglio di questo tipo potrebbe portare a notevoli diminuzioni di ricavi legati alle provvigioni che derivano dalle commissioni che pagano giornalmente i clienti rimanendo investiti in fondi comuni, gestioni patrimoniali e polizze vita unit-linked. Un secondo aspetto riguarda la difficoltà operativa di consigliare in tempi brevi una eventuale vendita ed un successivo riacquisto ad un numero eccessivo di clienti: alcuni consulenti abilitati all’offerta fuori sede e alcuni consulenti bancari seguono gli investimenti di centinaia di clienti, è logico pensare che il livello di qualità della consulenza sarà basso, dal momento in cui operativamente è impossibile dedicare il tempo opportuno durante l’anno a così tante persone. Un consulente finanziario autonomo, non avendo provvigioni che derivano da strumenti finanziari, potendo quindi operare senza conflitti di interesse, potrà consigliare ciascun cliente in modo personalizzato e in tempi brevi. In alcuni casi, potrebbe essere opportuno vendere le posizioni azionarie: più che da considerazioni in merito alle dinamiche future dei mercati, potrebbero esserci motivazioni legate alla situazione personale di alcuni clienti; ad esempio, chi avesse iniziato nel 2002 o nel 2003 un piano di accumulo azionario con durata prevista vent’anni, potrebbe ragionevolmente valutare di vendere del tutto in parte la posizione accumulata in anticipo rispetto alla durata massima prevista, per evitare possibili diminuzioni di valore: in questo caso si tratta di gestire attivamente il piano di accumulo in funzione soprattutto delle esigenze personali. Nel caso più frequente di posizioni investite in numerosi strumenti, anche bilanciati o azionari, andrebbe considerato il peso complessivo della componente azionaria (anche ricavando il peso azionario all’interno degli strumenti bilanciati) valutando il possibile impatto di una correzione dovuta ad un rallentamento economico conseguente alla situazione in corso. Se il numero degli strumenti azionari e bilanciati fosse rilevante, sarebbe oneroso e complicato vendere tutte le posizioni e ricomprarle in seguito, dopo un eventuale calo delle quotazioni. Una possibile soluzione per proteggere il patrimonio è costituita dall’utilizzo di strumenti short, cioè di strumenti che aumentano di valore se i titoli sottostanti perdono. Gli strumenti short sul mercato sono molti e appartengono a diverse categorie, potendo anche selezionare il tipo di sottostanti, quali ad esempio indici di mercato, singole azioni o valute. È possibile ricorrere a strumenti short a leva, cioè strumenti in cui, a seconda dell’ampiezza della leva utilizzata, il risultato risulta amplificato in modo proporzionale. In tal modo la copertura potrà richiedere un importo limitato. Ad esempio, volendo proteggere una posizione pari a 10.000 € in un fondo azionario o in un ETF che replicano l’indice principale della Borsa Italiana FTSE MIB, è possibile acquistare uno strumento short a leva 5 investendo circa 1900 €; in totale l’investimento sarà quindi di 11.900 €. Se l’indice FTSE MIB dopo 90 giorni avrà perso il 10%, l’investimento nel fondo azionario sarà di circa 9000 € mentre lo strumento short a leva cinque avrà un valore di circa 2800 €: quindi mentre la posizione da proteggere è diminuita del 10% pari a 1000 € di perdita, la copertura è aumentata di circa 900 €. Sarà quindi possibile in ogni momento valutare la situazione e decidere, ad esempio di vendere la posizione di copertura ipotizzando una ripresa delle quotazioni dell’indice FTSE MIB. Qualora ci fossero minusvalenze pregresse, i 900 € derivanti dalla vendita dell’operazione short verranno incassati interamente compensando parte delle minusvalenze presenti nello zainetto fiscale. In assenza di minusvalenze pregresse da compensare, potrà essere valutata l’idea di vendere prima l’ETF che ha perso il 10% e ricomprarlo subito dopo, concretizzando quindi una minusvalenza e solo in seguito vendere l’operazione short in modo da evitare la tassazione sulla plusvalenza. Una opportuna selezione di pochi strumenti short legati a indici, permetterà quindi di proteggere in gran parte le posizioni azionarie e bilanciate per un determinato periodo di tempo. Va infatti considerato che una copertura di questo tipo porterebbe ad un risultato sostanzialmente pari a zero nel complesso risolvendo in gran parte il problema della protezione del portafoglio, tenendo però presente che per la struttura intrinseca di questi strumenti, l’operazione andrebbe mantenuta per periodi brevi. Il consulente finanziario autonomo, potendo selezionare gli strumenti senza vincoli e senza necessità di far cambiare banca al cliente, è in grado di selezionare e combinare opportunamente gli strumenti a protezione, ritenuti di volta in volta più opportuni.
Continua a leggereMINUSVALENZE IN SCADENZA A FINE ANNO - NEL 2019 I CERTIFICATI CON MAXI CEDOLA HANNO FUNZIONATO MOLTO BENE
Scritto il 20.12.2019Tra pochissimi giorni è Natale e anche quest’anno molto probabilmente numerosi risparmiatori hanno perso soldi, magari senza nemmeno rendersene conto, con minusvalenze accumulate nello zainetto fiscale per vendite effettuate in perdita nell’anno 2015; dal momento in cui ci sono stati quattro anni di tempo, in regime amministrato, per compensare tali perdite con plusvalenze derivanti da vendite di determinate categorie di strumenti finanziari, arrivati al 31 dicembre 2019 senza aver effettuato compensazioni utili a tale scopo, la perdita delle minusvalenze accumulate nel corso del 2015 sarà definitiva. L’anno 2015 ha visto una crescita di moltissimi mercati, in particolare azionari, in alcuni casi particolarmente elevata fino ai primi giorni del mese di aprile, a cui è seguita una fortissima correzione, in gran parte imprevista, conclusasi verso fine gennaio 2016. Sono state sicuramente molte le motivazioni che hanno portato in quell’anno a vendere parte dei propri investimenti in perdita: • paura di perdite maggiori; • consigli errati da parte di amici parenti e conoscenti; • consigli errati da parte di banche e consulenti finanziari; • consigli di vendita da parte di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che, avendo cambiato banca mandante, hanno consigliato ai propri clienti di vendere strumenti finanziari che non potevano trasferire facilmente - tipicamente fondi di investimento della "casa", gestioni patrimoniali o polizze unit-linked - per acquistare altri strumenti, in genere fondi comuni, gestioni patrimoniali o polizze unit-linked offerti dalla nuova banca mandante. Operando in regime di risparmio amministrato (che prevede che sia la banca ad effettuare le trattenute fiscali sui guadagni operando al posto del cliente in qualità di sostituto d’imposta), il risparmiatore ha la possibilità di compensare le minusvalenze precedenti con plusvalenze derivanti da vendite di altri strumenti finanziari nei quattro anni successivi: in tal modo si evita la doppia tassazione. Quasi tutti gli investitori in Italia scelgono il regime amministrato anziché il regime dichiarativo. I dati complessivi sugli investimenti delle famiglie italiane confermano che gran parte di quanto investito sul mercato azionario viene realizzato tramite strumenti del risparmio gestito, quali ad esempio fondi comuni di investimento gestioni patrimoniali e polizze vita unit-linked. Le polizze vita purtroppo, qualora vendute in perdita, non permettono compensazione. Le gestioni patrimoniali e i fondi comuni, così come gli altri strumenti finanziari, qualora venduti in perdita determinano minusvalenze che finiscono nello zainetto fiscale e possono essere compensate con plusvalenze derivanti però soltanto dalle vendite di alcune categorie di strumenti, in particolare singole azioni, singoli titoli di Stato ed obbligazioni per la parte relativa all’incremento in conto capitale, certificati, ETN, ETC e strumenti derivati. Ne deriva che chi avesse venduto nel corso dell’anno 2015 fondi comuni e gestioni patrimoniali (ma anche altro ovviamente), avrebbe potuto compensare le perdite accumulate fino al 31 dicembre 2019 con plusvalenze derivanti dalla vendita di strumenti di categorie diverse da fondi comuni e gestioni patrimoniali: purtroppo però, nella maggior parte dei casi in cui un investitore vende in perdita fondi comuni e gestioni patrimoniali, successivamente finisce per investire in altri fondi comuni e gestioni patrimoniali sperando di “indovinare” quali saranno quelli che andranno meglio. L’attenzione principale viene quindi rivolta allo strumento e ai gestori piuttosto che a categorie alternative di strumenti con lo scopo accessorio – ma altrettanto rilevante - di permettere una successiva compensazione delle minusvalenze accumulate nello zainetto. Sovente, in moltissimi casi, il risparmiatore non conosce nemmeno l’esistenza dello zainetto fiscale. Può capitare però che alcuni a conoscenza di questa possibilità, arrivino in ogni caso a fine anno a perdere le minusvalenze in scadenza definitiva, a causa di una mancata progettazione e programmazione di un piano di investimento che avesse consentito nei quattro anni precedenti di gestire opportunamente le minusvalenze. In questi casi, programmando quantomeno nei sei mesi precedenti la scadenza una strategia che potremmo definire “di emergenza”, è ancora possibile realizzare investimenti appositamente definiti con lo scopo non tanto di compensare le minusvalenze che stanno per scadere in modo definitivo, quanto piuttosto con lo scopo di rinviarle avanti nel tempo. Da questo punto di vista lo strumento maggiormente titolato è costituito dai certificati con maxi-cedola iniziale, vale a dire strumenti che prevedono lo stacco di cedole al verificarsi di determinati eventi relativi a indici o a titoli a cui la struttura iniziale del certificato viene correlata. In particolare, dal momento in cui anche le cedole dei certificati possono compensare le minusvalenze pregresse presenti nello zainetto fiscale, esistono sul mercato certificati particolari che staccano cedole elevatissime in fase iniziale, qualora risultino verificati determinati parametri alla data di rilevazione, di solito posta pochi giorni prima lo stacco della cedola. Successivamente all’evento, potranno verificarsi varie fattispecie, quale ad esempio il rimborso anticipato del certificato oppure ancora lo stacco di cedole successive più basse fino alla scadenza del certificato stesso, fattispecie diverse da strumento a strumento. Gli ultimi mesi appena trascorsi hanno offerto una gamma di certificati maxi-cedola particolarmente validi per questa finalità. Va ricordato che non vengono descritti come “maxi-cedola” ma con nomi particolari, che li rendono di più difficile individuazione. Si tratta quindi di analizzare periodicamente le centinaia di certificati di nuova emissione e catalogarli opportunamente. Nel particolare, ho consigliato certificati di tre diversi emittenti, selezionati in base a: solidità patrimoniale (ricordando che i certificati presentano il rischio emittente) caratteristiche intrinseche relative alla maxi-cedola, che sono state pari ad importi variabili dal 10% al 25% del capitale nominale; caratteristiche di maggior probabilità dello stacco della maxi-cedola in prossimità della data di rilevazione, in funzione dell’evoluzione dei prezzi degli indici o dei titoli correlati (si tratta tipicamente di strutture “worst of su azioni”); valutazioni circa il valore delle barriere in prossimità delle date di calcolo; valutazioni dei costi degli strumenti (come definiti nel KID); valutazioni sullo spread bid-ask, cioè la differenza di prezzo tra denaro e lettera in alcuni casi abbastanza elevata quindi da porre in correlazione allo scopo dell’operazione che è l’incasso della maxi-cedola, calcolando la possibile compensazione successiva degli importi rinviati in avanti di quattro anni con relativo risparmio fiscale realizzabile; valutazioni dei costi di transazione in funzione alla banca o alle banche utilizzate dai clienti per realizzare le operazioni definite; valutazioni degli impatti di ciascuna acquisto sulla distribuzione del rischio complessivo all’interno del patrimonio del cliente, sia in funzione delle strategie predefinite, sia in funzione del profilo di rischio. Dopo questa selezione, che a volte risulta in divenire in quanto i certificati vengono man mano emessi dagli emittenti nel corso del tempo, gli strumenti indicati ai clienti sono stati circa una decina. Alcuni di questi sono stati venduti subito dopo l’incasso della maxi-cedola ad un prezzo tale da compensare tutti i costi della transazione. Qualora venduti tutti ai prezzi odierni, nessuno ha determinato perdite complessive, anche per effetto della dinamica dei prezzi dei titoli sottostanti, recuperando di fatto i costi delle transazioni. Il processo di creazione da parte di emittenti di tali certificati è stato particolarmente efficace negli ultimi mesi del 2019 permettendo di fatto l’incasso della maxi-cedola in tutti gli strumenti utilizzati. Da questo punto di vista è opportuno ricordare che lo stacco della maxi-cedola non è definito in via certa ma dipende piuttosto da come si muovono nel frattempo i titoli che compongono il sottostante. È importante anche considerare la modalità con cui la singola banca considera questo caso specifico dal momento in cui alcune banche interpretano la norma in modo differente da altre. Da questo punto di vista è fondamentale conoscere l’applicazione della regola specifica presso ciascun intermediario per evitare che l’operazione realizzata non porti allo spostamento delle minusvalenze in scadenza definitiva, nel qual caso è necessario vendere il certificato prima della fine dell’anno, non appena incassata la maxi cedola. Con altre banche invece le cedole dei certificati arrivano lorde in conto corrente e la banca riduce di pari misura lo zainetto fiscale. A titolo di esempio, vale la pena ricordare che il cliente che avesse accumulato nel 2015 perdite per 200.000 €, con compensazione possibile fino al 31 dicembre 2019, ha diritto di compensare con plusvalenze successive evitando sostanzialmente di pagare su queste ultime una tassazione pari in genere al 26%, quindi risparmiando 52.000 € di tasse. Con un investimento pro tempore di meno di 1 milione di euro effettuato nei vari certificati a cui ho prima accennato, questo cliente ha incassato in pochi giorni circa 200.000 € di cedole: può quindi oggi valutare serenamente la vendita dei certificati, qualora ritenuti non più utili in seguito, avendo di fatto rinviato la compensazione delle minusvalenze che stavano per scadere a fine anno. Potrà quindi strutturare un portafoglio più organizzato e meglio diversificato per recuperare progressivamente le minusvalenze “spostate in avanti” avendo tempo fino al 31 dicembre 2023. Nel caso specificato, l’aver utilizzato o meno i certificati maxi-cedola, ha permesso di mantenere la possibilità di compensare nel corso dei prossimi quattro anni i 200.000 € di minusvalenze che porterebbero ad un risparmio fiscale di circa 52.000 €. L’investitore che invece perderà a fine 2019 i 200.000 € di minusvalenze, qualora andasse a vendere nei prossimi quattro anni fondi comuni, gestioni patrimoniali o altri strumenti finanziari realizzando delle plusvalenze fino a 200.000 €, andrà comunque a pagare fino a 52.000 € di tasse, nonostante le perdite subite nel 2015.
Continua a leggereKID e SRI per i risparmiatori europei – La realtà attuale tra MIFID2 e IDD
Scritto il 23.11.2019Sapete quanto pesa la documentazione contrattuale che affermate di aver letto, compreso ed accettato quando mettete la vostra firma su un contratto di investimento (sempre più spesso digitando un numero di poche cifre sulla tastiera del tablet o dello smartphone, il PIN dispositivo)? Qualche mese fa ho analizzato la documentazione contrattuale completa di una polizza vita unit-linked, cioè di uno strumento assicurativo che risulta essere molto apprezzato dagli investitori italiani che negli ultimi anni vi hanno investito una parte cospicua dei loro patrimoni. Si trattava di un semplice file pdf scaricabile sul computer in pochi secondi: l’ho stampato fronte-retro su classici fogli A4 da 80 g/m2 per leggerlo meglio: ho impiegato più di due risme di carta da 500 fogli ciascuna per un peso complessivo di circa 4,6 KG. Il peso era dovuto al numero incredibile di pagine, oltre 2.000, della documentazione contrattuale che accompagnava quello specifico contratto. Ovviamente stampandola tutta su cartoncino più pesante sarebbe stato molto arduo trasportarne anche una sola copia a casa del cliente. Oggi però la documentazione obbligatoria delle polizze vita unit-linked è stata suddivisa in varie componenti, in modo da renderne più facile la comprensione, in seguito all’entrata in vigore nel 2019 in Europa della Direttiva IDD (Insurance Distribution Directive, cioè la Direttiva sulla Distribuzione Assicurativa): al posto di un documento pesantissimo troviamo tanti documenti più leggeri da mettere assieme per avere un quadro completo e forse il peso complessivo è ancora più grande. In alcuni casi il sito internet della compagnia assicurativa fornisce un lungo elenco dei siti internet delle varie società di gestione esterne che realizzano i fondi che possono essere acquistati all’interno della stessa polizza rendendo di fatto più complicato recuperare tutti i dettagli informativi. Data la forte componente di investimento, sono chiamate in causa anche le norme contenute nella Direttiva MIFID. Per la polizza unit-linked “contenitore” il documento più importante è il KID – quello con una “I” sola – che in inglese è il Key Information Document e in italiano il Documento Informazioni Chiave, massimo tre pagine in formato A4 con informazioni che seguono uno schema di esposizione definito dalla normativa europea, identico in tutti i Paesi SEE (Spazio Economico Europeo, quindi i 28 dell’Europa Unita più Islanda, Norvegia e Liechtenstein). Nel caso di una polizza unit-linked abbiamo poi: il “DIP aggiuntivo IBIP” (lo vedremo nelle prossime puntate); il KID della eventuale Gestione Separata; le “condizioni di assicurazione”; per alcune polizze vita, fino a circa 1.400 KIID (con due “I”) dei fondi/comparti SICAV/ETF che possono essere inclusi nella polizza contenitore; ogni KIID è composto da due pagine; in alternativa ai KIID già pronti possiamo trovare il link ai siti delle rispettive società di gestione esterne in cui andarli a cercare; i prospetti completi di ciascun fondo nei vari siti delle diverse società di gestione i cui fondi possono essere inseriti nel “contenitore assicurativo”. In questo caso particolare, della polizza unit-linked, sia il contenitore sia il contenuto sono considerati PRIIPs, cioè prodotti di investimento pre-assemblati ma mentre per il contenitore e per la parte di contenuto investita nella “Gestione separata” sono in vigore i KID (quelli che seguono la recente normativa europea), per ciascun fondo acquistabile all’interno della polizza vale il rispettivo KIID (che segue la vecchia normativa). Dato che il risultato finale per l’investitore dipende da come si muovono nel tempo i vari fondi acquistati nella polizza, oltre che dalle condizioni di costo del contenitore e di ciascun fondo utilizzato, è obbligatorio considerare tutta la documentazione quindi sia i KID sia i KIID. Dopo aver visto velocemente un caso reale che illustra l’importanza del KID per tutti i risparmiatori, iniziamo oggi a conoscerne le caratteristiche principali. Ecco cosa deve garantire il KID in base alla Legge: essere disponibile prima di concludere il contratto, gratis e distinto in modo chiaro dalla informativa commerciale (quella con tante foto o disegni a colori che mette in evidenza solo i vantaggi); essere scritto in un linguaggio e in una forma che consentano all’investitore di poterlo utilizzare da solo senza aiuto di terzi; deve facilitare i confronti; deve essere facilmente accessibile, anche tramite il sito internet del produttore; deve contenere informazioni chiare, corrette, adeguate, non fuorvianti e aggiornate; una indicazione chiara dei casi in cui il prodotto è considerato “non semplice e di difficile comprensione”. Quali categorie di prodotti non rientrano nella normativa sui PRIIPs e quindi non necessitano di KID? Eccole: i depositi esposti solo a tassi di interesse; i prodotti di assicurazione sulla vita senza finalità di investimento (ad es. una polizza temporanea caso morte); i prodotti previdenziali definiti dalla normativa del singolo Paese SEE, in funzione al loro vincolo di destinazione e specifiche finalità; gli investimenti diretti in attività finanziarie, ad es. azioni o titoli di Stato; i prodotti destinati solo ad investitori istituzionali (che non necessitano delle tutele previste per gli investitori al dettaglio - in inglese “retail”). Quali sono invece le categorie di strumenti considerati PRIIPs che quindi hanno l’obbligatorietà del KID? Di seguito un elenco non esaustivo: i fondi comuni di investimento (in generale, gli OICVM); i prodotti assicurativi con una componente di investimento; i depositi strutturati; altri prodotti strutturati, come ad es. una obbligazione strutturata; gli strumenti derivati; gli strumenti derivanti da cartolarizzazioni. Ricordo che per la categoria OICVM (fondi comuni, ETF, SICAV, ICAV, FIA) siamo in presenza di una deroga applicativa che ad oggi risulta fino al 31 dicembre 2021, in base alla quale si utilizza ancora il vecchio KIID. Nella prossima puntata altri aspetti e caratteristiche del KID utili a tutti, ricordando sempre che il Consulente Finanziario Autonomo si trova nella miglior condizione per saper spiegare tutto ciò che potrebbe risultare complicato o di difficile comprensione.
Continua a leggereSRI del KID e SRRI del KIID: MA I RISPARMIATORI LI CONOSCONO DAVVERO? – UN CASO REALE
Scritto il 16.11.2019Semplificare la complessità, ridurre la confusione, facilitare la comprensione e migliorare il rapporto di collaborazione con i miei clienti risparmiatori/investitori: sono alcuni dei principi fondamentali che guidano la mia attività di consulente finanziario autonomo. In questi giorni ho fornito le prime raccomandazioni ad un nuovo cliente, a conclusione parziale di un percorso che ha visto vari incontri per conoscersi, comprendere le sue esigenze e i suoi obiettivi di investimento, analizzare le operazioni effettuate in precedenza, definire un progetto operativo su vari livelli, spiegare i concetti basilari della finanza, sia dal punto di vista della pianificazione personale, sia per quanto riguarda l’economia in genere, la situazione attuale e l’impatto delle variabili principali sulle diverse categorie di strumenti finanziari; questo percorso ovviamente ha richiesto alcuni incontri ed è arrivato ad un primo traguardo: i consigli operativi cuciti su misura, in base a quanto definito nel contratto di consulenza e in modo adeguato al profilo risultante dal questionario previsto dalla normativa europea. Prendo spunto quindi da questa situazione reale, per trattare oggi nel modo più semplice possibile un argomento fondamentale per ogni risparmiatore/investitore: la lettura e l’interpretazione della documentazione ufficiale che viene consegnata al cliente per ciascuno strumento consigliato assieme alla raccomandazione scritta che definisce i consigli di investimento. In concreto, la mia raccomandazione iniziale comprendeva: un ETF azionario; un ETF in titoli di Stato; un ETF obbligazionario; un prodotto di investimento assicurativo collegato ad una gestione separata; un ETC. Volendo spiegare le caratteristiche di ciascuno strumento in modo semplice e chiaro, per permettere al mio cliente di comprendere gli aspetti fondamentali e le relazioni tra gli strumenti consigliati, la situazione economica generale e i suoi specifici obiettivi e progetti personali, ho ritenuto opportuno leggere insieme la documentazione ufficiale consegnata, cercando di evidenziare le caratteristiche di ciascuno strumento ma soprattutto cercando di insegnare come si leggono questi documenti: in tal modo il mio cliente ha la possibilità di comprendere e condividere i consigli forniti nel caso specifico ma anche di formarsi una propria capacità personale di analisi e confronto con altri strumenti, diversi da quelli suggeriti. Per rendere questo articolo semplice e chiaro, eviterò di citare gli articoli di legge che, a livello europeo, hanno portato all’attuale situazione con lo scopo fondamentale di consentire agli investitori un facile confronto tra strumenti di investimento molto diversi tra loro, addirittura di categorie diverse, con lo scopo di facilitarne la comprensione per un investimento consapevole, riducendo il divario di conoscenze tra produttori e consumatori al dettaglio di strumenti di investimento. In pratica, però, mi sono ritrovato nella condizione di dover spiegare prima di tutto che esiste una nuova normativa e in secondo luogo che questa normativa è attualmente in una fase di transizione e quindi viviamo in un periodo in cui alcuni strumenti utilizzano ancora la documentazione prevista dalla normativa precedente mentre altri strumenti utilizzano la documentazione prevista dalla nuova normativa, con la possibilità che si arrivi presto per tutti gli strumenti PRIIPs all’utilizzo di regole comuni e documentazioni che seguono le stesse regole. Se fino a poco tempo fa la previsione era di avere regole comuni a partire dal 1°gennaio 2020, oggi sappiamo che la fase transitoria che stiamo vivendo durerà fino al 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori modifiche). La normativa finora definita è valida per tutto lo SPAZIO SEE, quindi per tutti i 28 paesi dell’Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia. È importantissimo familiarizzare con alcune sigle, in primo luogo il termine PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) che viene definito come nuova categoria giuridica con il regolamento Europeo n. 1286 del 26 novembre 2014. Tutte le nuove sigle derivano dalle iniziali di termini in lingua inglese, nella mia professione diventa importante tradurre il significato in lingua italiana. Si tratta in particolare di tutti i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati, quindi indipendentemente dal fatto che si tratti di strumenti di investimento nel senso più tradizionale, di strumenti bancari o di prodotti assicurativi con finalità di investimento, la caratteristica comune è il fatto che abbiano una costruzione realizzata dall’emittente/costruttore, che rende più complesso all’investitore privato la comprensione delle caratteristiche e il confronto omogeneo. Nel caso reale che ho trattato in questi giorni, e che ho riportato poco prima, la mia raccomandazione è composta da cinque diversi strumenti di investimento appartenenti a tre diverse categorie: tre ETF, che sono sostanzialmente dei fondi comuni quotati, appartenenti quindi alla più ampia categoria degli OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari); un ETC, cioè una obbligazione quotata indicizzata al prezzo di una materia prima; una polizza vita con finalità di investimento. Tutti e cinque i prodotti, pur appartenenti a categorie diverse, sono PRIIPs, cioè sono costruiti da una società “costruttrice” assemblando altri strumenti finanziari di base: sono le caratteristiche degli strumenti finanziari all’interno di questi prodotti, assieme alle caratteristiche determinate dal costruttore per il “prodotto contenitore”, che determineranno l’esposizione al rischio e il possibile risultato finale per l’investitore. Nel prossimo articolo andremo a conoscere meglio le categorie considerate PRIIPs. In generale NON sono PRIIPs strumenti di investimento diretto: azioni, obbligazioni, depositi non strutturati o prodotti assicurativi con finalità prevalente di tipo assicurativo. Una prima – fondamentale - novità rispetto al passato, è costituita dalla possibilità di confrontare facilmente una polizza vita con finalità di investimento con un ETC, ma anche con un certificato o con una obbligazione strutturata: questo confronto è possibile grazie al KID, il nuovo documento obbligatorio con le informazioni chiave che deve essere consegnato all’investitore per permettergli di comprendere le caratteristiche essenziali dell’investimento suggerito in modo chiaro e non fuorviante. In pratica la nuova normativa, indipendentemente dalla forma giuridica dell’investimento stesso, riguarda prodotti in cui l’importo dovuto all’investitore è soggetto a fluttuazioni a causa dell’esposizione ai valori di riferimento oppure al rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente acquistati dall’investitore stesso. Il primo problema pratico deriva oggi dai tempi di attuazione della normativa definitiva, quindi, nel caso concreto esaminato, ho consegnato al mio cliente: per l’ETC in materie prime, il relativo KID previsto dalla nuova normativa sui PRIIPs che per certificati di investimento e ETC è operativo dal 2018; per la polizza vita con finalità di investimento, il relativo KID previsto dalla nuova normativa sui PRIIPs, che è operativo dal 2019 ed è integrato dalla documentazione prevista dalla regolamentazione europea IDD (cioè la regolamentazione europea che riguarda il settore assicurativo mentre per quello finanziario è in vigore la regolamentazione europea MIFID); per i tre ETF, i relativi KIID previsti dalla precedente normativa. Occorre prestare notevole attenzione alla lettera “I” quindi NON confondere il KID con il KIID: il KIID con una doppia “I” è il documento previsto dalla vecchia normativa, mentre il KID con un’unica “I” è il documento previsto dalla nuova normativa. In pratica, avremo ancora il vecchio KIID quantomeno fino al 31 dicembre 2021 per fondi comuni, comparti SICAV ed ETF; al contempo abbiamo già in funzione il nuovo KID per polizze assicurative con finalità di investimento, certificati, ETN, ETC, obbligazioni subordinate, strumenti derivati e depositi strutturati. Il KID e il KIID sono costruiti in gran parte con metodologie differenti seguendo schemi diversi. Tornando alla situazione reale, ho spiegato questa situazione al mio cliente e perché avesse ricevuto tre KIID e due KID. Nei prossimi articoli cercherò di entrare maggiormente in dettaglio. In concreto, ho evidenziato al cliente come nei due KID, uno per la polizza della gestione separata e uno per l’ETC, ci fossero degli “scenari di performance” obbligatori (non presenti nei tre KIID degli ETF): questi scenari evidenziano come lo stesso importo investito di 10.000 € potrebbe diventare in 1 anno, 3 anni o 5 anni (periodo di detenzione raccomandato) al netto dei costi nel caso di: scenario di stress: cioè nel caso peggiore scenario sfavorevole: cioè nel caso negativo ma non peggiore scenario moderato: cioè nel caso positivo ma non migliore scenario favorevole: cioè nel caso positivo migliore. Si tratta quindi di uno schema previsto uniforme per tutti gli strumenti con KID che determina 12 possibili casistiche di rimborso, ottenute incrociando i quattro scenari con i tre diversi termini temporali (1, 3 e 5 anni), considerando anche per ciascuno strumento gli specifici costi (che in ogni caso vengono dettagliati in una successiva parte obbligatoria del KID). Viene anche riportata una spiegazione scritta che deve essere uniforme in tutti i KID, così come tutti gli elementi del KID seguono uno schema preciso definito dalle autorità europee: è quindi possibile ad esempio, confrontare nei punti salienti un KID di una polizza unit-linked di una compagnia irlandese scritto in italiano con un KID di un certificato emesso da una banca tedesca scritto in olandese. Nel caso concreto, il mio cliente ha quindi potuto verificare che nel caso di stress, cioè nel caso peggiore, con investimento assicurativo 10.000 € investiti potrebbero diventare 9.784,57 dopo tre anni con una perdita pari a -0,72%, mentre con 10.000 € investiti nell’ETC su materie prime potrebbe ritrovarsi in caso di stress con 6.064,12 € pari ad una perdita del 15,36%. In caso invece di scenario favorevole, la polizza assicurativa di investimento fornirebbe un risultato dopo tre anni pari a 10.590,13 -cioè 1,93% annuo- a fronte della medesima cifra di 10.000 € investito inizialmente. Lo stesso importo investito nell’ETC dopo tre anni potrebbe portare ad un risultato pari a 13.030,23 €, cioè il 9,22% annuo. L’importo di 10.000 € negli scenari di performance dei KID è un importo standard definito dalla normativa. Questa è di fatto una rivoluzione: rendere obbligatoria per legge all’investitore al dettaglio la possibilità di confrontare il risultato di strumenti molto diversi tra loro a fronte dello stesso importo investito, di orizzonti temporali uguali e di scenari uguali, al netto di tutti i costi. Con un calcolo sia in termini assoluti, sia in termini percentuali. Non entrerò oggi in dettagli relativi alla costruzione degli scenari, ricordando come a livello europeo stiano lavorando per migliorare la qualità dei risultati. Nel caso concreto, ho poi spiegato al mio cliente la differenza tra l’Indicatore SRI e Indicatore SRRI. Anche in questo caso la lettera “R” fa la differenza: l’Indicatore SRRI con le due “R” è quello presente nel vecchio KIID ed è costruito con le regole della precedente normativa, mentre l’Indicatore SRI con una sola “R” è quello contenuto nel nuovo KID costruito con regole della nuova normativa. Entrambi gli indicatori sono sintetizzati con un numero che va da 1 a 7. Ho quindi spiegato al mio cliente che se l’ETF in titoli di Stato consigliato riporta un indicatore SRRI pari a 4 e l’ETC sulle materie prime riporta un indicatore SRI pari a 4, ciò non significa che il potenziale rischio e il potenziale rendimento di ciascuno dei due strumenti sia identico, dal momento in cui gli indicatori sono differenti e vengono costruiti con criteri in gran parte differenti. L’Indicatore SRRI e l’Indicatore SRI non sono costruiti alla stessa maniera, quindi se anche riportano lo stesso risultato numerico, molto probabilmente bisogna fornire una spiegazione al cliente e interpretare correttamente il risultato. Nei prossimi articoli cercherò di illustrare meglio in particolare le modalità di costruzione del nuovo indicatore SRI che introduce un criterio aggiuntivo basato sul calcolo del rischio emittente tramite la matrice CRM- MRM. In aggiunta se il SRRI viene costruito utilizzando il Var, il nuovo SRI si basa sul Vev. Se all’investitore sovente non interessa entrare nei dettagli tecnici oltre ad un certo livello (ed è importante non tediarlo oltre certi limiti), è però fondamentale far sapere che l’Indicatore SRRI che comparirà ancora per due anni nei KIID di fondi-SICAV-ETF è in gran parte diverso dall’indicatore SRI che appare già dal 2018-2019 nei KID di polizze vita per investimento, certificati, ETC, ETN, obbligazioni strutturate, depositi strutturati e derivati. Entrambi gli indicatori SRI e SRRI utilizzano una scala da 1 a 7, ma sono costruiti in modo diverso e lo stesso numero NON ha lo stesso significato se confrontiamo indicatori differenti. Volendo semplificare con un esempio: un fondo di investimento in titoli di stato dei paesi emergenti potrebbe avere un indicatore SRRI pari a 3 (minor rischio-minor risultati potenziale) ma se venisse calcolato l’indicatore SRI con le attuali regole potrebbe avere valore 5 che identifica rispetto a 3 maggior rischio e maggior rendimento potenziale; con gli stessi criteri un fondo azionario sulle grosse società potrebbe avere un indice SRRI pari a 5 e un indicatore SRI pari a 3. oggi l’indicatore SRRI ci dice che un fondo comune in titoli di stato di paesi emergenti è meno rischioso di un fondo azionario in grosse società, l’indicatore SRI ci potrebbe dire il contrario. Nei prossimi articoli cercherò di spiegare in modo chiaro e semplice altri aspetti della nuova documentazione, purtroppo, per ora, a fronte di un intento encomiabile da parte delle autorità europee per rendere semplici e comprensibili tutti gli strumenti di investimento, abbiamo a mio parere una situazione di maggior confusione. Un consulente finanziario preparato è certamente in grado di rispondere alle domande su questi argomenti e di utilizzare la documentazione obbligatoria per migliorare il rapporto di consulenza aumentando la consapevolezza e, in definitiva, la tranquillità dei propri clienti. P.S. Nei prossimi articoli spiegherò il significato delle varie sigle (KID-KIID-SRRI-SRI-IDD-MIFID).
Continua a leggereVARI MEGATRENDS: PERCHE' NON SI DEVE GENERALIZZARE
Scritto il 09.11.2019Vi piacerebbe sapere come investire con elevatissime probabilità di ottimi risultati? Una possibile risposta a questa domanda è l’investimento a lungo termine che segue le principali tendenze che caratterizzeranno lo sviluppo economico e sociale dei prossimi anni: i cosiddetti “ MEGATRENDS “. Con questa frase avevo iniziato qualche mese fa il mio precedente articolo sui MEGATRENDS. Da allora ho partecipato a varie conferenze su questi temi, approfondendoli maggiormente. È perfettamente plausibile che una società di gestione basata sulla creazione di prodotti finanziari che generano ricavi sotto forma di commissioni di vario tipo pagate dall’investitore, vada a illustrare le caratteristiche dei propri prodotti finanziari cercando di porre in luce vantaggi e peculiarità. È compito del consulente finanziario considerare tutte le alternative disponibili, valutandole nel dettaglio e suggerirle al proprio cliente laddove ritenga utile e migliorativo un loro utilizzo in relazione agli obiettivi e alle esigenze specifiche di ciascun cliente. Non è opportuno generalizzare: per alcuni investitori gli strumenti che investono sui MEGATRENDS potranno non essere la soluzione più adeguata, per altri potranno contribuire in modo particolare alla realizzazione dei propri obiettivi e risultare pertanto del tutto adeguati. Esiste una differenza di costi, anche notevole, tra i vari strumenti che implementano l’idea di fondo dei MEGATRENDS e pertanto i confronti tra strumento e strumento non possono essere superficiali: se considero un ETF azionario globale a basso costo paragonandolo ad un fondo comune sui MEGATRENDS con costi elevati per il cliente al dettaglio, dovrò anche considerare che nel processo di consulenza la proposta di acquistare un ETF si tradurrà al cliente con un risultato dipendente sia dal costo dello strumento consigliato sia dal costo della parcella di consulenza; se invece al cliente viene venduto un fondo comune con commissioni mediamente più elevate senza una consulenza che comporti una parcella, si tratterà fondamentalmente di una vendita con relative provvigioni. Per questo motivo, confrontare un ETF con un fondo può aver senso da un punto di vista analitico, ma in termini pratici il risultato finale che potrà ottenere un risparmiatore dipende anche da altri fattori, del resto un consulente finanziario autonomo - che opera per legge unicamente a parcella - è tenuto ad accompagnare ogni raccomandazione ai suoi clienti con un conteggio esatto di ogni componente di costo, compresa la parcella di consulenza, evidenziando per iscritto le motivazioni del passaggio da uno strumento ad un altro laddove comportino per il cliente un aggravio di costi che andrà calcolato e rendicontato ex-ante (cioè prima) con il massimo dettaglio possibile per fornire al cliente tutti gli elementi in modo chiaro ed inequivocabile per poter prendere una decisione appropriata prima di effettuare le operazioni consigliate. Gli strumenti per investire sui MEGATRENDS sono molti e molto diversi uno dall’altro: esistono fondi comuni e SICAV che acquistano direttamente titoli seguendo una analisi basata sui MEGATRENDS, così come esistono fondi di fondi che acquistano altri fondi e ETF specializzati; ci sono ETF o certificati di investimento sui MEGATRENDS e anche la possibilità di investire selezionando singoli titoli direttamente coinvolti in una specifica tematica (ad esempio, in quest’ultimo caso, se acquisto l’azione statunitense Intuitive Surgical investo nel megatrend relativo al settore “tecnologia applicata al campo sanitario, Health-Tech”: tra le altre attività questa azienda produce la piattaforma “da Vinci” che permette interventi chirurgici di altissimo livello a bassa invasività con assistenza robotica, utilizzata in oltre 60 paesi al mondo). Non tutti i MEGATRENDS presentano la stessa potenzialità di sviluppo e di rendimento nel tempo e non tutti gli strumenti finanziari che investono sui MEGATRENDS sono generici o strutturati nello stesso modo: alcuni fondi azionari sui MEGATRENDS che vanno per la maggiore ribilanciano periodicamente i titoli contenuti in portafoglio equipesando i singoli temi di investimento, ad esempio se durante il trimestre precedente il tema “acqua” ha portato ad investire in 10 azioni cresciute complessivamente del 20% mentre il tema “energie rinnovabili” ha selezionato sette azioni diminuite complessivamente del 15%, il gestore seguendo la politica del fondo ridurrà l’esposizione al tema “acqua” ed aumenterà il tema “energie rinnovabili”: con questa modalità operativa il risultato per l’investitore dipenderà dalle dinamiche di tutti i temi megatrend prescelti cercando un equilibrio nel tempo piuttosto che un forte incremento legato alla scelta di uno specifico megatrend. È possibile invece decidere in autonomia una linea di investimento completamente diversa che seleziona alcuni MEGATRENDS ritenuti più idonei dall’investitore per la sua impostazione complessiva di portafoglio, senza ribilanciamento periodico con lo scopo di sfruttare al massimo l’evoluzione di quegli specifici megatrend prescelti. In questo secondo caso è fondamentale poi selezionare anche gli strumenti che si ritengono più opportuni per ciascuno specifico megatrend: ad esempio se decidiamo di investire una parte del patrimonio nelle azioni legate al tema della sicurezza informatica, sarà opportuno considerare tutti gli strumenti relativi a questo tema entrando nei dettagli della costruzione interna del portafoglio di ciascuno di essi, per poi scegliere quello che si ritiene possa interpretare meglio il tema definito. L’investimento negli strumenti prescelti sui vari temi, andrà poi accuratamente bilanciato rispetto al patrimonio complessivo in modo da risultare compatibile con il range di volatilità definito in funzione dei propri obiettivi e del proprio profilo di rischio (che si realizza con la compilazione del Questionario di adeguatezza). Quindi, piuttosto che fare un confronto tra un ETF azionario globale e un fondo azionario sui MEGATRENDS, è necessario considerare in prima istanza se il ricorso a strumenti specifici sui MEGATRENDS sia o meno opportuno per la propria impostazione globale di investimento e le proprie caratteristiche. Qualora si decida per l’investimento sui MEGATRENDS, è opportuno definire le quantità e se utilizzare uno strumento globale megatrend o singoli strumenti specifici senza però dimenticare che la base di un investimento azionario ottimale resta un ETF a basso costo. Il risultato finale è tipicamente un mix tra vari strumenti finanziari con una logica core-satellite in cui ad esempio si potrà dedicare il 10% del proprio patrimonio all’ETF globale azionario e il 5% al tema dei MEGATRENDS, magari suddiviso in varia percentuale tra i singoli megatrend più adatti alla propria posizione specifica, sovente legati al proprio vissuto e alla propria visione del futuro. Un investitore più attento ai temi “ecologici” sarà portato ad investire sul tema “acqua” o “energie rinnovabili”, mentre un investitore appassionato di informatica sarà portato ad investire sul tema “cloud computing” o “artificial intelligence”: non è possibile affermare a priori quali rendimenti potrà avere ciascuno di questi temi realizzato tramite l’investimento in singoli strumenti tematici, ma l’aderenza del singolo tema alla propria visione del mondo e al proprio carattere potrà senza dubbio essere una forte “àncora di salvezza mentale” qualora arrivassero shock finanziari tali da mettere in dubbio l’impostazione di investimento utilizzata: il cliente che ha comprato il fondo megatrend senza aver ben capito di che cosa si tratta sarà probabilmente più portato a disinvestire e a preoccuparsi vedendo una diminuzione del 20% del proprio investimento, mentre il cliente che ha investito scegliendo temi specifici a lui più consoni e comprensibili sarà probabilmente più portato a chiedere al proprio consulente finanziario se non sia il caso di incrementare l’investimento quando vedrà magari una diminuzione maggiore negli strumenti prescelti. Infine non va assolutamente dimenticato che il tema MEGATRENDS, in linea generale, implica molteplici connessioni tra argomenti molto differenti, per cui occorre prevedere una certa flessibilità di vedute: il megatrend più interessante oggi potrebbe essere sostituito domani da altro megatrend che oggi non possiamo prevedere o su cui non è sostanzialmente possibile ancora investire. Il consulente finanziario autonomo (per legge obbligato a disporre della più ampia gamma di strumenti possibili per valutare quelli più adeguati ai portafogli dei propri clienti e obbligato a non avere altra forma di remunerazione diversa dalla parcella pagata direttamente dal cliente) si trova nelle migliori condizioni per poter costruire un portafoglio consigliando le migliori combinazioni per ciascuno specifico cliente: i Megatrends diventano una opportunità per i clienti. Quindi non generalizziamo ma approfondiamo sempre.
Continua a leggereUNA GRANDE OPPORTUNITA’ PER I RISPARMIATORI
Scritto il 23.09.2019“La presenza di una o più circostanze o di condizioni appropriate o favorevoli al concretarsi di un'azione (con un senso che può andare da una necessità attenuata a una notevole convenienza)”: questa è una definizione del sostantivo “opportunità”. Fino a pochi decenni fa, all’investitore italiano erano aperte pochissime possibilità. Di fatto era possibile investire solo all’interno dei confini nazionali andando allo sportello bancario o rivolgendosi all’assicuratore: non veniva fatta alcuna selezione e si prendeva per buono ciò che veniva suggerito dalla banca all’angolo della strada o dall’assicuratore amico di famiglia, in altri casi dall’operatore dell’ufficio postale locale. A fronte di un’offerta estremamente limitata in termini di strumenti finanziari, un eventuale sforzo per cercare una soluzione migliore a molti km dalla propria abitazione non avrebbe portato a vantaggi particolari. Negli ultimi anni, i notevoli miglioramenti nella tecnologia, utilizzabili facilmente dalla maggior parte delle persone, stanno offrendo opportunità enormemente superiori rispetto ad un tempo: se stai leggendo queste righe, significa che stai beneficiando proprio del miglioramento enorme nella tecnologia che consente di comunicare idee e concetti in modo diverso e più efficace rispetto ad un tempo. Una seconda, enorme, opportunità è derivata dalle norme legislative che hanno consentito ai risparmiatori italiani di investire i propri soldi al di fuori dei confini nazionali, sia ricorrendo a strumenti che investono sui mercati esteri domiciliati in Italia, sia ricorrendo a strumenti domiciliati all’estero ma accessibili tramite un intermediario basato in Italia, sia ricorrendo a intermediari domiciliati all’estero. In cifre, ciò significa avere la possibilità di scegliere tra oltre 300.000 strumenti finanziari diversi in tutto il mondo. Anche in questo caso, l’enorme miglioramento della tecnologia ed in particolare l’utilizzo di Internet, hanno permesso una operatività assolutamente innovativa ed impensabile fino a pochi anni fa. Tutto questo comporta inevitabilmente maggiore complessità, sia dal punto di vista legislativo e fiscale, sia dal punto di vista operativo: ciò non deve costituire motivo di timore e portare alla mancanza di azione, dal momento in cui è possibile utilizzare al meglio le enormi opportunità offerte oggi dai mercati e dalle tecnologie affidandosi ai consigli di un professionista preparato che possa rendere molto semplici concetti, strategie e operatività apparentemente complessi. In sintesi, l’operatività sui mercati finanziari di tutto il mondo tramite un conto bancario con operatività on-line su Internet è alla portata di tutti. Anche in Italia, da questo punto di vista, sono stati fatti passi in avanti enormi tanto che oggi grandissima parte degli investitori e risparmiatori utilizza un conto on-line per le principali operazioni bancarie. Ciò che invece non appare ancora così diffuso è l’utilizzo del conto on-line per i propri investimenti, o meglio, l’utilizzo è subordinato all’offerta di consulenza che porta nella quasi totalità dei casi, ad affidarsi al consulente della propria zona: si investe on-line e si utilizza il conto on-line per le operazioni bancarie, affidandosi però al consulente della propria cittadina, magari conosciuto dietro suggerimento di parenti e amici, oppure affidandosi allo sportello della banca sotto casa. Dal momento in cui le tutele dal punto di vista legislativo sono le stesse per tutti gli operatori autorizzati, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica rispetto a quella del cliente, il fatto di rimanere legati ad una operatività di vecchio stampo, costituisce di fatto una enorme limitazione per la maggior parte dei risparmiatori italiani. Se abbiamo bisogno di un valido avvocato o di un ottimo medico specialista, non abbiamo nessun problema a informarci e a macinare km e km pur di risolvere la nostra esigenza, per quanto riguarda invece i risparmi la maggior parte degli investitori ricorre ancora a ciò che viene loro proposto dalla banca locale o dal consulente finanziario della propria città: ma siamo sicuri che sia sempre la scelta migliore? Una grande opportunità per i risparmiatori, citata nel titolo, è offerta dalla possibilità di annullare le distanze geografiche grazie alla tecnologia: non serve necessariamente avere il miglior consulente finanziario vicino a casa. Ciò che è necessario avere è invece una connessione Internet che permetta un dialogo costante con il proprio consulente finanziario, sia in termini di possibili spiegazioni e incontri on-line, facilmente realizzabili con applicazioni come Skype, WhatsApp o Zoom, sia in termini di comunicazioni scritte che ormai sono nell’uso comune tramite la posta elettronica, ma che possono essere ulteriormente rafforzate dal punto di vista della sicurezza e della privacy utilizzando apposite caselle di posta elettronica gratuite, ad esempio ProtonMail (che permette la cifratura dei messaggi), o ancora le tutele legali consentite dalla firma digitale e dalla PEC, cioè la posta elettronica certificata. Un incontro di persona è senza dubbio utile, soprattutto in fase iniziale, ma proprio l’utilizzo abituale della tecnologia, può consentire un rapporto di consulenza utile ad entrambi - il cliente ed il consulente - anche in presenza di distanze geografiche notevoli. Se un incontro di persona iniziale dovesse avere costi significativi in termini di tempo e di denaro, tutta la successiva operatività gestita on-line renderebbe in ogni caso proficuo il rapporto. Il consulente finanziario autonomo, operando come libero professionista regolarmente iscritto all’Albo dei consulenti finanziari tenuto da OCF e al registro degli intermediari presso ACF, potrà consigliare al meglio anche clienti geograficamente distanti, dal momento in cui l’operatività sugli investimenti del cliente viene realizzata da quest’ultimo tramite il proprio intermediario di fiducia, che potrebbe essere la banca sotto casa oppure la banca o SIM on-line considerata più opportuna per la propria specifica operatività, (senza dimenticare che anche la Posta offre un conto online che consente di investire in moltissimi strumenti finanziari). La distanza geografica e l’utilizzo delle nuove tecnologie consentono al consulente finanziario autonomo di essere costantemente vicino al proprio cliente, certamente molto più di un tempo. Se in passato il rapporto tra il consulente e il cliente si basava su incontri periodici a domicilio del cliente o presso l’ufficio del consulente, oggi è possibile evitare la perdita di tempo e i costi derivanti dagli spostamenti fisici, migliorando notevolmente la qualità degli incontri on-line, grazie alla possibilità di parlarsi anche in tempi successivi, ad esempio la spiegazione delle motivazioni di determinati consigli operativi (ad integrazione della comunicazione ufficiale registrata su supporto duraturo non modificabile e inviata tramite posta elettronica) può essere inoltrata al proprio cliente tramite messaggi vocali su WhattsApp consentendo successivi ascolti, anche ripetuti, nel momento in cui il cliente sarà maggiormente propenso ad ascoltare. Proprio l'utilizzo di messaggi registrati o di comunicazioni scritte tramite email, è garanzia ulteriore per il cliente di massima trasparenza del rapporto di consulenza perchè come ben sappiamo ... "Verba volant, scripta manent". Una miglior comunicazione porta inevitabilmente ad una migliore comprensione e nel rapporto di consulenza tra cliente e consulente finanziario una miglior comprensione va a beneficio di entrambi. L’esempio pratico è costituito dal fatto che, se fino a qualche anno fa, tutti i miei clienti erano residenti nella mia zona operativa principale, al massimo a 50 - 60 km di distanza, oggi ho clienti in parecchie regioni d’Italia e devo ammettere che molto spesso i rapporti che funzionano meglio a livello comunicativo sono proprio quelli con i clienti geograficamente più lontani. Ecco qual è oggi una grande opportunità per i risparmiatori: poter scegliere il proprio consulente finanziario autonomo indipendentemente dalla sua dislocazione geografica con la sicurezza di poter gestire nel tempo un rapporto di consulenza proficuo ed efficace grazie soprattutto al miglioramento della tecnologia.
Continua a leggere2019: UN ANNO ECCEZIONALE PER RECUPERARE LE MINUSVALENZE
Scritto il 21.09.2019La ripresa del lavoro dopo le ferie estive (per i fortunati che le hanno potuto fare… lo scorso mese di agosto è stato molto impegnativo sui mercati finanziari e ho lavorato tutto il mese…) è un’occasione per trarre i primi bilanci annuali e riposizionare con nuove raccomandazioni i portafogli dei clienti. In particolare, se una delle esigenze principali fosse stata quella di ottenere una crescita del capitale con volatilità contenuta, cercando al tempo stesso di effettuare operazioni che permettano di compensare precedenti minusvalenze, i mesi trascorsi dal 1° gennaio 2019 ad oggi possono essere considerati eccezionali perché hanno permesso finora di ottenere i risultati sperati, oltre ogni previsione. Nella settimana appena trascorsa, ho dedicato tutto il tempo possibile per suggerire ai clienti di vendere alcuni titoli che avevano realizzato ottimi risultati da inizio anno, in particolare obbligazioni societarie e titoli di Stato che, oltre ad una cedola periodica particolarmente elevata, hanno visto crescere i prezzi con notevoli incrementi. Alcuni nuovi clienti che avevano accumulato delle minusvalenze e che si erano rivolti a me nell'ultimo anno, formulando l’esigenza di cercare possibilmente di compensarle, hanno quindi del tutto o in parte realizzato il loro scopo in pochi mesi. Scrivo queste righe a titolo informativo, per fornire un esempio di come la libertà operativa consentita ad un consulente finanziario autonomo di poter consigliare moltissimi strumenti finanziari, senza il vincolo posto da budget aziendali o politiche commerciali di terze parti, permetta di ottenere agli investitori risultati molto interessanti. Ovviamente senza dover cambiare banca. Può essere utile un piccolo ripasso sull’argomento. Quando un investitore vende strumenti finanziari o quote di fondi, concretizzando una perdita, determina una minusvalenza che viene caricata nel cosiddetto “ zainetto fiscale “, un apposito conto tenuto dall’intermediario con ciascun cliente che serve appunto a gestire il carico delle minusvalenze: sarà possibile evitare di pagare la tassazione completa su successive vendite di strumenti finanziari compensando guadagni con le perdite già calcolate, purché maturate queste ultime negli ultimi quattro anni rispetto alla vendita dello strumento finanziario realizzata con una plusvalenza. Dal momento in cui le plusvalenze che permettono di compensare le minusvalenze pregresse (cioè precedentemente accumulate) sono di norma tassate con aliquota pari al 26%, appare evidente come riuscire a realizzare tale compensazione possa determinare, di fatto, un enorme incremento del risultato netto. Ipotizziamo di effettuare vendite di strumenti finanziari con una plusvalenza complessiva pari a 10.000 €. In assenza di possibili compensazioni, l’intermediario trattiene la tassazione pari a 2.600 €, accreditando il cliente con 7.400 € netti in conto corrente. Se lo stesso cliente avesse accumulato in precedenza minusvalenze per un importo pari o superiore a 10.000 €, l’intermediario, dopo la vendita degli strumenti realizzando una plusvalenza di 10.000 €, effettuerà le compensazioni riducendo l’importo complessivo nello zainetto fiscale e accreditando interamente i 10.000 € in conto corrente, riducendo progressivamente le minusvalenze createsi nel quattro anni precedenti partendo dalle più vecchie. Se il cliente non riuscisse nei quattro anni successivi a realizzare questa compensazione, le minusvalenze accumulate andrebbero perse e le successive vendite in guadagno verrebbero tassate completamente, realizzando di fatto un risultato netto complessivo molto più basso. La legislazione vigente in materia è abbastanza complessa e, in particolare, diventa difficile compensare minusvalenze dovute alla vendita di fondi comuni, gestioni patrimoniali, ETF e comparti di SICAV (oltre a perdite su polizze vita che non sono mai compensabili). Questo tipo di minusvalenze può essere compensato solo con plusvalenze realizzate su strumenti diversi da fondi comuni, gestioni patrimoniali, ETF e comparti SICAV. Qualora un investitore realizzasse delle plusvalenze su queste tipologie di strumenti, avrebbe comunque applicata la tassazione completa, senza possibilità di compensazione con le minusvalenze presenti nello zainetto fiscale. Per riuscire a compensare le minusvalenze derivanti da vendite di fondi comuni, SICAV, ETF e gestioni patrimoniali occorre, entro i quattro anni dalla loro formazione, realizzare delle plusvalenze su queste tipologie di strumenti: OBBLIGAZIONI e TITOLI di STATO, sull’eventuale incremento nel prezzo, dato che le cedole vengono in ogni caso tassate; incremento di prezzo di ETC e ETN; incremento di prezzo e cedole (per queste ultime da verificare l’operatività del singolo intermediario) di CERTIFICATI di investimento; incremento di prezzo di singoli TITOLI AZIONARI (dividendi eventualmente percepiti vengono comunque tassati); DERIVATI (categoria che non può essere consigliata dai consulenti finanziari autonomi per norma di legge specifica). In pratica, se un investitore accumula delle minusvalenze con la vendita di fondi comuni, SICAV, ETF, gestioni patrimoniali e polizze vita, non avrà la possibilità di compensazione anche se dovesse realizzare in seguito dei guadagni su queste tipologie di strumenti. Va in ogni caso precisato che le minusvalenze realizzate tramite la vendita di polizze vita non permette nessun tipo di compensazione. Per chiarire quest’ultimo punto, molto importante, possiamo fare questo esempio (abbastanza frequente): un investitore ha una posizione complessiva pari a 100.000 €, diversificata in fondi comuni, sicav, gestioni patrimoniali e polizze unit linked; alcuni strumenti sono in guadagno, altri in perdita: il totale degli strumenti in guadagno vede un risultato lordo pari a 20.000 € mentre il totale degli strumenti perdita vede una perdita complessiva pari a 20.000; l’investitore decide di chiudere completamente la posizione con l’intermediario e aprirne una nuova, con sottoscrizione di altri strumenti presso un altro intermediario, o per sua iniziativa o, come a volte accade, dietro suggerimento del suo consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede che ha cambiato società mandante; l’investitore realizza quindi 20.000 € di minusvalenze e sui 20.000 € guadagnati con fondi comuni e SICAV (ma anche gestioni patrimoniali e ETF) viene tassato (con aliquota variabile dal 12,5 al 26%); se gli strumenti in guadagno fossero tassati al 26%, ovviamente si troverebbe una liquidità totale non più di 100.000 € bensì di 94.800; se presso il nuovo intermediario andasse nuovamente a sottoscrivere fondi comuni suddividendo i 94.800 € rimasti, potrebbe nei quattro anni successivi realizzare una plusvalenza pari a 20.000 € su alcuni fondi e una minusvalenza pari a 20.000 € su altri fondi: qualora decidesse, per esigenze familiari o altro motivo, di liquidare completamente la posizione, vedrebbe nuovamente un incremento di minusvalenze pari a 20.000 € e un ulteriore tassazione pari a 5200 € derivante dalla vendita dei fondi in guadagno; il risultato finale sarebbe di 89.600 € netti, a fronte dei 100.000 iniziali, con 20.000 € di minusvalenze accumulate presso il precedente intermediario e 20.000 € di minusvalenze accumulate presso il secondo intermediario; con una operatività di questo tipo, 40.000 € di minusvalenze accumulati andrebbero comunque persi definitivamente. se queste minusvalenze pari a 40.000 venissero opportunamente compensate, si potrebbe ottenere un risultato netto aggiuntivo pari a 10.400 euro (che vale oltre il 10% di 100.000 euro). Questa perdita effettiva pari a oltre 10.000 €, può essere azzerata completamente, realizzando investimenti in strumenti finanziari che, se venduti in guadagno, portino alla compensazione. Si tratta di un aspetto importantissimo, troppo spesso nella realtà ignorato, che può invece essere risolto positivamente a favore dell’investitore come, appunto, è stato nei primi mesi dell’anno 2019, con risultati medi particolarmente elevati. A volte alcuni lettori mi scrivono dicendo che i miei articoli restano troppo vaghi, quindi in questo caso fornirò degli esempi reali, senza entrare ovviamente nei dettagli, di cui hanno beneficiato i miei clienti da inizio gennaio 2019 ad oggi, anticipando subito che proprio per l’eccezionalità dei risultati ottenuti, diventa oggi molto più complicato investire in modo adeguato con lo scopo di compensare le minusvalenze pregresse. Proprio in questi giorni, ho suggerito a tutti i miei clienti di vendere alcune obbligazioni societarie che da inizio anno hanno visto un guadagno superiore al 24% lordo complessivo (effettivo, su base annua è ovviamente superiore), di cui circa il 20% deriva da incremento di prezzo, quindi un 20% di risultato lordo che va interamente a compensare le minusvalenze. Per quanto riguarda la componente di materie prime, l’incremento da inizio anno è stato superiore al 13% lordo, anche in questo caso interamente compensabile con le minusvalenze pregresse. La parte investita in singoli titoli di Stato a breve termine ha realizzato incrementi di prezzo superiori al 4% lordo, interamente compensabile. La componente di titoli di Stato a medio-lungo termine, che ha ottenuto risultati superiori, l’avevo consigliata tramite un ETF, quindi non è stata possibile la compensazione, anche se ho suggerito una riduzione della posizione nei giorni scorsi. I certificati utilizzati con sottostanti azionario hanno realizzato un incremento superiore al 20% lordo, interamente compensabile. Le strategie azionarie, realizzate tramite panieri di singole azioni, sul mercato azionario statunitense e sul mercato azionario europeo hanno visto incrementi di prezzo da inizio anno mediamente attorno al 30% lordo. Anche in questo caso la maggior parte del risultato permette la compensazione delle minusvalenze. Ovviamente, la composizione del portafoglio di ciascun cliente dipende dalle sue esigenze e dal suo profilo di rischio e le tipologie di titoli a cui ho appena fatto riferimento sono state utilizzate in varia percentuale, con portafogli personalizzati per ciascun cliente, con un’impostazione complessiva tendenzialmente molto prudente che ha permesso nel complesso di realizzare un valido rapporto rischio rendimento con volatilità sempre inferiore a 5 (mediamente attorno a 4) e un indice di Sharpe medio calcolato da inizio anno pari a 0,24. L’anno 2019, finora, ha offerto possibilità eccezionali di risultato sia in termini di rapporto rischio rendimento, pur con portafogli estremamente diversificati, sia per la possibilità di compensare le minusvalenze pregresse. Archiviate le prese di beneficio su molti titoli di Stato e obbligazioni societarie, la sfida diventa oggi veramente più complessa dato che le tipologie di strumenti finanziari che consentano di compensare le minusvalenze pregresse dovranno necessariamente essere, in larga parte: ETC ETN CERTIFICATI SINGOLI TITOLI AZIONARI Aspettarsi ulteriori elevati incrementi sui prezzi di titoli di Stato e obbligazioni societarie diventa oggi poco probabile, quantomeno nel breve termine, quindi la considerazione finale resta sempre la stessa: cercare la compensazione delle minusvalenze è sempre un’ottima cosa, ma senza mai perdere di vista il quadro generale.
Continua a leggereIL RENDICONTO FINANZIARIO DEI COSTI E ONERI – MOLTO UTILE SOLO SE LO SAI COMPRENDERE E CONFRONTARE
Scritto il 01.08.2019“Estate 2019: la rivoluzione è appena cominciata” … potrebbe essere il titolo in prima pagina sui quotidiani nazionali dato che il primo – storico - invio dei rendiconti annuali dei costi pagati dai risparmiatori italiani sta avvenendo proprio in questi giorni e riguarda la vita di milioni di persone nel nostro paese. La Direttiva Europea MIFID2 ha infatti imposto a ogni intermediario di calcolare e comunicare annualmente il totale dei costi pagato da ciascun investitore e l’impatto di tali costi sul risultato complessivo ottenuto durante l’anno trascorso tramite attività di investimento. Così come non esiste un unico questionario standard di profilatura per definire il profilo di rischio di ciascun investitore come dispone la normativa, ma ciascuna banca o SIM è libera di interpretare le norme come meglio crede, allo stesso modo esistono dei criteri di massima da rispettare per la comunicazione del rendiconto dei costi annuale ma la “fantasia” dei redattori di tali rendiconti sembra fino a questo momento molto dotata, dal momento in cui stanno pervenendo ai clienti rendiconti dei costi annuali lunghi decine di pagine a fronte di poche righe, al massimo un quarto di pagina, che risultano effettivamente necessarie per adempiere alla norma di legge. Come ho evidenziato nel mio precedente articolo sul tema, una volta rintracciato, nel rendiconto, il numero percentuale e assoluto di risultato e di costi totali che ci interessa conoscere, occorre poter interpretare correttamente il dato complessivo. Ho cercato di evidenziare come potrebbero risultare fondamentali le tipologie di strumenti utilizzati, dal momento in cui l’impatto fiscale potrebbe avere applicazioni temporali molto diverse e il dato di sintesi dei costi, riportando anche i costi di tassazione fiscale, potrebbe su base singola annuale risultare fuorviante, ad una lettura superficiale. Un secondo elemento interpretativo fondamentale da tenere in considerazione per l’investitore, riguarda l’aspetto “ psicologico “ correlato a diverse possibili interpretazioni del dato numerico dei costi totali. In questo momento, cerco di immedesimarmi nel signor Mario Rossi, che ha investito il suo patrimonio faticosamente accumulato in anni di duro lavoro, in alcuni strumenti finanziari consigliati dal consulente della banca. L’anno 2018 è stato un anno particolarmente critico per quasi tutte le tipologie di investimenti e difficilmente risulteranno rendiconti con risultati positivi, e già questo aspetto potrebbe non piacere particolarmente al signor Rossi. Però si tratta del primo anno di invio dei rendiconti e il signor Rossi aveva convenuto con il proprio consulente di valutare i suoi investimenti su un periodo di tempo superiore ai cinque anni. Ciò che coglie di sorpresa il signor Rossi è però il dato totale dei costi: a fronte di un investimento iniziale pari a 1 milione di euro, frutto sia di precedenti investimenti derivanti dall’attività lavorativa sia dalla vendita di una seconda casa, il rendiconto costi 2018 è impietoso: “ Caro signor Rossi, Le comunichiamo che a fronte dei suoi investimenti nel corso dell’anno 2018 il totale dei costi a Suo carico è stato pari a 37.428 €, cioè il 3,74% pertanto il risultato complessivo di rendimento è stato pari a una perdita di 124.772,28 € che corrisponde ad un rendimento di -12,47%”. Il signor Rossi non è uno sprovveduto e aveva considerato l’ipotesi di un periodo negativo, ciò che invece lo preoccupa è la dimensione dei costi totali. Immaginiamo invece che il 2018 si fosse concluso positivamente e la stessa comunicazione recitasse “ Caro signor Rossi, Le comunichiamo che a fronte dei Suoi investimenti nel corso dell’anno 2018 il totale dei costi a Suo carico è stato pari a 37.428 €, cioè il 3,74% pertanto il risultato complessivo di rendimento è stato pari ad un guadagno di 32.748,32 € e corrisponde ad un rendimento di +3,27% “. Se il signor Rossi appartenesse alla specie umana ECON teorizzata dal professor Thaler - premio Nobel per l’economia grazie ai suoi studi sulla finanza comportamentale - molto probabilmente avrebbe già considerato una serie di dati oggettivi e di statistiche medie e la comunicazione della perdita del 2018 non lo coglierebbe impreparato. Allo stesso modo, il risultato della seconda ipotesi (anno 2018 positivo), verrebbe analizzato con opportuni confronti, ad esempio con i dati medi di andamento delle principali asset class livello mondiale. Però il signor Rossi appartiene alla specie umana HOMO, non ha una mente analitica che gli consente di fare valutazioni oggettive in tempo reale, e probabilmente sarà particolarmente colpito dal dato negativo del 2018 e positivamente influenzato nel caso della seconda ipotesi, quella di un risultato positivo. In entrambe le situazioni, il dato complessivo dei costi totali non cambia, è un dato reale e oggettivo ma molto probabilmente il signor Rossi vivrà molto negativamente i costi totali nel caso della prima ipotesi mentre sarà portato a considerarli meno nel secondo caso, quello del risultato complessivo positivo. Se invece il signor Mario Rossi fosse un raro caso di specie ECON, le sue considerazioni potrebbero essere completamente differenti: il risultato negativo del 2018 verrebbe considerato come “abbastanza normale“ per un anno negativo quasi in tutte le tipologie di strumenti finanziari mentre il dato oggettivo del totale dei costi avrebbe la medesima considerazione sia nel caso di risultato finale negativo sia nel caso di risultato finale positivo. Il Signor Rossi ECON valuterebbe positivamente un risultato negativo, dato che un risultato positivo significherebbe per lui che i gestori della sua banca probabilmente hanno adottato nel 2018 strategie troppo diverse dalla media di mercato, e questo gli creerebbe preoccupazioni maggiori, dato che conosce molto bene il significato di “reversion to the mean”. Sempre nel mondo degli ECON (che in base alla definizione del professor Thaler, sono soggetti in grado di fare le migliori valutazioni oggettive a fronte di situazioni diverse e variabili diverse e numerose, massimizzando il loro risultato a parità di costo) la considerazione prevalente riguarderebbe la possibilità di ottenere lo stesso rendimento riducendo sensibilmente i costi totali, aumentando quindi il risultato netto finale a proprio vantaggio. Senonché, nel mondo reale degli HOMO il signor Mario Rossi, dopo aver ricevuto il rendiconto di costi 2018, potrebbe non rendersi conto dell’importanza di tale documento e buttarlo senza leggerlo, dopo essersi annoiato prima di finire di leggere la terza pagina su quaranta: questo sarebbe indubbiamente un errore clamoroso. Qualora però si rendesse davvero conto che le numerose pagine pubblicitarie e di analisi di mercato non servono a nulla mentre il dato importantissimo è contenuto in poche righe, probabilmente chiederebbe spiegazioni al consulente della banca o dell’intermediario che gli ha inviato rendiconto. La spiegazione più gettonata, sarà probabilmente quella di considerare nel caso dell’anno 2018 non tanto i costi quanto piuttosto l’andamento complessivo negativo dei mercati, facendo ragionare il Signor Rossi sull’orizzonte temporale più ampio deciso inizialmente, magari utilizzando grafici e dati che illustrano il risultato medio di determinati strumenti in un periodo di tempo più ampio. In particolare, il ragionamento potrebbe portare il signor Rossi a non disinvestire tutto subito, potrebbe essere qualcosa di questo tipo: “ caro signor Rossi, avrà certamente considerato che l’anno trascorso è stato particolarmente difficile su tutte le categorie di strumenti finanziari e che si tratta di un solo anno a fronte di investimenti che possono offrire il loro miglior risultato nel medio-lungo termine; quindi, signor Rossi, vorrà convenire che il problema non sono i costi pagati, quanto piuttosto l’andamento complessivo del mercato finanziario mondiale. Caro signor Rossi, dato che i costi sono proporzionali ai risultati, crede forse che ci faccia piacere anche ottenere un risultato inferiore a quello che avremmo potuto ottenere se i mercati fossero andati meglio? Il principio della cointeressenza prevede che i suoi guadagni siano proporzionali ai nostri e quindi stia tranquillo che faremo tutto quanto possibile per farle guadagnare molto a medio-lungo termine, del resto ci siamo affidati ai migliori gestori professionisti proprio per questo “. In realtà, i dati oggettivi sono due: la maggior parte dei mercati finanziari nell’anno 2018 avuto rendimenti negativi; i costi totali pagati non sarebbero vagliati nella spiegazione più di tanto in ogni caso anche in presenza di risultati positivi, dato che verrebbero “sminuiti” a fronte della “presunta” cointeressenza. Basterebbe la classica:” ..mi permetta Signor Rossi, ma a Lei interessa di più sapere quanto paga di costi oppure raggiungere il Suo obiettivo di cui mi aveva parlato cioè la possibilità di mandare i suoi figli in una prestigiosa e cara Università???” e via di questo passo… Ciò che mancherà completamente in queste spiegazioni sarà un’analisi approfondita delle motivazioni che hanno portato ai dati del rendiconto, confrontata con aspetti essenziali quali ad esempio la volatilità complessiva del portafoglio durante il periodo considerato. Mancherà inoltre un confronto oggettivo con ipotesi alternative di investimento. Potrebbe quindi essere, da parte del consulente, una possibile spiegazione riferita agli obiettivi reali del cliente, ad esempio la creazione di un capitale per l’università dei figli dopo un certo numero di anni: spiegazione ragionevole e plausibile, purché non strumentale a giustificare il dato oggettivo rappresentato da costi complessivi troppo elevati nella maggior parte dei casi. Il consulente finanziario autonomo, per contro, essendo obbligato per legge a non avere alcun tipo di remunerazione da parte di intermediari o di emittenti prodotti, potrà in questo caso realizzare uno studio approfondito dei rendiconti finanziari dei costi in modo oggettivo, dal momento in cui non avrà alcun interesse a “giustificare” o meno l’importo complessivo dei costi totali. Dal momento in cui un’analisi di questo tipo costituisce “consulenza finanziaria generica” (documentata con apposito contratto) la remunerazione del consulente finanziario autonomo sarà in questo caso una-tantum e unicamente determinata dalla complessità dell’analisi. Ovviamente, qualora il signor Rossi, dopo aver usufruito di questo servizio volesse proseguire per conoscere delle alternative possibili e oggettivamente più efficienti, dovrà essere redatto un secondo contratto di “ consulenza finanziaria in materia di investimenti” in modo da garantirgli le tutele previste dalla recente normativa.
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Scritto il 26.07.2019Stanno iniziando a pervenire agli investitori italiani i rendiconti finanziari dei costi e degli oneri relativi agli investimenti per l’anno 2018: si tratta di una novità assoluta che deriva dalle norme della direttiva europea MIFID2, in particolare ai sensi dell’art.50 del Regolamento Delegato UE 2017/565. In particolare, ogni banca o intermediario dovrà fornire (come minimo con periodicità annuale) un rendiconto complessivo di tutti i costi pagati dal cliente in relazione alla sua posizione personale, con evidenza del valore percentuale rapportato alla giacenza media durante l’anno espresso anche in termini assoluti: scrivere, ad esempio, 3,75% rende meno l’idea rispetto a 37.500 € di costi totali pagati durante l’anno. Va evidenziato anche il rendimento del portafoglio complessivo, al netto dei costi indicati. Si tratta indubbiamente di una rivoluzione, dal momento in cui molti strumenti di investimento presentano alcune volte costi di non facile lettura, ad esempio i costi di transazione interni ai fondi alternativi UCITS. Inoltre, pur se ogni nuovo consiglio di investimento va realizzato oggi con una precisa rendicontazione dei costi ex-ante da consegnare al cliente, avere un quadro completo di tutti i costi pagati durante l’anno è certamente di maggior aiuto all’investitore, dato che riassume ciò che davvero si è pagato in totale, confrontandolo con il risultato ottenuto complessivo reale. Rappresentare con un numero preciso l’impatto dei costi sul totale investito durante l’anno, raffrontandolo con il risultato lordo (e il risultato netto) è indubbiamente uno strumento molto importante in più per l’investitore per valutare i propri investimenti. Questo rendiconto finanziario, che alcuni operatori chiamano “rendiconto dei costi e oneri”, viene espresso con voci aggregate di costo che sommate insieme forniscono il dato finale; il cliente potrà avere un dettaglio maggiore di queste voci aggregate richiedendolo in modo esplicito. Riconsiderando quanto scritto con l’esempio di Matteo, Luca e Giovanni nel mio precedente articolo su Moneycontroller, risulta estremamente importante conoscere l’impatto dei costi complessivi sul proprio patrimonio, in quanto è certo che, a parità di rendimento medio conseguito, il risultato a lungo termine del proprio investimento risulterà tanto più elevato quanto più bassi saranno stati i costi pagati. Per coloro che non avessero ancora letto il mio precedente articolo, ricordo che investire 1 milione di euro con un’ipotesi di rendimento lordo annuo pari a 8% determina una differenza finale dopo trent’anni superiore a 3.200.000 € tra chi ha investito pagando il 3% annuo di costi e chi ha investito pagando l’1% annuo di costi, a parità di altre condizioni. Data l’importanza epocale per gli investitori determinata dalla novità del RENDICONTO DEI COSTI E ONERI, dedicherò alcuni articoli ad approfondimenti circa questo argomento. Ho appena terminato di esaminare il rendiconto elaborato per i clienti di un importante gruppo bancario e una prima considerazione riguarda il fatto che il rendiconto dei costi e oneri può essere tranquillamente racchiuso in una pagina mentre, nel caso specifico, il rendiconto consegnato ai clienti è lungo 23 pagine, di cui, a parere personale, 22 pagine assolutamente inutili nella sostanza per i clienti in quanto si tratta di pagine pubblicitarie con molti grafici colorati e analisi del contesto di mercato con altri numerosi grafici e commenti anche di non facile comprensione immediata per un normale investitore che, se affrontati dalla prima riga, scoraggiano la lettura già dopo poche pagine, mentre i dati essenziali sono racchiusi in due righe di testo all’interno di una delle ultime pagine con le specifiche dei costi raggruppati per categorie tre pagine dopo: se lo scopo del legislatore europeo è stato quello di fare chiarezza su determinati aspetti, quelli dei costi nello specifico, rendendo semplice la loro lettura all’investitore, è evidente che questo obiettivo non viene minimamente raggiunto da un documento prolisso e sostanzialmente per la maggior parte non attinente all’argomento del costi, oltre che di difficile lettura. Il secondo obiettivo del legislatore è quello di consentire un confronto oggettivo tra offerte diverse, dal punto di vista dei costi complessivi. Sotto questo aspetto, va considerato che la lettura dei rendiconti può portare a risultati diversi da quelli sperati se non correttamente spiegata ed interpretata da un professionista che possa beneficiare di una oggettiva obiettività in merito, quale ad esempio il consulente finanziario autonomo. Un primo aspetto, ne parlerò oggi in maniera approfondita, riguarda l’impatto della tassazione fiscale sul risultato finale del rendiconto dei costi e oneri, a seconda della tipologia di strumenti di investimento utilizzati. Consideriamo il caso di un investitore, Paolo, che abbia esigenza espressa di diversificare il proprio patrimonio tramite obbligazioni con cedola nominale elevata: si tratta quindi di un portafoglio di obbligazioni selezionate in base a determinati criteri che, per realizzare l’esempio considerato in modo semplice, ho ipotizzato non venir movimentato per cinque anni. Michele, amico di Paolo, dispone di un patrimonio dello stesso importo ma preferisce investirlo tramite un fondo gestito attivamente che appartiene alla categoria dei fondi in obbligazioni societarie. Dopo un anno, sia Paolo che Michele ricevono dalla propria banca il rendiconto dei costi di oneri, si confrontano tra di loro e Michele fa notare all’amico Paolo che il totale percentuale in valore assoluto dei costi pagati è superiore a quello che risulta invece dal rendiconto di Michele. Se i due amici facessero valutazioni basandosi unicamente sul dato finale senza un’analisi più approfondita, potrebbero arrivare a considerazioni errate. Un dato fondamentale che andrebbe valutato è quello della tassazione: Paolo ottiene ogni mese un flusso cedolare naturale dalle obbligazioni scelte, che risponde ai suoi obiettivi, però la banca trattiene la tassazione pari al 26% di ogni cedola e questo valore viene calcolato ogni anno e contribuisce al risultato finale del rendiconto finanziario, aumentando i costi complessivi annuali e riducendo il risultato netto. Michele, invece, ha sottoscritto un fondo che investe nelle stesse obbligazioni ma la tassazione verrà effettuata solo in caso di rimborso e quindi, nell’ipotesi che entrambi mantengano il loro investimento per cinque anni, la tassazione sul rendimento del fondo verrà imputata a Michele solo nel rendiconto dei costi del quinto anno. Ciò che può accadere, è che il valore percentuale dei costi totali dei primi anni sembri più favorevole a Michele, che ha comprato il fondo obbligazionario, rispetto Paolo che ha costruito un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie con cedole elevate. Al termine dei cinque anni sia Paolo che Michele vendono completamente i loro investimenti e si ritrovano per confrontare i valori totali dei cinque rendiconti annuali: il risultato complessivo è che Michele ha pagato molto di più di costi totali rispetto a Paolo anche se nei primi anni il dato annuale del costo sembrava essere più elevato per Paolo. La considerazione finale è che i rendiconti dei costi e oneri vanno analizzati ed interpretati con attenzione facendo tutte le opportune valutazioni del caso: una lettura veloce e superficiale potrebbe essere completamente fuorviante.
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