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CORONA VIRUS: RISCHIO E DANNO COLLATERALE

Scritto il 02.04.2020

 Negli ultimi 20 anni, nel mondo, si sono succeduti 5 virus ad alta mortalità. In successione temporale abbiamo dovuto fronteggiare: nel 2003 la SARS, nel 2009 l’influenza A/H1N1, nel 2012 la MERS; nel 2014 Ebola e, infine, nel 2020 il nuovo Coronavirus COVID-19.   L’Italia, ad oggi, è la nazione più colpita perché ha una popolazione anziana importante e soprattutto perché i giovani abbandonano il tetto familiare sempre più tardi.   Considerate le modalità di trasmissione del contagio, è evidente come nelle famiglie italiane, in cui spesso convivono genitori, figli e nonni, sia più facile la diffusione del virus. In Germania, ove i giovani si rendono indipendenti dalla famiglia di origine molto prima che in Italia, i casi sono nettamente inferiori.    Tralasciando il rigido protocollo previsto per i decessi da Covid19 che impone il divieto assoluto per i malati di ricevere visite dai loro cari, con la conseguenza terribile che queste persone vengono a mancare prive della vicinanza e dell’affetto dei loro congiunti, tale virus impatta notevolmente anche da un punto di vista economico.   Poiché il 70% della ricchezza in Italia è detenuta da persone di età superiore a 65anni, l’improvvisa dipartita dell’anziano o del capo famiglia, porta l’apertura di una successione necessaria per legge, quindi si aprono scenari imprevisti o inaspettati in quel momento.   Perché mi riferisco ad una successione legittima è presto detto. La causa va ricercata, come ho già avuto modo di evidenziare altrove, nella scarsa abitudine degli Italiani a pianificare in tempo il passaggio dei loro beni. Questa “negligenza” è frutto di scarsa informazione e conoscenza delle dinamiche successorie, di una buona dose di scaramanzia e della convinzione della maggior parte degli Italiani che “tanto a me non capiterà mai”.   Purtroppo il virus non ci da un congruo preavviso, colpisce in modo inaspettato.   Prova ne è che molti anziani che godevano di ottima salute purtroppo sono venuti a mancare perché colpiti in modo letale da questo virus. Proprio perché l’impatto è stato repentino queste persone non hanno avuto modo di pianificare il loro passaggio dei beni, sono stati colti alla sprovvista.   Gli scenari che si aprono per gli eredi possono essere piuttosto rischiosi. Può accadere intanto che il chiamato all’eredità non possa o riesca ad accettare con beneficio d’inventario (art. 484 C.C.), stante la repentinità del decesso del congiunto, oppure che accetti l’eredità senza avere il tempo di informarsi circa l’esistenza di eventuali debiti.   Partendo dal presupposto stabilito dall’art. 2740 C.C. in tema di responsabilità personale, che dispone che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, l’art. 754 C.C. dice che gli eredi sono tenuti a pagare i debiti ereditari in proporzione alla loro quota di eredità. Sebbene non sia dunque prevista la solidarietà passiva, spesso i contratti di finanziamento e le fidejussioni prevedono che le obbligazioni contratte dal de cuius siano solidali nei confronti degli eredi e aventi causa. Si tratta di una deroga convenzionale alla regola della parziarietà che pone un rischio molto alto sugli eredi.   In tutti questi casi l’erede, anche se dovesse rinunciare all’eredità, lascerebbe nelle mani del creditore la possibilità di opporsi, qualora subisse un pregiudizio dalla rinuncia, per far accettare l’eredità al chiamato alla stessa.   Per questa e molte altre ragioni, i titolari di patrimonio, dovrebbero iniziare a pianificare e proteggere consapevolmente il proprio patrimonio utilizzando gli strumenti legali che oggi il codice civile offre.   Prevenire è meglio che curare…

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PREZZO E VALORE DI UN'AZIONE: due facce della stessa medaglia

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Scritto il 24.03.2020

La cultura classica, ovvero il patrimonio culturale dei popoli antichi, specialmente greci e latini, offre ancora oggi, a distanza di duemila anni, spunti attualissimi per comprendere la realtà che stiamo vivendo. Avendo una formazione umanistica, cerco sempre di analizzare concetti attuali attingendo alla saggezza del passato. Nei testi dei filosofi della Grecia antica, in particolare Platone e Aristotele, troviamo già delle riflessioni sull’economia, anche se non costituiscono una scienza economica propriamente detta, autonoma rispetto alle altre forme di sapere, che emergerà solo in epoca moderna con Adam Smith ed il suo trattato “Ricchezza delle nazioni”, nel 1776. Premesso che nel mondo greco il lavoro manuale e l’economia erano considerate attività inferiori e meno importanti rispetto alle altre attività intellettuali come lo studio, la spiritualità e la riflessione, ad Aristotele va il merito del primo approccio teorico all’economia politica, con il suo trattato “Etica Nicomachea”, basato sulla teoria del valore d’uso e del valore di scambio. Secondo Aristotele, il VALORE D’USO è il valore intrinseco di una merce, derivante dal consumo da parte dell’uomo. Il VALORE DI SCAMBIO è invece il valore della merce che si concretizza realmente sul mercato tra il venditore e l’acquirente. Il pensiero economico di Aristotele (non esistendo nella sua epoca i mercati finanziari!) pone su un piano centrale la giustizia commutativa. Secondo il filosofo, nello scambio il sacrificio del venditore (alienante) della merce deve essere uguale alla ricompensa in moneta che ottiene dalla vendita della merce. La quantità di moneta ottenuta dalla vendita di una merce deve consentire al venditore di acquistare merci con utilità/desiderio tali da compensare il suo sacrificio iniziale. Dal pensiero di Aristotele deriva, pertanto, la teoria del giusto prezzo. Traslando questi concetti ad oggi, possiamo parlare di PREZZO e VALORE di un’azione. I mercati finanziari sono l’espressione massima del principio di prezzo perché rendono possibile lo scambio in tempo reale. Oggi si è molto preoccupati dell’andamento dei prezzi delle azioni. Si ragiona sul quando avverrà il rimbalzo e sul quanto. Lasciando a chi di dovere queste speculazioni, credo sia doveroso ed utile concentrarci sui fondamentali, ovvero dovremmo cercare di capire come si valuta il prezzo di un’azione. Chi ha studiato economia, sa che sul tema ci sono due scuole di pensiero: l’Analisi Fondamentale e l’Analisi Tecnica. La prima fa riferimento ai Fondamentali di un’azienda, cioè essenzialmente al bilancio della società con i suoi indicatori, il mercato in cui opera, i rapporti che ha con clienti e fornitori, la qualità dei membri del CDA e l’attuale congiuntura economica. Obiettivo di questo approccio è calcolare il Fair Value, cioè il prezzo corretto di un’azione e successivamente paragonare questo Fair Value al prezzo di mercato per vedere se un’azienda è sopravvalutata o sottovalutata. I principali indicatori di questa analisi sono: P/E (Prezzo/Utili) che ci dice sostanzialmente se il prezzo di un’azione è caro o meno rispetto agli utili che quella stessa società produce; ed il P/BV (Price/Book Value) che rapporta il prezzo di un’azione al patrimonio netto dell’azienda, ci dice quante volte l’investitore paga, in più, l’azienda rispetto al suo valore patrimoniale. Warren Buffet è il fautore più famoso di questo tipo di analisi e non è che sia uno dei più sprovveduti! La seconda scuola di pensiero si basa esclusivamente sull’analisi dei grafici. Gli analisti si basano sui prezzi passati e cercano, in qualche modo, di stimare dall’osservazione di questi prezzi, l’andamento futuro. Premesso che, personalmente, prediligo l’analisi fondamentale perché più utile a valutare investimenti di lungo periodo, vediamo come si stima il prezzo di un’azione. Tecnicamente, il prezzo di un’azienda quotata in borsa è la stima dei valori attuali futuri dei flussi di cassa che si potranno ottenere da quel tipo di investimento. Scomodando la matematica finanziaria, diciamo che è un’attualizzazione dei dividendi futuri ottenibili da una azione, secondo un tasso corretto per il rischio. Con lo scenario attuale, in cui non vi è ancora certezza sull’evoluzione della crisi dovuta ai contagi del Coronavirus, e dunque nessuno è ancora in grado di valutare quale sarà l’impatto di tutto questo sugli utili futuri delle aziende, i mercati reagiscono deprezzando le azioni, che costituisce la reazione più naturale.  Ma è innegabile che il criterio di valutazione resta lo stesso nel tempo, ovvero il prezzo delle azioni sarà sempre legato alle aspettative sui dividendi futuri. L’altro elemento che ho citato, presente nella formula di matematica finanziaria utilizzata per calcolare il prezzo di un’azione, è il tasso di sconto, che attualizza i dividendi futuri, ovvero il tasso di rendimento richiesto dagli azionisti. Questo tasso dipende da due fattori: propensione al rischio degli investitori e tasso risk-free. Se gli investitori sono propensi a sopportare un rischio maggiore possono accettare un rendimento più basso con una ricaduta positiva sui prezzi. Questa propensione ad assumere rischio da parte degli investitori oggi è sicuramente favorita dal tasso risk-free, cioè il tasso base, che è in territorio negativo. E poiché i tassi rimarranno negativi ancora a lungo, questo favorirà i prezzi delle azioni. Mi auguro che queste mie riflessioni servano a far capire che i prezzi sono variabili che oscillano in base alle aspettative degli operatori economici, mentre i fondamentali delle aziende sono gli elementi a cui dobbiamo prestare attenzione, quando acquistiamo ed investiamo il nostro denaro, perché questi e solo questi produrranno valore. Concludo, citando ancora Warren Buffet che, con questa celebre affermazione, sintetizza il contenuto di questo mio scritto: “Il prezzo è quello che paghi. Il valore è quello che ottieni.”  

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CERTIFICATES: conoscerli per apprezzarli.

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  • Consulenza finanziaria
Scritto il 18.03.2020

La discesa repentina dei mercati europei, iniziata il 24 febbraio scorso, con una perdita dell’indice FTSEMIB del 40%, sta creando delle preoccupazioni in chi ha investito in certificates con sottostante legato all’indice italiano. Prendendo spunto da un ottimo articolo di Pierpaolo Scandurra, vorrei condividere alcune considerazioni, per fare chiarezza e tranquillizzare gli investitori. Prendiamo in considerazione la tipologia di certificates più utilizzati, i Cash Collect ed i Phoenix Memory. Dobbiamo ulteriormente distinguere se il certificato ha barriera europea o continua (americana). Premesso che personalmente non consiglio di acquistare certificati con barriera americana, per dovere di informazione, è doveroso spiegare come funziona e cosa comporta questo tipo di barriera. Se il certificato, stante la discesa di prezzo del sottostante, ha rotto la barriera, si è  persa definitivamente la protezione condizionata del capitale ed il diritto a ricevere il premio. Il certificato si trasforma in una sorta di replicante del sottostante e pertanto fino alla scadenza ne replicherà le variazioni esattamente come se si possedesse il sottostante stesso. Diversamente per il certificato con barriera europea, osservata solo alla scadenza, la rottura è per ora solo virtuale, in quanto c’è tempo e modo per il sottostante di recuperare terreno e risalire al di sopra del livello di barriera, consentendo al certificato di garantire alla scadenza la protezione condizionata del capitale ed i premi previsti. Il motivo che preoccupa di più gli investitori è quello per cui il certificato quota ad un prezzo inferiore rispetto a quello del sottostante. Tale motivo è legato principalmente alla volatilità. Va compreso che, i certificates sono costituiti da strategie in opzioni scritte sul sottostante e sono influenzate, nella formazione dei prezzi, da alcune variabili: andamento del sottostante, dividendi attesi, tassi d’interesse e volatilità. Proprio la VOLATILITA’ assume un ruolo fondamentale se il certificato è dotato di una barriera per la protezione condizionata del capitale a scadenza, come i Cash Collect ed i Phoenix Memory. Possiamo affermare che la relazione tra volatilità e prezzi dei certificati con barriera è inversa: Se la volatilità del sottostante è bassa, cioè le oscillazioni sono molto contenute, le probabilità di raggiungere il livello barriera, posizionato ad es. a -50% dal prezzo iniziale, risultano molto basse. Pertanto il prezzo dell’opzione si incrementa ed il valore di tutto il certificato tende ad essere più alto. Se la volatilità del sottostante è alta, cioè le oscillazioni sono molto ampie, le probabilità di raggiungere il livello barriera, posizionato come sopra, risultano molto alte. Pertanto il prezzo dell’opzione si decrementa e di conseguenza il valore di tutto il certificato tende ad essere più basso. Ecco perché moltissimi certificati stanno quotando a prezzi inferiori a quelli dei potenziali rimborsi a scadenza: perché è come se venisse data per certa la rottura della barriera ed un allineamento del certificato al valore corrente del sottostante, diminuito dei dividendi che staccherà fino alla scadenza. Tuttavia è doveroso ricordare che una volatilità oltre il 75%, come quella attuale, non è sostenibile per periodi prolungati, a prescindere dall’andamento futuro dei mercati azionari. A fronte di ciò, possiamo dunque ritenere ingiustificato l’allarmismo attuale. Rispetto all’investimento in azionario puro, con i certificati potrebbe non essere necessario un recupero dei mercati per rivedere i prezzi salire: come già detto, sarebbe infatti sufficiente un rallentamento della volatilità per permettere un apprezzamento dei certificati con barriera.

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RAGIONARE CON LA TESTA E NON CON LA PANCIA!

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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 01.03.2020

Gentili lettori ben ritrovati, alcune considerazioni che condivido con voi. Nei giorni scorsi i mercati azionari sono scesi parecchio e si sente parlare di panico. “I mercati sono in preda al panico…”, “Gli operatori vanno in preda al panico…” Questi solo alcuni dei titoli apparsi sui giornali. Panico deriva dall’espressione inglese “panic selling”, che evoca immagini di persone terrorizzate che vendono tutto per paura di ulteriori crolli. Oggi questo non è più vero. Perché? Perché la maggioranza degli scambi sul mercato azionario americano è fatta da macchine. Computer (non uomini) che in base a sofisticati algoritmi vendono o comprano al verificarsi di dati eventi. I COMPUTER NON VANNO IN PANICO. VANNO IN AUTOMATICO. E stanno rendendo sempre più rapide e profonde le discese. Il calo di questi giorni sui mercati finanziari viene presentato come evento eccezionale, all’interno di un contesto (Corona Virus) che preoccupa ancora di più i risparmiatori. Vi invito a dare un’occhiata alla tabella che ho allegato, che mostra l’andamento dell’indice MSCI World dal 2007 ad oggi. Quanti investitori conoscono la crescita del mercato azionario mondiale negli anni (cosa non pubblicizzata dai giornali, telegiornali e mass media), mentre sanno quanto è scesa la borsa questa settimana appena trascorsa (cosa evidenziata e diffusa dalle Tv, Internet, persino sui social! Tutti consulenti finanziari!) Ricordate solo poche cose importanti: 1)  I mercati salgono. Sempre. Anche quando scendono. Perché, prima o poi, alla discesa seguirà la risalita. E’ solo questione di tempo. 2)  I Consulenti Finanziari propongono mercati (all’interno dei fondi comuni d’investimento), non titoli. 3)  Ci sono strumenti che possono aiutare ad “anticipare la risalita”: i Certificates. Alla prossima.    

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PARTECIPATE AL MIO SEMINARIO E SCOPRIRETE COSE CHE IGNORAVATE!

Scritto il 02.02.2020

Avete fatto un bonifico a vostro figlio, senza andare dal notaio? Sappiate che quel bonifico è NULLO! Significa che chiunque, anche un parente invidioso, potrebbe contestare quella donazione e chiedere la restituzione dei soldi. C'è rimedio? Si, partecipate al mio seminario e lo scoprirete! Avete aperto un conto corrente cointestato con vostra moglie, a firma disgiunta, ove i soldi vengono versati esclusivamente o principalmente solo da voi? Sappiate che quella è una COINTESTAZIONE FITTIZIA di conto corrente, configurata come DONAZIONE INDIRETTA. In caso di crisi coniugale, separazione o divorzio, a vostra moglie andrà la metà dei soldi presenti sul conto, così come in caso di morte andrà in successione solo il 50% di quelle somme, perchè l'altro restante 50% sarà di vostra moglie. Ci avevate pensato? No? C'è rimedio? Sì. Partecipate al mio seminario e lo scoprirete. Avete cointestato il conto corrente, ove sono confluiti i risparmi di una vita, con il vostro unico figlio, sposato con una donna (vostra nuora) con cui non andate assolutamente d'accordo. Se dovesse mancare vostro figlio prima di voi, il 50% dei vostri risparmi andrà alla "odiata" nuora! Lo sapevate? No? C'è rimedio? Sì. Partecipate al mio seminario e lo scoprirete! Avete cointestato il conto corrente, ove sono confluiti i risparmi di una vita con vostro figlio e lui è sottoposto ad ACCERTAMENTO parte  dall'Agenzia delle Entrate. Sappiate che l'Ade può aggredire fino al 100% delle somme in conto, anche se il denaro non appartiene a lui, ma a voi che lo avete versato! C'è rimedio? Sì partecipate al mio seminario e lo scoprirete! Volete aiutare vostro figlio ad ACQUISTARE CASA. Sapete che esiste un alternativa al bonifico che vi consente di non pagare le imposte di donazione? Quale? Partecipate al mio seminario e lo scoprirete! Vi da proprio fastidio che, quando non ci sarete più, una parte del vostro patrimonio andrà ad un erede legittimario con cui avete chiuso i rapporti da tempo o che non ritenete degno di succedere? Sappiate che esistono modalità per "FORZARE" la legittima! Quali? Partecipate al mio seminario e lo scoprirete! Ci sono poi tante altre cose che ignorate e di cui non posso scrivere in un articolo, partecipate al mio seminario e le scoprirete! Potete dare un'occhiata anche al mio articolo precedente in cui ho pubblicato l'invito. Lo allego, per comodità, anche ora, pregando chi fosse interessato a partecipare, di dare conferma al numero: 329 7437824 (il mio cellulare) poiché i posti sono limitati. Grazie ed al piacere di incontrarvi!

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Cointestazione Fittizia di conto corrente: come trasformare un rischio in opportunità!

Scritto il 01.02.2020

Gentili lettori, ben ritrovati. È un pò che non scrivo su questa rivista, perchè sto organizzando un utilissimo seminario per voi! Da parecchi anni sto focalizzando la mia attività sulla Consulenza Patrimoniale, che prevede un approccio integrato a tutto il patrimonio del cliente, per vari motivi. Primo perché ritengo che questa sia la consulenza che farà la differenza in un futuro neanche troppo lontano, in termini di trasferimento di valore e competenze al cliente, secondo perché, nel contesto attuale dove tutti hanno tutto, l’approccio al cliente basato solo sul finanziario non pagherà più in termini di instaurazione di un rapporto fiduciario, perché si rischia di perdere di vista aspetti molto più importanti, come la pianificazione e la protezione patrimoniale, terzo perché sono animata da un’autentica passione per questa materia! Non è una strada facile da percorrere, occorre ( a mio modesto avviso) una preparazione solida in materie giuridiche e fiscali che si acquisisce all’università, poi, almeno nel mio caso, una lunga pratica sul campo  come dottore commercialista e un approfondimento costante dei temi che sono oggetto di frequenti cambiamenti per effetto delle sentenze della Cassazione e delle circolari dell’Ade. La serata clienti che ho pensato e ideato arriva in un momento in cui ho ottenuto un importante riconoscimento professionale. Mi sono classificata tra i PRIMI 10 CONSULENTI FINANZIARI IN ITALIA, nella categoria Consulenza Patrimoniale! Sono stata premiata da Professione Finanza, società leader in Italia per formazione dei professionisti che operano in questo settore e certificata UNI EN ISO 9001:2015 per la qualità delle attività proposte. Professione Finanza ha lanciato i PFAwards, un vero e proprio esame universitario della durata di tre mesi in cui, a seguito di test d'ingresso, elaborato scritto e vero e proprio colloquio orale, vengono identificati i migliori consulenti in Italia nelle varie aree, dalla Consulenza Finanziaria alla Consulenza Patrimoniale. La commissione tecnica giudicante è formata da dottori commercialisti, avvocati e notai appartenenti a prestigiosi studi professionali di Milano. Gentili lettori, potete comprendere dunque la mia soddisfazione nel far parte dei dieci vincitori della categoria Consulenza Patrimoniale! La vittoria implica competenze approfondite in tematiche estremamente importanti e complesse per coloro che vogliono specializzarsi in questo settore: dalla fiscalità alla consulenza d'impresa, dal passaggio generazionale alla pianificazione successoria, dagli strumenti di tutela del patrimonio alle protezioni assicurative. Ho ritirato il prestigioso premio, la MEDAGLIA D'ORO, il 4 dicembre scorso a Milano, nel corso della serata di gala che si è tenuta presso il Circolo Filologico Milanese. Potete trovare ulteriori dettagli nel mio profilo Linkedin. Ho ritenuto dunque di condividere alcuni spunti interessanti nel corso di un seminario. A differenza delle serate clienti che organizzano tutte le reti/banche sul Passaggio Generazionale, in cui c’è il “guru” di turno che intrattiene gli ospiti facendo una disamina sempre uguale sul testamento e gli strumenti di “Asset Protection”, in modo piuttosto asettico, che a mio avviso non coinvolge emotivamente le persone più di tanto, il mio intervento è pensato per indurvi  a riflettere su ciò che avete posto in essere per trasferire i vostri beni. Utilizzando un linguaggio semplice e ricorrendo ad esempi concreti, vi indurrò a considerare i rischi che ignorate sui bonifici effettuati tra famigliari, le cointestazioni fittizie di conto corrente, le donazioni indirette a rischio Ade e tanto altro ancora. Aggiungerò che questi rischi, nelle mani di un bravo Consulente Patrimoniale, possono trasformarsi in opportunità per “forzare” la legittima, “occultare” patrimonio ai creditori ed utilizzare strumenti alternativi alla donazione per ottimizzare fiscalmente. Mi piacerebbe poter contare sulla vostra partecipazione. Chi fosse interessato a partecipare, può inviare la propria conferma contattandomi al numero che troverete in calce all’invito. (Scaricare allegato)

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MEDAGLIA D'ORO CONSULENZA PATRIMONIALE PFAWARDS 2020

Scritto il 17.12.2019

Gentili lettori ben ritrovati, oggi desidero condividere con voi un mio importante traguardo professionale, di cui sono molto orgogliosa! Sono stata premiata da Professione Finanza, società leader in Italia per formazione dei professionisti che operano in questo settore e certificata UNI EN ISO 9001:2015 per la qualità delle attività proposte. Professione Finanza ha lanciato i PFAwards, un vero e proprio esame universitario della durata di tre mesi in cui, a seguito di test d'ingresso, elaborato scritto e vero e proprio colloquio orale, vengono identificati i migliori consulenti in Italia nelle varie aree, dalla Consulenza Finanziaria alla Consulenza Patrimoniale. Ogni anno vengono premiati solo DIECI CONSULENTI per ogni area, tra tutti i partecipanti. Potete comprendere dunque la mia soddisfazione nel far parte dei dieci vincitori della categoria Consulenza Patrimoniale! La vittoria implica competenze approfondite in tematiche estremamente importanti e complesse per coloro che vogliono specializzarsi in questo settore: dalla fiscalità alla consulenza d'impresa, dal passaggio generazionale alla pianificazione successoria, dagli strumenti di tutela del patrimonio alle protezioni assicurative. Ho ritirato il prestigioso premio, la MEDAGLIA D'ORO, il 4 dicembre scorso a Milano, nel corso della serata di gala che si è tenuta presso il Circolo Filologico Milanese. Dedico questo premio a tutti voi che mi seguite, auspicando di poter sempre offrire una consulenza di elevato valore! https://www.linkedin.com/posts/cristiana-sergio-19743680_consulenza-patrimonio-consulenza-activity-6603675931473133568-TTPu

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Il modo migliore per un genitore di donare casa ad un figlio

Scritto il 08.11.2019

Oggi parliamo del modo migliore di donare casa ad un figlio. La fattispecie più ricorrente che mi capita di riscontrare è il bonifico fatto dal genitore dal suo c/c a quello del figlio. Nella causale il genitore scrive "liberalità donativa" molto spesso su consiglio del personale dell'istituto bancario. Nulla di più sbagliato! La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18725/2017 ha statuito che il bonifico di una somma di denaro effettuato per spirito di liberalità è una donazione diretta e come tale richiede l'atto pubblico, pena la nullità. Inoltre da un punto di vista fiscale, le donazioni non vengono più tassate al momento della successione, ma vanno conteggiate nel calcolo della franchigia sulla successione ricevute dallo stesso soggetto (COACERVO). E' il notaio stesso che annota la franchigia consumata.   In alternativa al bonifico, il genitore potrebbe beneficiare il figlio nell'acquisto dell'immobile in maniera indiretta. Potrebbe cioé intervenire nell'atto di acquisto stipulato dal figlio, facendosi carico del pagamento del prezzo. Si parla di DONAZIONE INDIRETTA proprio perché si ottiene lo stesso effetto della donazione tramite una diversa operazione. Tecnicamente si parla di Intestazione di immobile in nome altrui tramite Contratto a favore di terzo. Ai fini fiscali questa operazione è molto conveniente. E' prevista infatti una disciplina specifica che esclude l'applicazione di imposta di donazione. Infatti, ai sensi dell'art.1 comma 4-bis del D.Lgs.n. 346/90, non sono soggette ad imposta le donazioni "collegate" ad atti concernenti il trasferimento di immobili, se soggetti a imposta di registro proporzionale o Iva. In altre parole, nel caso in cui i genitori "donano" un immobile al figlio, pagando di fatto il corrispettivo, l'imposta di donazione non è dovuta, in quanto l'operazione è soggetta alle imposte applicate sull'atto di compravendita immobiliare. E' essenziale però che il "collegamento", ovvero il fatto che il corrispettivo è pagato con somme provenienti dal genitore, sia stato esplicitato nell'atto di acquisto. A questo vantaggio si aggiunge il fatto che non si consuma franchigia.  

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Imprenditori e trasferimento di quote societarie in esenzione fiscale

Scritto il 20.10.2019

Gentili lettori, ben ritrovati. Oggi vi parlerò di un argomento che interessa in particolar modo gli imprenditori, ovvero il trasferimento di partecipazioni sociali ai discendenti. Fino al 2007, i trasferimenti a titolo gratuito di aziende e partecipazioni societarie di controllo in favore di discendenti erano soggetti al prelievo fiscale, l'imposta rilevante era quella delle donazioni e successioni. La Legge Finanziaria del 2007 ha introdotto un articolo nel TUS "Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di successione e donazione", lo cito per l'importanza che riveste, art.3, comma 4-ter TUS, D.Lgs.346/1990, che consente di ESENTARE da dette imposte i trasferimenti gratuiti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali a favore di discendenti e coniuge. Tale norma, che ha il chiaro obiettivo di favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia obbliga però al rispetto di alcune condizioni fondamentali. Il destinatario del trasferimento, coniuge o discendenti, deve PROSEGUIRE l'esercizio dell'attività di impresa o DETENERE IL CONTROLLO per un periodo non inferiore a 5 ANNI dalla data di trasferimento. Questo significa che, nelle SOCIETA' DI CAPITALI il trasferimento deve consentire al donatario di acquisire o integrare il controllo della società ex art. 2359 C.C. (maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria - Controllo di Diritto), nelle SOCIETA' DI PERSONE invece il trasferimento può riguardare qualunque quota in quanto non sono rilevanti i vincoli di controllo (Circ. 3/E del 22/01/2008 e Circ. 18/E del 29/05/2013). L'intenzione di detenere e mantenere il controllo deve essere dichiarata nell'atto di donazione o contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione. Questa norma si applica anche ai trasferimenti effettuati tramite Patti di Famiglia, altro strumento idoneo a favorire il passaggio generazionale in azienda che analizzerò nel prossimo articolo. A presto..

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Hai ricevuto beni dal defunto? Preoccupati della COLLAZIONE!

Scritto il 06.10.2019

Gentili lettori, oggi parliamo di un istituto giuridico molto importante ma poco conosciuto dalle persone: la collazione. Tecnicamente la collazione è  l’atto con cui i figli, i loro discendenti ed il coniuge del defunto, conferiscono alla massa ereditaria – intesa come l’insieme dei beni che saranno oggetto di eredità – tutti i beni mobili ed immobili ricevuti a titolo di donazione dal defunto quando questi era in vita. La collazione in quanto OBBLIGO che grava solo su determinati soggetti di restituire quanto ricevuto ( ricordiamolo: coniuge o unito civilmente, figli e i loro discendenti ) si fonda sull'obiettivo che ha inteso perseguire il legislatore:  ripristinare l'EQUITA', ovvero l'uguaglianza di trattamento nella ripartizione del patrimonio ereditario. Oggetto della collazione sono tutte le donazioni, dirette ed indirette che vengono trattate come se costituissero un anticipo sulla successione. La collazione di beni si fa, a scelta del coerede che ha ricevuto la donazione: o in natura, restituendo esattamente il bene ricevuto per donazione – che cesserà pertanto di essere in sua esclusiva proprietà e diventerà oggetto di comunione (cd. conferimento in natura); oppure per equivalente, ossia conferendo una somma di denaro corrispondente al valore del bene al momento dell’apertura della successione (cd. conferimento per imputazione). La coIlazione non avviene se il defunto dispensa dall’obbligo di collazione od imputazione il soggetto che ha ricevuto la donazione. In tal caso, la successione e la divisione si svolgono come se il bene oggetto di donazione dispensata non vi fosse mai stato (nella successione). Naturalmente la dispensa è valida ed efficace solo nei limiti della quota disponibile, infatti restano ferme le norme sull’intangibilità della legittima, sicchè anche se non soggetto a collazione od imputazione, il valore del bene dovrà essere pur sempre conteggiato nella riunione fittizia  per sapere se la concessa dispensa da collazione od imputazione ne copre il valore, e in che misura il bene donato influisce per la determinazione delle quote di legittima e disponibile. La dispensa dalla collazione può essere fatta espressamente nell'atto di donazione e, in tal caso, è irrevocabile oppure nel testamento. Se il notaio dimentica di inserire la dispensa nell'atto di donazione, è possibile farlo successivamente con testamento olografo. Le cointestazioni fittizie di conto corrente che ho trattato in precedenti articoli, essendo donazioni indirette, sono soggette a collazione! Un bravo Consulente Finanziario può suggerirvi come dispensarle da collazione. L'importante è conoscere la volontà del cliente. Se costui vuole effettivamente donare al cointestatario, si può bonificare con la dispensa da collazione, scrivendolo nel testamento.Oppure, in alternativa, si ricorre alla Dichiarazione di Scienza, con la quale i legittimari scrivono di essere consapevoli ed informati che la volontà del dominus è quella di trasferire ad esempio il 50% al figlio. Questa scrittura ha una valenza giuridica,nel senso che si sa cosa andrà in collazione. Capite dunque quanto è importante un analisi preventiva del patrimonio e la conoscenza dei desiderata dei clienti. Una mancata pianificazione può far sfumare il piano del dominus.  

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COME CAMBIA LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI con il nuovo Codice della Crisi d'Impresa

Scritto il 26.09.2019

Gentili lettori, oggi vi parlerò della nuova responsabilità degli amministratori che risulta enormemente ampliata a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. L'argomento è molto ampio, cercherò di sintetizzarne al massimo i contenuti, focalizzandoci solo su quello che ci interessa trattare in questa sede. Il legislatore, accogliendo le segnalazioni degli operatori della materia nonché le sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea, è finalmente intervenuto, realizzando una riforma organica della Legge Fallimentare. L'obiettivo della legge è la precoce rilevazione della crisi d'impresa attraverso la tempestiva adozione di misure idonee a superarla, quando possibile, o regolarla. A tal fine, sono state introdotte le c.d. procedure di allerta: obblighi di segnalazione (ad esempio attraverso l'esame di indicatori contabili) e obblighi organizzativi. Vediamo quali. Qualora si tratti di DITTE INDIVIDUALI, di imprenditori individuali, questi saranno tenuti ad adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato della crisi ed assumere SENZA INDUGIO le iniziative necessarie a farvi fronte (art.3 Ccii). Qualora si tratti di SOCIETA', sia di PERSONE che di CAPITALI, queste dovranno istituire un assetto organizzativo, amministrativo  contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi nonché attivarsi per l'adozione e l'attuazione di uno strumento adatto al recupero della continuità aziendale.(art. 2086 C.C.modificato da art. 375 Ccii). Un ulteriore ed importante novità è l'inserimento del quinto comma all'art. 2476 del C.C. che stabilisce la responsabilità degli amministratori delle società a responsabilità limitata verso i CREDITORI SOCIALI per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Detta in maniera più semplice, se una SRL entra in stato di crisi e l'amministratore non aveva predisposto in società gli strumenti indicati dalla legge per prevenirla  ne RISPONDE PERSONALMENTE, quindi ANCHE CON IL SUO PATRIMONIO PERSONALE. Molti amministratori, purtroppo, a volte assumono l'incarico con superficialità e qualora l'azienda vada in difficoltà ne rispondono. Però non tutti lo sanno. Spesso mi reco per lavoro in aziende in cui l'organo amministrativo combacia con le figure dei soci e tanti erroneamente pensano di non rischiare nulla in quanto: come soci si appellano alla limitazione della responsabilità e come amministratori credono di dover rispondere solo ai soci, che a volte sono persone di famiglia o comunque "non pericolose". Ma ora le cose cambiano e lo stesso discorso vale per gli amministratori non soci. Morale: ammistratori di società di capitali, soci accomandatari, imprenditori individuali e soci di snc, attivate una adeguata strategia per "blindare" il vostro patrimonio personale, sia immobiliare che mobiliare.  Per fortuna, il nostro ordinamento ci consente di utilizzare vari strumenti di protezione patrimoniale. Contattate un consulente finanziario che non vi parli solo di rendimento del vostro portafoglio, ma si preoccupi di salvaguardare e proteggere tutto il vostro patrimonio. Non aspettate però  il momento in cui il rischio si manifesti. Sarebbe troppo tardi!      

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COINTESTAZIONE NON SIGNIFICA PROPRIETA’! Parte terza

Scritto il 13.09.2019

Gentili lettori, concludiamo oggi l'argomento delle cointestazioni fittizie di c/c con un ultimo articolo. Parliamo della recente ordinanza del 03.09.2019 n. 21963, con la quale la Cassazione prende una posizione diversa rispetto all'orientamento precedente, in merito alla cointestazione di c/c con altri. La vicenda trae origine dal decesso di una signora, unica intestataria di un c/c e relativo dossier titoli che aveva successivamente cointestato con due sue nipoti, le quali, dopo la morte della signora, si sono impossessate delle attività finanziarie ivi contenute. I figli della signora, eredi legittimi, citano in giudizio le cointestatarie del c/c, in quanto si sarebbero "appropriate" di una quota della cointestazione, pari a quella di loro spettanza. Le contitolari del c/c resistono in giudizio sostenendo la proprietà di dette somme in ragione della cointestazione, ma la Cassazione da ragione agli eredi legittimi. Vediamo perché. Da sempre la Cassazione ha ritenuto che la cointestazione del conto fosse una sorta di donazione della metà dei soldi depositati nel conto stesso. Con quest'ultima ordinanza però, la Corte ha statuito che la cointestazione del conto permette ai contitolari di operare sullo stesso (come una sorta di delega), ma non comporta anche la cessione del relativo credito che il titolare ha nei confronti della banca. Morale: la COINTESTAZIONE NON E' SINONIMO DI PROPRIETA'. Per trasferire la titolarità del credito del correntista verso la banca non basta la cointestazione del c/c, ma occorre un vero e proprio contratto di "cessione del credito". La cointestazione è dunque solo "una presunzione di comproprietà del denaro". L'art. 1298, 2c. C.C. (che regola i rapporti interni tra debitori e creditori solidali) infatti recita "le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente". Ne consegue che la presunzione può essere superata, come ogni presunzione, fornendo la prova contraria. Questo in tema di diritto, da un punto di vista pratico la differenza è enorme! Infatti, se uno dei cointestatari dovesse prelevare più della propria metà sarebbe obbligato a restituire all'altro la sua parte o ricostituire il deposito. E, per di più, se l'altro contitolare dovesse provare che il conto era alimentato da denaro proveniente esclusivamente da questi, l'altro cointestatario che avesse prelevato indebitamente, dovrà restituire tutto. Stesso dicasi per l'aspetto successorio: se cointestazione non è  sinonimo di proprietà, ma semplice presunzione, nella successione del titolare del credito cadrà la sua quota salvo prova contraria...

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